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	<title>CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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	<description>Il network interprofessionale in materia di patrimonio</description>
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	<title>CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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		<title>ARTE CONFISCATA DAI NAZISTI. IL 25° ANNIVERSARIO DEI PRINCIPI DI WASHINGTON.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 21:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Washington DC, National Mall, World War II Memorial, the Monument and Capitol Building Con la promulgazione dei &#8220;Principi di Washington&#8221; sono state poste le basi affinché i singoli stati possano disporre di norme comuni per impedire la circolazione delle opere d&#8217;arte trafugate a cominciare dall&#8217;arte confiscata dai nazisti nel corso del II° conflitto mondiale. di...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="light"><em>Washington DC, National Mall, World War II Memorial, the Monument and Capitol Building</em></p>
<h6><strong><em>Con la promulgazione dei &#8220;Principi di Washington&#8221; sono state poste le basi affinché i singoli stati possano disporre di norme comuni per impedire la circolazione delle opere d&#8217;arte trafugate a cominciare dall&#8217;arte confiscata dai nazisti nel corso del II° conflitto mondiale.</em></strong></h6>
<p><em><strong>di Stefania Sardano</strong> – Avvocato, esperto in diritto dell’arte</em></p>
<p>Come è stato riportato dalla stampa, soprattutto specializzata, ricorre quest’anno un anniversario legato alla vicenda delle opere d’arte trafugate durante la seconda guerra mondiale. Cade infatti proprio quest’anno il 25° anniversario dei c.d. “Principi di Washington”. Si tratta di quell’importante accordo internazionale siglato nel 1998 con cui 44 Stati firmatari (tra cui l’Italia) si sono impegnati a restituire ogni opera d’arte di cui è dimostrata la confisca nazista negli anni dal 1933 al 1945 a famiglie, in particolare ebree, vittime di una illegittima ed ingiusta spogliazione.</p>
<p>Ricordo, come del resto già sottolineato dalla scrivente in altri interventi di questa rassegna sul diritto dell’arte pubblicata da Tutele Patrimoniali, come il processo di restituzione delle opere trafugate, nonostante l’importante contributo fornito dai reparti specializzati dell’esercito americano e inglese e da personalità di spicco che emersero durante e dopo il conflitto (al riguardo è in corso una splendida mostra alle Scuderie del Quirinale di Roma intitolata ”<em>Arte Liberata -1937-1947- capolavori salvati dalla guerra</em>”), sia stata un’impresa difficile ed a tutt’oggi in atto.</p>
<p>Le difficoltà emersero, in particolare, anche a causa di un vistoso vuoto normativo e dalla mancanza di una legislazione uniforme che si fece sentire soprattutto negli anni successivi al conflitto mondiale ed in conseguenza dei molteplici passaggi di proprietà che, nel tempo, le ignare opere d’arte subirono. Ed invero, benché esistano diverse convenzioni siglate dai vari Paesi, quali la Convenzione UNESCO del 1970 (sul trasferimento illecito dei beni culturali) e la Convenzione UNIDROIT del 1995 (anch’essa sul trasferimento illecito dei beni che però restringe il campo alla restituzione per via del termine prescrizionale di 50 anni) per lungo tempo pochi governi, musei o case d’aste, hanno onorato i patti dovendosi fare affidamento dunque esclusivamente alla buona volontà del singolo Stato o singolo museo.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Arte confiscata dai nazisti. Gli 11 &#8220;Principi di Washington&#8221; consolidano una coscienza comune, in merito al problema del trafugamento delle opere d&#8217;arte e la loro circolazione.<br /></strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Ma concretamente si può dire che qualcosa ha cominciato a muoversi proprio con questi “Principi di Washington”, 11 articoli, qui di seguito riportati, che pur non vincolanti, hanno, sebbene solo gradualmente negli anni, contribuito a far emergere una coscienza morale e giuridica sull’argomento:</p>
<p><strong>I.</strong> Le opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente dovrebbero essere identificate.</p>
<p><strong>II.</strong> I dati e gli archivi rilevanti dovrebbero essere accessibili ai ricercatori, in conformità alle direttive del Consiglio internazionale degli archivi.</p>
<p><strong>III.</strong> Risorse e personale dovrebbero essere messi a disposizione per facilitare l’identificazione delle opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente.</p>
<p><strong>IV.</strong> Nell’ambito dell’individuazione di opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente, occorre tenere conto delle inevitabili lacune o ambiguità inerenti alla loro provenienza, considerati il tempo trascorso e le particolari circostanze legate all’Olocausto. </p>
<p><strong>V.</strong> Vanno intrapresi sforzi per rendere pubbliche le opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente e reperire i proprietari dell’anteguerra o i loro eredi.</p>
<p><strong>VI.</strong> Vanno intrapresi sforzi per elaborare un registro centrale d’informazioni in merito.</p>
<p><strong>VII.</strong> I proprietari dell’anteguerra o i loro eredi vanno incoraggiati ad annunciarsi e a rendere note le proprie rivendicazioni riguardo a opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente.</p>
<p><strong>VIII.</strong> Se i proprietari dell’anteguerra o gli eredi di un’opera d’arte confiscata dal regime nazista e non restituita successivamente possono essere identificati, dovrebbero essere tempestivamente intraprese delle misure per proporre una soluzione giusta ed equa, tenendo in debita considerazione che, a dipendenza del caso specifico, essa può variare.</p>
<p><strong>IX.</strong> Se i proprietari dell’anteguerra o gli eredi di un’opera d’arte confiscata dal regime nazista non possono essere identificati, dovrebbero essere tempestivamente intraprese delle misure per proporre una soluzione giusta ed equa.</p>
<p><strong>X.</strong> Le commissioni e gli altri organi istituiti per identificare le opere d’arte confiscate dal regime nazista e per trattare le questioni concernenti il diritto di proprietà dovrebbero essere composti in modo equilibrato.</p>
<p><strong>XI.</strong> Le nazioni vanno sollecitate a elaborare processi nazionali che consentano di attuare questi principi, soprattutto se sono legati a meccanismi alternativi per risolvere questioni riguardanti il diritto di proprietà. <em>(vds. Originale in inglese. Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art)</em></p>
<hr class="wp-block-separator" />


<p>Dello stesso autore, sull&#8217;argomento dell&#8217; arte confiscata dai nazisti, segnaliamo:</p>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/la-restituzione-delle-opere-darte-trafugate-una-questione-ancora-aperta/"> &#8220;La Restituzione delle opere d&#8217;arte trafugate, una questione ancora aperta: <strong>&#8220;Il</strong> <em><strong>Vaso di Fiori</strong></em>&#8221; di <strong>J<em>an Van Huysum</em></strong>&#8220;</a></div>
<div> </div>

<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-turchi-ritrovato-gia-poussin-opere-darte-trafugate/"> &#8220;<em><strong>Il Turchi ritrovato.</strong></em> Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti, durante la 2°guerra mondiale&#8221;</a></div>
<div> </div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />
<p>E’ solo dopo il 1998 che la Germania, nel 2008, ha istituito un’agenzia di ricerca storica volta alla restituzione ai legittimi proprietari delle opere trafugate. Ed ancora, è con la Conferenza di Praga del 2009 e con la Terezin Declaration 2009 che vengono esplicitamente richiamati i principi di Washington per la restituzione delle opere d’arte alle famiglie vittime dell’Olocausto. Non sono tuttavia mancati, né mancano in oggi, i contenziosi tra le famiglie che rivendicano la proprietà delle opere e le case d’aste od i musei che ne sono in qualche modo venuti in possesso.</p>
<p>E’ un argomento, questo, che richiederebbe davvero un solo capitolo a parte, vorrei peraltro citare un primo clamoroso caso di rivendicazione che ha riguardato il dipinto ”<em>Ritratto di Adele Bloch Bauer</em>” di Gustav Klint e che ha ispirato il bel film “The Woman in Gold” il quale ripercorre la lunga e complessa vicenda giudiziaria della restituzione di questo celebre dipinto alla signora Adele Altman, nipote di Adele. Il dipinto oggi è esposto alla Neue Galerie di New York di proprietà della famiglia Lauder.</p>
<p>Altri importanti contenziosi, solo per citarne alcuni, per anni hanno coinvolto una “<em>Ninfea</em>” di Claude Monet, restituita poi dal Governo Francese alla famiglia Rosenberg, il “<em>Paesaggio ad Attersee</em>” di Gustav Klimt, dipinto restituito dal Governo austriaco agli eredi della famiglia ebrea viennese a cui apparteneva, la <strong>“</strong><em>Santa Caterina di Alessandria</em>” di Bernardo Strozzi, restituita all’erede signora Philippa Calnan, il “<em>Battesimo di Cristo</em>” di El Greco restituito, dopo una lunga causa, dal governo ungherese alla famiglia Herzog che lo rivendicava.</p>
<p>Vi sono poi i dipinti ed altri oggetti d’arte della ricca collezione del banchiere tedesco Fritz Gutmann che, grazie alla tenacia del nipote Simon, sono stati in parte rintracciati e restituiti alla famiglia. Tra le diverse opere venne restituito alla famiglia Gutmann (oggi Goodman) il “<em>Ritratto di giovane uomo su sfondo verde</em>” di Hans Baldung Grien, ma solo dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Rudgers University e lo Zimmerli Art Museum.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Arte confiscata dai nazisti. I mercanti d&#8217;arte ebbero un ruolo chiave nella dispersione di migliaia di opere, ai nostri giorni oggetto di difficili contenziosi e tentativi di recupero.<br /></strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Nel panorama dei trafugamenti, che furono appunto a monte della programmata e meticolosa spogliazione, va poi sottolineato il ruolo decisivo che ebbero i mercanti d’arte senza scrupoli al soldo del regime nazista e, tra questi, per citarne solo alcuni, i più noti Hans Posse, Karl Haberstock e Hildebrand Gurlitt i quali rintracciavano i più importanti collezionisti per privarli delle opere che poi rivendevano direttamente (… e saporitamente) a Hitler o a Hermann Goring. Questi avidi mercanti contribuirono pesantemente e gravemente nel processo di dispersione delle collezioni d’arte e tante opere che si credevano di fatto andate distrutte, sono state infine rintracciate solo dopo impegnative ricerche, talora oltre oceano o in contesti del tutto casuali ed imprevedibili.</p>
<p>A tale ultimo riguardo non si può non fare cenno al “caso Cornelius Gurlitt”, rimbalzato qualche anno fa sui media, e che riguardava la sconvolgente scoperta in un appartamento di Monaco di Baviera di ben 1.500 opere trafugate dai nazisti durante la guerra. Si trattava di opere per lo più appartenenti al c.d. “arte degenerata”, opere di Chagall, Matisse, Picasso, Kokoschka e molti altri ancora, disprezzate dai nazisti perché ispirate a valori ed estetiche contrarie alle concezioni naziste, opere che addirittura erano state oggetto di una mostra volutamente “denigratoria” tenutasi a Monaco nel 1937.</p>
<p>Ebbene, il padre di Cornelius, Hildebrand Gurlitt, che come detto era noto mercante e gallerista ai tempi del Reich, capì, al di là dell’ideologia politica del momento, il valore che avevano ed avrebbero avuto dopo il conflitto queste opere e decise pertanto di non distruggerle ma requisirle e tenerle per sé insieme ad altre opere di noti <em>old masters</em>, pur dichiarando invece a fine guerra ai reparti americani che erano state distrutte dai bombardamenti alleati su Dresda.</p>
<p>Successivamente alla incredibile scoperta di Monaco sono state avanzate, come prevedibile, le richieste di restituzione da parte delle famiglie a cui le opere erano state sottratte. Tra queste la famiglia del noto gallerista francese Paul Rosenberg che, presso la propria galleria in rue Boétie a Parigi, annoverava dipinti di Picasso, Matisse, Braque e Laurencin, artisti dei quali era anche amico personale. La famiglia Rosenberg in questi anni di contenziosi e trattative si è affidata alla nota società Art Recovery International fondata dall’avvocato Christopher A. Marinello e sta recuperando un grande numero di capolavori.</p>
<p>Ed ancora recentemente, il Tribunale amministrativo di Parigi ha ordinato allo Stato francese di restituire agli eredi del mercante d’arte francese, Ambroise Vollard, due dipinti e due disegni di Paul Gauguin, Pierre August e Paul Cézanne già conservati presso i musei nazionali Musée d’Orsay e Luovre di Parigi. Si tratta, più precisamente, dei dipinti “<em>Veduta marina, Guarnsey</em>” e “<em>Il giudizio di Parigi</em>” di Pierre Auguste Renoir, “<em>Natura morta con mandolino</em>” di Paul Gauguin e “<em>Sotto il bosco</em>” di Paul Cézanne.</p>
<p>Ma l’impegno alla restituzione, in una crescente consapevolezza storica e giuridica, come già rimarcato, sembra trovare sempre maggiore consenso proprio in occasione di questo anniversario dei Principi di Washington a cui hanno dato giusto rilievo anche le due più note case d’asta quali Sotheby’s e Christie’s. A tale ultimo riguardo, è recente la notizia che Sotheby’s di Londra ha messo in asta il dipinto “<em>Murnau mit Kirche II</em>” di Vasilij Kandisky, opera che era stata sottratta dai nazisti alla famiglia Stern e poi restituita nel dopoguerra agli eredi della stessa famiglia i quali, affidando l’opera stessa per la vendita all’asta, intendono destinare parte dei proventi ottenuti al finanziamento di nuove ricerche volte a rintracciare i molti dipinti della importante e ricca collezione e che risultano ancora oggi dispersi.</p>
<p>Anche l’altra nota casa d’aste Christie’s si è fatta, in occasione dell’anniversario, promotrice di una importante iniziativa dal titolo “<em>Reflecting on Restitution</em>” che prevede una serie di eventi, tra cui mostre, ma soprattutto incontri e tavole rotonde in cui esperti del settore saranno impegnati nelle sedi di Amsterdam, Vienna, Berlino, Londra, New York e Tel Aviv nella discussione sul tema della restituzione e dell’importanza di questi …. primi 25 anni dei Principi di Washington. <strong><em> </em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>“tutte le cose belle e mortali passano, ma non l’arte” </em></strong>Leonado da Vinci <strong><em> </em></strong></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><em>Su queste ed altre problematiche, in materia di opere d&#8217;arte trafugate ed in particolare in merito all&#8217;arte confiscata dai nazisti, i nostri professionisti forniscono assistenza giuridica completa,  anche in contenzioso, con particolare esperienza pratica nel recupero di opere in Italia e all&#8217;estero. </em></p>
<blockquote>
<blockquote><hr class="wp-block-separator" /></blockquote>
</blockquote>
<p>Per una panoramica completa sulla consulenza legale in materia di patrimonio:</p>
<blockquote>
<blockquote><em><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_legale.php">&#8220;Visita la sezione: CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI PATRIMONIO&#8221;</a></em></blockquote>
</blockquote><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Farte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington%2F&amp;linkname=ARTE%20CONFISCATA%20DAI%20NAZISTI.%20IL%2025%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DEI%20PRINCIPI%20DI%20WASHINGTON." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_mastodon" href="https://www.addtoany.com/add_to/mastodon?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Farte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington%2F&amp;linkname=ARTE%20CONFISCATA%20DAI%20NAZISTI.%20IL%2025%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DEI%20PRINCIPI%20DI%20WASHINGTON." title="Mastodon" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Farte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington%2F&amp;linkname=ARTE%20CONFISCATA%20DAI%20NAZISTI.%20IL%2025%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DEI%20PRINCIPI%20DI%20WASHINGTON." title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Farte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington%2F&#038;title=ARTE%20CONFISCATA%20DAI%20NAZISTI.%20IL%2025%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DEI%20PRINCIPI%20DI%20WASHINGTON." data-a2a-url="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/arte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington/" data-a2a-title="ARTE CONFISCATA DAI NAZISTI. IL 25° ANNIVERSARIO DEI PRINCIPI DI WASHINGTON."></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/arte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington/">ARTE CONFISCATA DAI NAZISTI. IL 25° ANNIVERSARIO DEI PRINCIPI DI WASHINGTON.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
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		<title>L&#8217; IMPERO DELLE LUCI DI RENE&#8217; MAGRITTE – SPUNTO PER UNA RIFLESSIONE SUL DIRITTO D&#8217;AUTORE.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La cessione all&#8217;asta di una grande opera, é punto di partenza per una riflessione sullo stato della normativa nazionale ed europea sul diritto d&#8217;autore e sui diritti dei beneficiari. di Stefania Sardano &#8211; Avvocato, esperto in diritto dell&#8217;arte. Tra gli innumerevoli capolavori che sono andati in asta il 2 marzo scorso da Sotheby’s Londra vi...</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/l-impero-delle-luci-di-rene-magritte-spunto-per-una-riflessione-sul-diritto-dautore/">L&#8217; IMPERO DELLE LUCI DI RENE&#8217; MAGRITTE – SPUNTO PER UNA RIFLESSIONE SUL DIRITTO D&#8217;AUTORE.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h5><em><strong>La cessione all&#8217;asta di una grande opera, é punto di partenza per una riflessione sullo stato della normativa nazionale ed europea sul diritto d&#8217;autore e sui diritti dei beneficiari.<br /></strong></em></h5>
<p><em><strong>di Stefania Sardano</strong> &#8211; Avvocato, esperto in diritto dell&#8217;arte.</em></p>
<p>Tra gli innumerevoli capolavori che sono andati in asta il 2 marzo scorso da Sotheby’s Londra vi era anche, come già annunciato dalla stampa specializzata, un capolavoro di René Magritte.</p>
<p>Si tratta, in particolare, di una delle versioni del famoso dipinto “L’impero delle luci”, un soggetto forse tra i più amati dell’artista, in cui viene rappresentata una casa immersa nella campagna dove, sullo sfondo di un cielo azzurro e vaporoso di nubi, contrasta un paesaggio notturno nel quale risalta la luce accesa che traspare dalla finestra della casa rischiarata debolmente da un lampione anch’esso acceso.</p>
<p>La scelta dell’artista di utilizzare una sorta di ossimoro figurativo fa sì che questo dipinto sia oggi, a mio parere, più che mai attuale per il difficile momento storico che stiamo vivendo, tra pandemia e venti di guerra, laddove la rappresentazione di una naturale e imperitura luminosità del giorno viene contrapposta ad una sensazione di turbamento e malessere collegato all’oscurità del paesaggio sottostante.</p>
<p>Come già precisato, quest’opera costituisce solo una delle diverse versioni sul tema dell’”Impero delle luci” rappresentato da Magritte e che si sono succedute alla prima del 1949/1950 eseguita per Nelson Rockefeller, venduta poi in asta da Christie’s nel 2017 ed oggi esposta al MoMa di New York.</p>
<blockquote>
<p><em><strong>&#8220;L’empire des lumières &#8221; nella versione della Collezione &#8220;Crowet&#8221;.</strong></em></p>
</blockquote>
<p>La versione invece andata all’asta il 2 marzo scorso proviene dalla Collezione della baronessa Anne Marie Gillion Crowet per la quale l’opera era stata eseguita dall’artista nel 1961. Come raccontato dalla stessa baronessa, quest’ultima aveva chiesto espressamente a Magritte una versione del dipinto e, se possibile, la più grande che si potesse realizzare. Così fu fatto posto che questa versione, c.d. “orizzontale”, misura cm.114 x cm.146 ed è più ampia rispetto alle altre esistenti.</p>
<p>La baronessa Anne Marie Gillion Crowet aveva conosciuto giovanissima Magritte poiché suo padre, Pierre Crowet, avvocato e ricco uomo d’affari, era stato grande estimatore e mecenate dell’artista. La stessa Anne Marie ebbe poi modo di posare più volte come modella per il pittore ispirando, tra l’altro, anche il famoso dipinto <em>La Fate ignorante</em>.</p>
<p>Il dipinto venduto all’asta dalla baronessa Anne Marie Gillion Crowet per 80 milioni di dollari, una cifra davvero importante per Magritte se si considera che la versione del MoMa è stata venduta nel 2017 per 20 milioni di dollari, si spera possa essere ammirato in qualche museo o collezione aperta al pubblico così come già avviene per quello conservato al MoMa, o al Museo Magritte di Bruxelles (e precedentemente esposto al Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique) o per la versione posseduta dalla Menil Collection di Houston od, ancora, per quella conservata presso la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.</p>
<p>Assistere all’importante vendita di questo meraviglioso dipinto ed, al contempo, osservare e rimirare il <em>poster </em>della versione del Museo Magritte di Bruxelles che la sottoscritta, molto più modestamente, possiede e che troneggia sulla parete di studio, ha ispirato alcune riflessioni sui diritti esistenti in capo a quest’opera.</p>
<p>Innanzitutto occorre preliminarmente rilevare che siamo di fronte ad un dipinto realizzato da un artista deceduto nel 1967 e che permangono dunque in capo all’autore i diritti sull’opera stessa.</p>
<p>Sappiamo, in generale, che l’autore di un’opera d’arte, ed in questo caso di un dipinto, vanta dei diritti sulla stessa nel senso che, per poterla utilizzare occorre ottenere il consenso dello stesso autore. Tale consenso si esprime essenzialmente con il pagamento di una somma di denaro da corrispondere di norma direttamente allo stesso autore od a soggetti intermediari.</p>
<p>Tutto ciò quando l’autore è in vita, ma così è anche dopo la sua morte.</p>
<blockquote>
<p><strong><em>L&#8217;acquisto di un&#8217;opera d&#8217;arte e i diritti d&#8217;autore sulla stessa. In cosa consistono questi ultimi. La normativa europea in materia.</em></strong></p>
</blockquote>
<p>Secondo la normativa europea in materia (le cui principali fonti sono la Convenzione di Berna, la direttiva n. 2001/29/CE, le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE, la direttiva n. 2019/790/UE nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea) i diritti di autore sono tutelati sino a 70 anni dopo la morte di quest’ultimo, così come dispone anche la nostra normativa italiana che, se vogliamo, è stata in un certo senso antesignana in questo allorché tra le prime a portare tale periodo di tempo da 50 ad appunto 70 anni.</p>
<p>Ma in cosa consiste, di fatto, il diritto di autore? Innanzitutto esso riconosce un diritto c.d. morale dell’autore e, cioè, il diritto di quest’ultimo ad essere riconosciuto appunto come autore dell’opera ed anche il diritto ad impedire che soggetti diversi se ne attribuiscano la paternità.</p>
<p>Ma il diritto di autore riconosce anche un importante diritto c.d. patrimoniale all’artista e tale diritto si esplica in molteplici diramazioni finalizzate a consentire, in maniera esclusiva all’autore stesso, l’utilizzazione economica della propria opera.</p>
<p>Essenzialmente si tratta del riconoscimento a favore dell’autore di tutti quei vantaggi economici che l’opera può consentire come, a mero titolo esemplificativo e, nella specie, per i dipinti i diritti di cessione, di riproduzione, di esposizione, di riproduzione fotografica, di utilizzazione, di sfruttamento di immagine nei contratti di <em>merchandising</em> ed altro.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>In materia di diritto dell&#8217;arte e fiscalità, si veda anche:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-prestito-di-opera-darte-da-collezione-privata/">&#8220;Una finestra sul diritto dell&#8217;arte. Il prestito di opera d&#8217;arte da collezione privata&#8221;.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/fisco-e-opere-d-arte-la-tassazione-del-collezionista-e-del-venditore-occasionale/">&#8220;Fisco e opere d&#8217;arte: La tassazione del collezionista e del venditore occasionale&#8221;.</a></p>
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<p>Alle luce di queste doverose premesse circa i diritti riconosciuti agli eredi sull’opera, viene naturale chiedersi, a questo punto, quali invece siano i diritti che realmente può vantare sull’opera stessa chi si è aggiudicato il dipinto di Magritte all’ultima asta di Sotheby’s. In particolare, quali prerogative e limiti comporta per l’acquirente l’incontestabile diritto di proprietà sul bene, ottenuto appunto con l’acquisto del dipinto?</p>
<p>Innanzitutto, come già osservato, dal decesso di Magritte, avvenuto nel 1967, ad oggi non sono trascorsi settant’anni e ciò comporta che i diritti di sfruttamento economico delle opere di questo artista vengano riconosciuti in capo agli eredi. Magritte non ebbe figli ma nipoti e pronipoti oggi titolari dei diritti sulle opere stesse del famoso zio.</p>
<p>E’ poi altrettanto vero che spesso gli eredi sono, a loro volta, rappresentati da fondazioni intitolate agli artisti così come avviene, in questo caso, dalla Fondazione René Magritte con sede a Bruxelles.</p>
<p>Lo scenario si fa poi più complesso allorché le opere dell’artista siano anche esposte in musei, come appunto per René Magritte.</p>
<p>Orbene, alla luce di queste considerazioni è evidente che l’acquisto di un’opera e, come nel caso oggi in esame, l’acquisto dell’”Impero delle luci” per l’importante cifra sopra richiamata, da parte dell’”ignoto” acquirente, che potrebbe essere una società, un museo, una fondazione o una persona fisica, non comporta il riconoscimento automatico in capo all’acquirente medesimo dei diritti di sfruttamento dell’opera stessa.</p>
<p>Prendiamo, ad esempio, il diritto di riprodurre <em>posters</em> con l’immagine del dipinto ed anche cartoline, gadget di vario genere o fotografie con finalità economica. Secondo la disciplina europea sul diritto di autore tale diritto viene riconosciuto esclusivamente agli eredi e, per il caso di Magritte, alla Fondazione Magritte che li riunisce, e non invece al proprietario del dipinto che si aggiudicato all’asta l’opera.</p>
<p>Può tuttavia essere riconosciuta da parte degli eredi stessi una licenza a favore di editori per la redazione di cataloghi di mostre e per la vendita di riproduzioni fotografiche, <em>posters</em> e <em>gadget </em>da parte di musei, così come viene espressamente stabilito dalla direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001.</p>
<blockquote>
<p><strong><em>Opere d&#8217;arte e digitalizzazione. &#8220;Sul diritto d&#8217;autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale &#8211; La direttiva 2019/790/UE&#8221;.<br /></em></strong></p>
</blockquote>
<p>Altro aspetto interessante e di estrema attualità è poi l’ipotesi, più che realistica, della digitalizzazione dell’opera e l’inserimento della stessa su siti internet. Anche in questo caso, così come viene riconosciuto dalla recente Direttiva n. 2019/790/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d&#8217;autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale la quale modifica le precedenti Direttive nn.  96/9/CE e 2001/29/CE, per poter eseguire le riproduzioni su catalogo cartaceo così come per un catalogo digitalizzato occorre preventivamente certificare chi è il titolare dei diritti di autore e chiedere a costui/costoro la conseguente autorizzazione.</p>
<p>In particolare si richiama in questa sede quanto sancito dall’art. 17, comma1, della Direttiva 2019/790/UE sopra richiamata secondo cui “<em>gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Direttiva n. 2001(29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare</em> <em>al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali</em>”.</p>
<blockquote>
<p><strong><em>Il prestito di opera d&#8217;arte a musei o a collezioni private, un diritto la cui attribuzione, in pratica, non é poi così scontata.<br /></em></strong></p>
</blockquote>
<p>Un discorso a parte invece riguarda il diritto di poter prestare l’opera in contesti espositivi, un diritto che, salvo diversi accordi scritti, viene riconosciuto al proprietario dell’opera ancorché con alcune precisazioni e limitazioni.</p>
<p>Ed invero, in Italia, così come anche in molti Stati membri europei, il diritto di esposizione del dipinto normalmente viene riconosciuto al proprietario. In carenza tuttavia di una normativa chiara ed univoca sull’argomento, viene spesso suggerito di indicare nell’atto di compravendita se da parte dell’autore o degli eredi tale diritto di esposizione sia o meno riconosciuto espressamente all’acquirente. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’autore o degli eredi di impedire l’esposizione del dipinto ogni qual volta da parte di questi la si reputi lesiva dell’onore e del decoro sia dell’opera che dello stesso artista.</p>
<p>Come già ebbi modo di precisare in un mio precedente articolo apparso sul presente sito specializzato, l’esposizione di un dipinto spesso comporta un probabile accrescimento del valore economico dello stesso con un evidente interesse sia del proprietario che dell’autore.</p>
<p>Questo non è proprio il caso del Magritte in questione che, stante il prezzo di vendita, non ha certo bisogno di visibilità per aumentare il proprio valore economico. Ma è peraltro altrettanto vero che anche chi acquista un’opera così importante, sia esso una Fondazione, un museo o un privato, deve fare conto anche dei costi di salvaguardia, protezione, manutenzione ed eventuale restauro nel tempo dell’opera stessa cosicché forme espositive che mantengano l’attenzione, in questo caso sul dipinto, possono certamente influenzare  ed accrescere il valore dello stesso.</p>
<p><strong><em>L’Avvocato Stefania Sardano si occupa di diritto dell’arte ed ha una significativa esperienza nella ricerca delle opere d’arte trafugate. E’ possibile contattarla nella sezione qui sotto: <br /></em></strong></p>
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		<title>FISCO E OPERE D&#8217;ARTE: LA TASSAZIONE DEL COLLEZIONISTA E DEL VENDITORE OCCASIONALE.</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/fisco-e-opere-d-arte-la-tassazione-del-collezionista-e-del-venditore-occasionale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fisco-e-opere-d-arte-la-tassazione-del-collezionista-e-del-venditore-occasionale</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutelepatrimoniali.it/blog/?p=5893</guid>

					<description><![CDATA[<p>In materia di tassazione del collezionista e del venditore occasionale di opere d'arte, se l'inquadramento fiscale del gallerista, del commerciante filatelico o numismatico, generalmente, non fa sorgere dubbi di sorta, più complesso é invece distinguere chi esercita l'attività di collezionista da colui che si dedica alla speculazione occasionale, facendo sorgere su quest'ultimo, un reddito imponibile dalle sue operazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/fisco-e-opere-d-arte-la-tassazione-del-collezionista-e-del-venditore-occasionale/">FISCO E OPERE D&#8217;ARTE: LA TASSAZIONE DEL COLLEZIONISTA E DEL VENDITORE OCCASIONALE.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>di <strong>Enrico Bartoccioni</strong>, dottore commercialista</em></p>



<p><em>(immagine: Seoul, South Korea: Exterior court at Seosomun shrine art museum gallery). </em></p>



<p>In materia di tassazione del collezionista e del venditore occasionale di opere d&#8217;arte, se l&#8217;inquadramento fiscale del gallerista, del commerciante filatelico o numismatico, generalmente, non fa sorgere dubbi di sorta, più complesso é invece distinguere chi esercita l&#8217;attività di collezionista da colui che si dedica alla speculazione occasionale, facendo sorgere su quest&#8217;ultimo, un reddito imponibile dalle sue operazioni.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>Le tre figure identificate dal fisco: il mercante d&#8217;arte,</strong> <strong>il collezionista e il venditore occasionale.</strong></em></p>
</blockquote>



<p><strong>Il mercante d&#8217;arte</strong> é una figura perfettamente inquadrabile nel dettato dell&#8217;art.2195 del Codice Civile. La sua, é un&#8217;attività intermediaria nella circolazione dei beni, dotata di specifiche strutture ed esercitata con operazioni regolari, sistematiche e ripetitive. Pertanto ha l&#8217;obbligo di iscrizione al registro delle imprese e di aprire una posizione all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL. Quest&#8217;ultima in presenza di dipendenti o di esercizio non individuale. Il reddito generato dalla sua attività, rientra nella tipologia di &#8220;impresa&#8221;, tassato per competenza e ricompreso all&#8217;art.55 del TUIR.</p>



<p><strong>Il collezionista</strong> é invece colui che ha come scopo, quello di soddisfare un suo bisogno personale, ovvero di incrementare una collezione a cui conferisce un valore affettivo o comunque trascendente il mero aspetto economico. Anch&#8217;esso può mettere in atto una serie di operazioni di compra-vendita, ripetute nel tempo, di modico o notevole valore. Sono assenti, nel suo fare, l&#8217;organizzazione e l&#8217;intento speculativo. Le acquisizioni, le cessioni o gli &#8220;scambi&#8221;, sono tutti rivolti all&#8217;incremento della sua collezzione. Questa attività, non fa sorgere reddito imponibile per il fisco.</p>



<p>Il collezionista non ha obblighi fiscali, se non quello, qualora fosse residente in Italia, ma detenesse collezioni all&#8217;estero, di compilare il quadro RW del Modello Unico nel quale, come riportano le istruzioni:<em> &#8220;a titolo esemplificativo, devono essere indicati &#8230; gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello stato,&#8230;..&#8221;.</em></p>



<p>A differenza del commerciante, a delineare questa figura non é la legge, ma la giurisprudenza, che ribadisce come l&#8217;assenza della creazione di un circuito commerciale, di collaboratori e di altri mezzi, nonché la constatazione, nei casi concreti, della mancanza di una volontà speculativa, consentono di definire questa attività come non produttiva di redditi imponibili. (Sentenza del 18/09/2018 n. 1412 &#8211; Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 3).</p>



<p><strong>Il venditore occasionale</strong> identifica una terza figura, che effettua speculazioni saltuarie, anch&#8217;essa non tipizzata dalla legge, se non in via residuale, dal momento che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, richiama alcune casistiche in cui il suo agire produce una base imponibile ai fini della tassazione.</p>



<p>Ricordiamo che, ai sensi dell&#8217;art.67 del TUIR, la speculazione occasionale, non organizzata e non ripetuta nel tempo, (come invece si configura l&#8217;attività del commerciante), produce redditi diversi e non di impresa, i quali vengono tassati per cassa, ovvero nell&#8217;esercizio in cui sono percepiti. Il reddito tassabile, sarà la risultanza fra il corrispettivo di vendita e quanto sostenuto per l&#8217;acquisto. Sono inclusi tra i costi gli oneri di custodia, di manutenzione e quelli dovuti nel caso ci si rivolga ad una casa d&#8217;aste, incluse le perizie.</p>



<p>Sotto questo profilo, la cessione di opere d&#8217;arte o da collezione, da parte di un privato o di un ente non commerciale, aventi natura di semplice dismissione di patrimonio, possono dar adito a dubbi interpretativi sul fatto che i proventi derivanti da tali operazioni possano rientrare o meno in quest&#8217;ultima fattispecie e siano da sottoporre a tassazione.</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/hai-mai-pensato-di-pagare-le-imposte-con-un-opera-darte/">Dello stesso autore: &#8220;HAI MAI PENSATO DI PAGARE LE IMPOSTE CON UN OPERA D’ARTE?&#8221;</a></div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>Il collezionista d&#8217;arte e il venditore occasionale: due figure a confronto, dai contorni molto sfumati.</em></strong></p>
</blockquote>



<p>La situazione si fa ancor più intricata, dal momento che l&#8217;Agenzia delle Entrate, trovando difficoltà nel far ricadere l&#8217;attività dei collezionisti all&#8217;interno del reddito di impresa, a volte ricomprende nell&#8217;ambito dei redditi diversi (ex. art.67 del TUIR) le operazioni di cessione di collezzioni, assimilando le figure del &#8220;collezionista&#8221; a quella del &#8220;venditore occasionale&#8221;.</p>



<p>A fugare i dubbi, sull&#8217;argomento é intervenuta la Corte di Cassazione, (sez.V sent.n. 21776 del 20/10/2011), la quale ribadisce che, le principali caratteristiche che connotano l&#8217;attività commerciale non occasionale sono: <strong>a) </strong>La pluralità degli atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo. <strong>b)</strong> Una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione di una successiva vendita. Inoltre, la suprema Corte, ribadisce come sia onere dei verificatori provare, nei fatti, l&#8217;intento speculativo dell&#8217;operazione, dal momento che la legge, in linea generale, non considera &#8220;tassabile&#8221; il semplice atto traslativo a titolo oneroso dei beni.</p>



<p>Recente giurisprudenza, evidenzia ulteriori elementi caratteristici e casistiche, che fanno differire una semplice dismissione di un bene non tassabile da un&#8217;operazione speculativa ricadente nell&#8217;art.67 del TUIR (Sentenza dell&#8217;11/06/2019 n.59 Comm.Trib.II Grado di Trento Sezione/Collegio I), (Comm.Trib. Reg. Torino, 18 Settembre 2018, n.1412):</p>



<p><strong>a) </strong>Un lungo periodo intercorso tra l&#8217;acquisto dei beni oggetto della collezione e la loro dismissione in modo massiccio, non é assimilabile ad un&#8217;attività imprenditoriale. <strong>b) </strong>La mancanza di atti volti alla valorizzazione e commercializzazione dell&#8217;opera nel corso del periodo di possesso. <strong>c) </strong>L&#8217;eventuale esposizione dell&#8217;opera a mostre, non dà luogo ad un suo maggior valore fiscalmente imponibile, se l&#8217;aumento é dovuto alla notorietà dell&#8217;autore. <strong>d) </strong>L<strong>&#8216;</strong>utilizzo dell&#8217;intermediazione di una casa d&#8217;asta non é di per se indice di un&#8217;attività speculativa. <strong>e) </strong>L&#8217;alienazione dei pezzi di una collezione posseduti da molto tempo, ai soli fini di arricchirla e variarla, non dà luogo ad un reddito imponibile. <strong>f) </strong> La dismissione dopo molto tempo della collezione, per necessità finanziarie o motivi ereditari, non dà luogo a redditi tassabili. <strong>g)</strong> La dedizione nel tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l&#8217;esperienza via via accumulata in materia artistica, non assimila questo alla ripetizione di atti di commercio tipica dell&#8217;esercente professionale di un attività imprenditoriale</p>



<p>In conclusione, in materia di tassazione del collezionista e del venditore occasionale, possiamo affermare che, l&#8217;emersione dei redditi diversi di cui all&#8217;art.67 del TUIR, e quindi l&#8217;individuazione di un venditore occasionale, piuttosto che di un collezionista, dovrà essere provata dagli uffici, caso per caso, documentando nei fatti, l&#8217;intento speculativo.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>Opere d&#8217;arte e numismatica: </em></strong><em><strong>é possibile adottare degli accorgimenti, al fine di evitare di trovarsi in spiacevoli rapporti con il fisco.</strong></em></p>
</blockquote>



<p>Va da sè che, sarebbe atto di buon senso, cercare di non trovarsi nelle situazioni spiacevoli sopra descritte. Pertanto é opportuno adottare appositi accorgimenti al momento dell&#8217;acquisto e della cessione degli oggetti da collezione. In particolare, in occasione di eredità, sono indispensabili apposite perizie, atte a documentare la natura, l&#8217;origine ed il valore dei beni ereditati. L&#8217;inventario notarile é fortemente consigliato.</p>



<p>In caso di cessioni occasionali a carattere speculativo, ricadenti nel disposto dell&#8217;art.67 del TUIR, ricordiamo che i costi, sono comunque riconosciuti dal fisco e la tassazione viene fatta sul margine netto. La necessità di munirsi delle relative note spese appare scontata.</p>


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<p><em>Su queste ed altre problematiche, in materia di tassazione del collezionista e del venditore occasionale, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, sotto il profilo legale e fiscale, anche in sede di contenzioso, incluse le perizie di valutazione e autenticità, in materia numismatica. Assistiamo altresì il cliente </em>in occasione di partecipazione ad aste nazionali o internazionali.</p>


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		<title>INVESTIRE IN NUMISMATICA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; LE MONETE RISULTANO UN INVESTIMENTO TENDENZIALMENTE STABILE, METTENDO IL RISPARMIATORE AL RIPARO, DALLE IMPOSTE PATRIMONIALI O DAI PRELIEVI FORZOSI. di Massimo Pizziconi &#8211; Perito, Esperto Numismatico &#160; La numismatica è la scienza che studia la moneta e la sua storia, dalla nascita nel VI-V secolo avanti Cristo, fino ai giorni nostri. Sin dall’antichità gli...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;</p>



<h5 class="wp-block-heading">LE MONETE RISULTANO UN INVESTIMENTO TENDENZIALMENTE STABILE, METTENDO IL RISPARMIATORE AL RIPARO, DALLE IMPOSTE PATRIMONIALI O DAI PRELIEVI FORZOSI.</h5>



<p><em><strong>di Massimo Pizziconi</strong> &#8211; Perito, Esperto Numismatico</em></p>



<p>&nbsp;</p>



<p>La numismatica è la scienza che studia la moneta e la sua storia, dalla nascita nel VI-V secolo avanti Cristo, fino ai giorni nostri.</p>



<p>Sin dall’antichità gli uomini sono stati attratti dalle monete e le hanno collezionate. Fra questi si annoverano personaggi come Giulio Cesare e Petrarca. Oggi, il collezionismo numismatico ha assunto un duplice scopo:</p>



<p>  ACQUISTARE &#8220;QUALCOSA DI BELLO&#8221;. Come le monete romane con impressi i ritratti dei vari imperatori o quelle rinascimentali, dove artisti del calibro di Benvenuto Cellini, Leonardo da Vinci o Leone Leoni, davano prova della loro incomparabile maestria.</p>



<p> EFFETTUARE UN’ INVESTIMENTO. Oltre alle monete cosiddette “di borsa” (sterline, marenghi e krugerrand), i pezzi da collezione rappresentano uno strumento molto valido per diversificare gli impieghi e difendere i propri risparmi. La moneta infatti, oltre ad avere un valore intrinseco costituito dal metallo di cui é fatta, ne ha uno estrinseco come pezzo storico e artistico, che spesso supera di gran lunga il primo.</p>



<p>In questo momento, in cui gli asset tradizionali (BOT, azioni, obbligazioni, liquidità sui conti correnti, immobili&#8230;), possono andare incontro a pesanti perdite di valore, le monete risultano tendenzialmente più stabili, mettendo inoltre il risparmiatore al riparo, dalle imposte patrimoniali o dai prelievi forzosi.</p>



<p>Piuttosto che rincorrere facili ed illusori guadagni, ciò che conta è scegliere il pezzo giusto capace di mantenere nel tempo l&#8217;investimento.  Inoltre, le monete sono quotate e sono rivendibili qualora se ne presenti la necessità. Il loro prezzo può essere stimato con precisione ed i falsi &#8211; sempre numerosi- possono essere individuati, anche con l&#8217;ausilio di esami di ultima generazione sui metalli, le eventuali patine e ossidazioni.</p>



<p>Ovviamente è escluso il fai da te. Investire in monete non è cosa facile, soprattutto ai nostri giorni . Il mercato numismatico, nazionale ed internazionale é difficile ed estremamente complesso. E&#8217; necessario conoscere che cosa comperare, quanto tempo detenere i pezzi e quando vendere.</p>



<p>Da non dimenticare é la burocrazia. Una moneta deve essere accompagnata da adeguate pezze di appoggio che ne garantiscano la provenienza, Documenti fiscali comprovanti l&#8217;acquisto, il certificato di autenticità e la documentazione fotografica sono obbligatori, così come le bollette doganali, in caso di importazione. Se poi si é decisi a vendere all&#8217;estero, sarà necessario ottenere il &#8220;Nulla Osta&#8221; dal Ministero dei Beni Culturali.</p>



<p>Consultare un esperto con un buon curriculum e tanta pratica, si impone come condizione inderogabile, per non incorrere in sanzioni ed evitare che la prospettiva di un buon investimento si trasformi in una perdita secca.</p>



<p>Siamo in grado di assistere il cliente in tutte le fasi di acquisto e vendita di monete singole o collezioni. Effettuiamo valutazioni, stime e perizie di autenticità. In presenza di fondi derivanti da eredità, forniamo un servizio completo ed integrato con la consulenza dei nostri legali e fiscalisti.</p>



<p>&nbsp;</p>


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<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis: 50%;">
<p><strong>MASSIMO PIZZICONI – PROFILO PROFESSIONALE</strong></p>



<p>Il Dott. Massimo Pizziconi, classe 1966 è nato <strong> </strong>in Assisi, dove vive con sua moglie e le sue due figlie. </p>



<p>Laureato nel 1995 in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Perugia, esercita privatamente la professione di medico e si occupa della cura delle malattie reumatiche, presso il suo studio di Santa Maria degli Angeli.</p>



<p>La grande passione della sua vita è la numismatica.</p>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis: 50%;">
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="541" height="844" class="wp-image-5103" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2021/05/JACB9849-2.jpg" alt="" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/05/JACB9849-2.jpg 541w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/05/JACB9849-2-192x300.jpg 192w" sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" /></figure>
</div>
</div>



<p>&nbsp;</p>



<p><strong>FORMAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI</strong></p>



<p>Fin dall’età di 8 anni, Massimo Pizziconi iniziava a collezionare monete, in particolare quelle degli stati stranieri e del “Regno d’Italia” con una maggior predilezione verso il periodo storico del “Regno di Vittorio Emanuele III”. Con il passare del tempo variava in modo significativo la sua collezione, passando dalla numismatica mondiale a quella italiana, ampliando le sue conoscenze con amici che coltivavano i suoi stessi interessi.</p>



<p>All’età di 13 anni si iscriveva al Circolo Numismatico e Filatelico “G. B.Vermiglioli” di Perugia dove veniva in contatto con collezionisti ed esperti quali il Professor Angelo Finetti, docente di numismatica presso l’Università di Siena e figura di riferimento del settore. Di lui, tra le moltissime opere pubblicate, si ricordano “Moneta perusina. La zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento” &#8211; 1997 Volumnia Editrice,  “Numismatica e Tecnologia. Produzione e valutazione della moneta nelle società del passato” &#8211; 2011 Carocci Editore.</p>



<p>A 25 anni, rifiutava un’importante collaborazione con una prestigiosa ditta numismatica elvetica, molto interessata alle sue conoscenze nel settore, dal momento che stava ultimando i suoi studi universitari di medicina.</p>



<p>Dal 1997 é iscritto nell’elenco dei periti numismatici della Camera di Commercio di Perugia ed è spesso interpellato anche dal Tribunale della stessa città, per eseguire perizie e risolvere contenziosi riguardanti le monete di vari periodi storici.  Ha collaborato altresì con riviste del settore dove ha pubblicato articoli riguardanti la monetazione perugina.</p>



<p>Nel 2005 insieme ad altri appassionati di numismatica, fondava il “Circolo Numismatico e Filatelico di Assisi” di cui è divenuto presidente. Con il circolo organizzava varie mostre numismatiche e pubblicava  diversi libri che raccoglievano notevole interesse tra i quali: “San Francesco d’Assisi nella monetazione italiana” &#8211; Assisi 2005 e “Il Centenario dello scoppio della prima guerra mondiale” – Assisi 2015.</p>



<p>Massimo Pizziconi perito esperto numismatico, è presente alle più importanti mostre e manifestazioni del settore in Italia e all’estero.</p>



<p>Insieme a Roberto Folino ha fondato <strong>www. monetetop.it</strong>, sito di riferimento nazionale ed internazionale per appassionati di numismatica.</p>


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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/">Massimo Pizziconi é consulente esperto di numismatica per il network <strong>Tutelepatrimoniali.it</strong></a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Il TURCHI RITROVATO.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(già Poussin) Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti, durante la seconda guerra mondiale. &#160; di Stefania Sardano, Avvocato, esperto in diritto dell&#8217;arte. E’ notizia recentemente apparsa sui diversi mezzi di stampa che un altro importante dipinto trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale è stato restituito ai suoi legittimi proprietari. Si...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>(già Poussin)</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti, durante la seconda guerra mondiale.</em></h4>



<p>&nbsp;</p>



<p><em><strong>di Stefania Sardano</strong>, Avvocato, esperto in diritto dell&#8217;arte</em>.</p>



<p>E’ notizia recentemente apparsa sui diversi mezzi di stampa che un altro importante dipinto trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale è stato restituito ai suoi legittimi proprietari.</p>



<p><em>Si tratta del quadro intitolato </em></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>“Loth avec ses deux filles lui servant à boire”,</strong> </em></p>
</blockquote>



<p><em>per molto tempo ritenuto di Nicholas Poussin (Les Andelys 1594 – Roma 1665) ma che studi recenti lo hanno infine attribuito ad Alessandro Turchi detto l’Orbetto (Verona 1578 &#8211; Roma 1649).</em></p>



<p>Questo dipinto faceva parte dell’importante collezione del ricco mercante ebreo René Moise Bloch dalla cui casa, a Poitiers in Francia, fu sottratto nel 1944 ad opera delle truppe tedesche.</p>



<p>Queste ultime, come noto, attuavano scrupolosamente e sistematicamente il piano di guerra di spogliamento delle opere d’arte dai Paesi occupati attraverso il reparto speciale della Gestapo, la famigerata ERR guidata da Alfred Rosenberg, l’ideologo e plenipotenziario nazista che venne poi processato e giustiziato a Norimberga nel 1946. Si è calcolato che questo reparto sia riuscito a depredare dai paesi europei occupati dal Terzo Reich milioni di oggetti d’arte, non solo dipinti ma anche sculture, arazzi e mobili antichi provenienti dai più importanti musei o sottratti a ricchi collezionisti spesso appartenenti appunto a famiglie ebraiche.</p>



<p>Alla fine del conflitto la stessa famiglia Bloch denunciò il trafugamento del proprio dipinto chiedendo che l’opera venisse inserita nel</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong> “<em>Repartoire des bien spoliés en France durant la guerre 1939-1945</em>”.</strong></p>
</blockquote>



<p>Si tratta di un’importante lista delle opere depredate, pubblicata nel 1947 grazie anche al prezioso lavoro di uno straordinario personaggio, Rose Valand, ricordato anche dalla cinematografia.</p>



<p>Mi piace aprire una parentesi nel rammentare questa coraggiosa donna che lavorava, già prima dell’occupazione tedesca, presso il Museo di Parigi Jeu de Paume, piccolo museo sito in Place de la Concorde. Nonostante l’arrivo dei tedeschi nel 1940, Rose Valand riuscì a continuare il proprio lavoro all’interno del museo ingraziandosi il comando nazista. Il Jeu de Paume divenne infatti una sorta di magazzino, centro di raccoglimento per le opere trafugate in Francia e luogo di imballaggio prima di essere destinate in Germania. Mettendo a rischio la propria vita, Rose Valand  riuscì di notte a riscrivere minuziosi cataloghi delle opere che venivano, di volta in volta, sottratte dai tedeschi, riuscendo anche a carpirne i luoghi di destinazione finale. Di tali destinazioni informava gli uomini della Resistenza per intercettare i treni che si dirigevano in Germania ma il suo lavoro fu utile anche alla fine del conflitto per il recupero delle opere stesse e per la loro restituzione sia attraverso il cd. <em>collecting point</em> di Monaco, diretto della stessa Valand, sia attraverso la redazione appunto di “Repertori” a tutt’oggi fondamentali punti di riferimento.</p>



<p>A tale ultimo riguardo non posso non ricordare che l’Italia fu il primo Paese in Europea a redigere una lista delle opere trafugate grazie al lavoro scrupoloso del Ministro plenipotenziario e critico d’arte Rodolfo Siviero.</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>Dello stesso autore:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-restituzione-delle-opere-darte-trafugate-una-questione-ancora-aperta/">&#8220;La Restituzione delle opere d&#8217;arte trafugate, una questione ancora aperta: <strong>&#8220;Il</strong> <em><strong>Vaso di Fiori</strong></em>&#8221; di <strong>J<em>an Van Huysum</em></strong>&#8220;</a></p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/arte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington/"> Sull&#8217;argomento si veda inoltre: &#8220;Arte confiscata dai nazisti. Il 25°anniversario dei principi di Washington&#8221;</a></div>


</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>Ma tornando la dipinto ritrovato, per molto tempo la ricerca venne dunque indirizzata per il ritrovamento del Puossin perduto, ma solo dopo più di 70 anni si è potuto infine ritrovarlo, sebbene con una nuova e diversa identità, e dunque ripercorrerne i vari passaggi di proprietà.</p>



<p>Secondo quanto riportato, nel 1988 venne aggiudicato ad un’asta di Christie’s a Montecarlo, per poi essere trasferito a Parigi ed infine a Bologna. Sempre in Italia, nel 1999, apparve in mostra a Verona ma a partire da questa data venne studiato ed attribuito al pittore seicentesco Alessandro Turchi. Con questa nuova identità approda quindi all’ultimo acquirente, la Gallo Fine Art di Milano, una importante società antiquaria con una bellissima galleria a Palazzo Olivazzi Trivulzio di Milano.</p>



<p>Questa società che espone, tra l’atro, anche alla prestigiosa fiera antiquaria TEFAF che si tiene ogni anno a Maastricht, in occasione dell’evento 2019 ha correttamente segnalato l’opera di Alessandro Turchi all’Art Loss Register che, come la scrivente ha avuto già modo di segnalare, costituisce il più grande database esistente di opere rubate, e, non ricevendo alcuna comunicazione al riguardo, correttamente lo ha esposto in fiera.</p>



<p>Al TEFAF di Maastricht il quadro viene però riconosciuto come il Poussin trafugato nel 1944 ed interviene la società Mondex a richiederne la restituzione per conto della famiglia Bloch. La Mondex Corporation è infatti una società costituita nel 1993 che ha sede in Canada la quale, ispirata dai principi di Washington del 1998, si occupa del recupero e della restituzione anche dei beni sottratti illegittimamente nel corso della Seconda Guerra Mondiale.</p>



<p>L’intervento di questa società, così come l’importante contributo dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dei legali che hanno assistito, da una parte, la Gallo Fine Art e, dall’altra, la famiglia Bloch, hanno portato alla felice conclusione di questa vicenda con la restituzione dell’opera ai legittimi proprietari.</p>



<p>Di questo caso sopra descritto alcuni peculiari aspetti mi sono parsi di un certo interesse. Innanzitutto la circostanza della diversa attribuzione dell’opera avvenuta negli anni successivi al trafugamento. E’ vero infatti che, se pur raramente, è accaduto che, come per il caso in questione, alcune opere siano state con il tempo riferite dagli storici dell’arte o anche semplicemente dal mercato, erroneamente o correttamente, ad autori differenti rispetto all’originaria attribuzione.</p>



<p>Tale fatto certamente ha creato, e può creare, inevitabili conseguenze come, ad esempio, una diversa valutazione economica del bene al momento della stima e messa in vendita dello stesso così come un evidente ostacolo alla ricostruzione del percorso effettuato ed ai passaggi di proprietà succedutisi negli anni e, dunque, al rintracciamento dell’opera perduta.</p>



<p>L’esistenza oggi di importanti banche dati come quella dell’Art Loss Register di Londra così come di quella curata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, costituisce certamente una fonte preziosissima ma, come il caso riportato ha dimostrato, occorre un attento studio ed una paziente attività di indagine da parte di professionalità specializzate come la richiamata Mondex e, per quanto riguardo l’Italia, la fondamentale attività di indagine appunto dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.</p>



<p>Non meno importante e, direi, altrettanto fondamentale è poi l’opera prestata dai legali che intervengono a rappresentare gli interessi, spesso necessariamente contrapposti, dei vari soggetti che si trovano a rivendicare la proprietà del bene. In questo caso le Parti in causa erano rappresentate ed assistite dall’avv. Giuseppe Calabi per la Mondex e la famiglia Bloch, e dall’avv. Emanuele Tessari per la Gallo Fine Art.</p>



<p>Un altro aspetto infatti che mi ha colpito della vicenda descritta è come questa, a differenze di moltissimi altri casi, e direi la maggioranza, non sia approdata ad un lungo, difficile e dispendioso contenzioso, ma si sia chiusa pacificamente ed in tempi rapidi.</p>



<p>Non vi è dubbio peraltro che negli ultimi tempi, evidentemente anche nella consapevolezza della tempistica dei costi che un giudizio contenzioso comporta, si cerchi di addivenire ad una soluzione indolore per tutte le parti coinvolte in questi casi in cui ci si imbatta in un’opera trafugata nel corso della Seconda Guerra Mondiale.</p>



<p>Da tempo le principali case d’asta si sono infatti, a loro volta, attrezzate con proprie banche dati di opere “a rischio restituzione” ed hanno altresì assunto linee di condotta apprezzabili, come quella tenuta appunto dalla citata Gallo Fine Art che molto opportunamente, come rilevato, ha segnalato in via precauzionale l’opera, prima dell’esposizione, all’Art Loss Register.</p>



<p>Detto ciò, questa vicenda ha indubbiamente dato una bella lezione di etica professionale mostrando anche un rara ed apprezzabile attenzione e sensibilità ad un triste capitolo della storia che nel tempo, a tratti, riaffiora</p>



<p><em>Lo stesso fondatore della Mondex Corporation ha infatti così dichiarato in occasione della restituzione del dipinto di Alessandro Turchi </em></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>“The restitution of cultural property looted during the Second World War is important for moral, legal and emotional reasons. The closure that the family can enjoy is a blessing and cooperation demonstrated by the Gallery to return the painting is an important gesture, for so many reasons. The family is grateful to the Gallery, its Attorneys and to Carabinieri Police”.</em></p>
</blockquote>


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<p><strong><em>L’Avvocato Stefania Sardano si occupa di diritto dell’arte ed ha una significativa esperienza nella ricerca delle opere d’arte trafugate. E’ possibile contattarla nella sezione qui sotto: Consulenza legale in materia di patrimonio. </em></strong></p>


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		<title>HAI MAI PENSATO DI PAGARE LE IMPOSTE CON UN OPERA D’ARTE?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 20:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Enrico Bartoccioni &#8211; Dottore Commercialista. (Immagine: Interior of Paris Fragonard Perfume Museum). Forse è proprio in tempi difficili come questi, che pagare le imposte con un bene culturale può far la differenza fra la salvaguardia del patrimonio familiare e la sua dissoluzione. La Legge 512/82 detta anche “legge Guttuso”, consente di regolare alcune imposte,...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[




<p><em><strong>di Enrico Bartoccioni</strong> &#8211; Dottore Commercialista.</em></p>



<p><em>(Immagine: Interior of Paris Fragonard Perfume Museum</em>).</p>



<p>Forse è proprio in tempi difficili come questi, che pagare le imposte con un bene culturale può far la differenza fra la salvaguardia del patrimonio familiare e la sua dissoluzione.</p>
<p>La Legge 512/82 detta anche “legge Guttuso”, consente di regolare alcune imposte, sanzioni ed interessi, mediante l’alienazione allo Stato di Beni Culturali.</p>
<p>I beni, in oggetto, sono quelli descritti dagli Art. 1,2 e 5 della Legge 1089/39 (sostituita dal Dlgs 490/1999), sono immobili e mobili, di interesse storico, archeologico o etnografico,  aventi valore per il Ministero dei Beni Culturali o per quello della Pubblica Istruzione. Sono ammesse anche le opere di artisti viventi, purché eseguite non meno di 50 anni fa.</p>
<blockquote>
<p><strong><em>Sebbene in passato applicata raramente, oggi la &#8220;legge Guttuso&#8221; potrebbe rappresentare una soluzione per far fronte ai propri debiti fiscali, in particolare in occasione di successioni particolarmente onerose&#8230;</em></strong></p>
</blockquote>
<p><strong>La proposta di cessione</strong>, corredata da idonea documentazione, interrompe i termini di pagamento in caso di successioni (mentre non lo fa negli altri casi), ed è indirizzata agli Enti di competenza che determineranno o meno l’esistenza delle caratteristiche previste dalla legge ai fini della loro acquisizione da parte dello Stato.</p>
<p>In caso di accoglimento della domanda, il contribuente ha diritto alla restituzione delle  imposte eventualmente anticipate.</p>
<p>Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni Culturali di concerto con il Ministero delle Finanze. Dovrà inoltre essere sentito il parere di merito di un’apposita <strong>Commissione interministeriale. </strong>Questa ha il compito non solo di accertare la congruità del valore dei beni proposti, ma anche di esprimersi sull&#8217;opportunità e la convenienza dell&#8217;operazione. Nei confronti della Commissione, l’interessato può intervenire anche tramite un suo delegato.</p>
<p>La consegna dei beni allo Stato, comporta il trasferimento della proprietà, pertanto i beni immobili  dovranno essere liberi da ipoteche o iscrizioni pregiudizievoli.</p>
<p>La procedura si applica per le<a name="_GoBack"></a> <strong>Imposte sui redditi delle Persone Fisiche e Giuridiche, </strong>incluse  le relative sanzioni e interessi  e le <strong>Imposte di successione, ipotecarie  e catastali.</strong></p>
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<p>Caratterizzata da un&#8217;applicazione discontinua, dovuta alle lungaggini burocratiche e da un&#8217;attività della Commissione interministeriale piuttosto intermittente, la legge 512/82 &#8220;Guttuso&#8221; é stata per decenni sconosciuta ai più e raramente applicata.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>La legge Guttuso, ha trovato nuova vita negli ultimi anni, in occasione del fallimento dell&#8217;azienda fiorentina, Richard Ginori </strong></em>&#8230;</p>
</blockquote>



<p>In quella circostanza, nel 2017, la norma é stata d&#8217;ausilio per l&#8217;acquisizione da parte dello Stato, della collezione e del Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia di Sesto Fiorentino.</p>



<p>Il tutto é avvenuto a seguito del fallimento dell&#8217;azienda nel 2013, la quale, aveva ingenti debiti fiscali. Successivamente questi sono stati compensati, proprio mediante la procedura della legge in questione.</p>



<p>Oggi, l&#8217;esposizione é gestita dalla &#8220;Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia&#8221; e fa parte del sistema museale della Regione Toscana,</p>



<p>Certamente, é bene ricordare che il sistema della 512/82 &#8220;Legge Guttuso&#8221; ha due limiti sostanziali:</p>



<p><strong>a) Il primo</strong>  sta nel fatto che la Commissione interministeriale, non é obbligata ad accettare l&#8217;istanza. Infatti, questa lo farà solo se avrà l&#8217;interesse di acquisire il bene proposto;</p>



<p><strong>b) Il secondo</strong> é rappresentato dal bilancio dello stesso Ministero, il quale dedica alle permute un capitolo di spesa apposito. Malauguratamente, vi é un importo massimo entro il quale poter accettare proposte. Le somme non sono certo esaltanti.</p>



<p>A conti fatti, viste le difficoltà di applicazione, per avere qualche speranza di riuscita, le opere d&#8217;arte proposte devono essere di assoluta rilevanza storica e artistica.</p>



<p>Vale comunque la pena di provare&#8230;</p>


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		<title>LA RESTITUZIONE DELLE OPERE D&#8217;ARTE TRAFUGATE. UNA QUESTIONE ANCORA APERTA.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>  di Stefania Sardano – Avvocato, esperto in Diritto dell’Arte. (immagine: Firenze, Toscana &#8211; Piazza degli Uffizi) . La vicenda accaduta intorno al dipinto intitolato Vaso di Fiori, opera del pittore fiammingo Jan Van Huysum (1682-1749), ha posto ancora una volta il mondo dell’arte di fronte ad una realtà, per certi versi ancora non del...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong> </strong> <em><strong>di Stefania Sardano</strong> </em>– <em>Avvocato, esperto in Diritto dell’Arte.</em></p>



<p><em> (immagine: Firenze, Toscana &#8211; Piazza degli Uffizi) . </em></p>

<p>La vicenda accaduta intorno al dipinto intitolato <em><strong>Vaso di Fiori</strong></em>, opera del pittore fiammingo <strong><em>Jan Van Huysum (1682-1749)</em></strong>, ha posto ancora una volta il mondo dell’arte di fronte ad una realtà, per certi versi ancora non del tutta risolta, che apre importanti quesiti su un triste capitolo della storia.</p>
<p>Questo dipinto infatti si aggiunge alla moltitudine di opere che furono trafugate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua sparizione risale al 1944 allorché un soldato della Wehrmacht, di cui si è poi rintracciata l’identità, certo Herbert Stock, lo sottrasse dalla sua collocazione provvisoria, Villa Bossi Pucci di Montespertoli, vicino a Firenze, ove era stato ricoverato provvisoriamente nel 1943 insieme ad altre opere d’arte provenienti dalle raccolte di Palazzo Pitti.</p>
<blockquote>
<p><strong><em>Negli ultimi anni, il governo tedesco si é ripetutamente dichiarato disponibile, al fine di fornire informazioni, ai legittimi proprietari, circa le opere d&#8217;arte trafugate durante la guerra&#8230; </em></strong></p>
</blockquote>
<p>E’ noto come i territori occupati dalla Germania di Hitler furono assoggettati a vere e proprie razzie di opere d’arte perpetrate, ed efficacemente portate avanti, da reparti specializzati, come quello guidato dalle SS di Alfred Rosenberg (EER Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Tali razzie non rispondevano soltanto alle richieste del Furher, desideroso di realizzare il sogno di costruire il più grande museo d’Europa nella città di Linz in Austria, ma rispondevano altresì, e direi soprattutto, alle bramosie di avidi gerarchi nazisti come il federmaresciallo Hermann Göring , le cui dimore di Carinhall e di Berchtesgaden annoveravano un inestimabile patrimonio artistico, come ben documentato nel <em>Catalogue  Goering</em> recentemente pubblicato dagli Archivi diplomatici francesi.</p>
<p>Circa venti milioni di opere, tra cui dipinti, sculture, mobili ed oggetti vari, sono stati depredati da musei, gallerie d’arte, collezionisti privati e, più spesso, da ricche famiglie ebree. La restituzione ai legittimi proprietari, sin dal primo dopoguerra, si è però dimostrata molto più complessa del previsto sia a causa della difficoltà nella ricostruzione storica dei vari passaggi di proprietà intrapresi nel frattempo dalle opere, sia per la lacunosità degli strumenti giuridici esistenti.</p>
<p>Per molte “fortunate” opere la restituzione è avvenuta poco tempo dopo il ritrovamento e fu resa possibile dall’opera di reparti militari specializzati esistenti sia all’interno dell’esercito inglese, sia all’interno dell’esercito americano, i cd. <em>Monument Men</em> guidati dalla Commissione diretta dal giudice della Corte Suprema Owen Roberts, e resi celebri da una recente filmografia. La creazione, immediatamente dopo il conflitto, di <em>Collecting points</em> tra cui quello di Monaco di Baviera, di Marburgo e di Wiesbaden, ovvero di centri di raccolta delle opere ritrovate finalizzati alla ricerca delle provenienze, rappresentò poi una tappa fondamentale nella fase restitutoria.</p>
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<p>Dello stesso autore:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/arte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington/">&#8220;Arte confiscata dai nazisti. Il 25° anniversario dei Principi di Washington.&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-turchi-ritrovato-gia-poussin-opere-darte-trafugate/">&#8220;Il Turchi ritrovato. Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti.&#8221;</a></p>
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<p>E’ inoltre doveroso ricordare l’impegno coraggioso di singole persone quali, solo per citarne alcune, in Francia, la responsabile del Museo Jeu de Paume, Rose Valand, incaricata poi dopo la guerra della direzione della Commissione per il recupero delle opere d’arte con sede a Berlino e, per l’Italia, il Ministro plenipotenziario Rodolfo Siviero attraverso il quale il nostro Paese fu uno dei primi a redigere una lista con i nomi delle opere trafugate, ed ancora per l’Italia, Pasquale Rotondi, sovrintendente delle Marche, grazie al cui impegno e coraggio sono state salvate più di 6000 opere appartenenti al patrimonio artistico italiano.</p>
<p>Ma tali azioni non furono sufficienti se pensiamo che, secondo alcune stime, ad oggi mancherebbero all’appello circa 70.000 mila opere, ancora “prigioniere di guerra” e di cui si sono comunque perse le tracce. Molte sono infatti le richieste avanzate dagli eredi degli originari proprietari all’”Art Loss Register” i quali reclamano la restituzione di quanto appartenuto alle loro famiglie. Talora le opere compaiono, dopo un lungo periodo di oblio, nel corso di qualche mostra o perché messe all’asta. In questi ultimi casi si apre uno scenario di contese e rivendicazioni che, più spesso, approdano in lunghi e difficili contenziosi.</p>
<blockquote>
<p><em><strong>Nonostante le convenzioni esistenti fra gli stati, persistono ancora oggettivi ostacoli legali e burocratici, alla restituzione delle opere d&#8217;arte trafugate, ai legittimi proprietari.</strong> </em></p>
</blockquote>
<p>Il contesto normativo esistente non aiuta a facili e rapide soluzioni scontrandosi, inevitabilmente, con problematiche inerenti l’intervenuta “prescrizione” del diritto a reclamare il bene od al concetto di “buona fede” frequentemente invocato a tutela dell’”ignaro” acquirente.</p>
<p>Esistono peraltro importanti fonti come la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione Unidroit del 1995 nonché i Principi della Conferenza di Washington siglati nel 1998 od, ancora, la Conferenza di Praga e la Terezin Declaration 2009 per la restituzione delle opere d’arte alle famiglie vittime dell’Olocausto, ma spesso non sembrano sufficienti a risolvere in “maniera indolore” i contenziosi sorti.</p>
<p>Ma tornando al <em>Vaso di Fiori</em> di Jan Van Huysum, questa vicenda si è fortunatamente conclusa in tempi rapidi e con il successo per l’Italia di rivedere restituita l’opera che oggi, dopo una festosa cerimonia, è potuta ritornare a casa, a Palazzo Pitti, collocata nella Sala dei Putti, esattamente dove la volle due secoli fa Leopoldo II, granduca di Toscana</p>

<p>Un ruolo fondamentale nella restituzione del Van Huysum lo si deve all’Arma dei Carabinieri, Comando Tutela Patrimonio Culturale, a cui si debbono riconoscere tanti altri successi nel lavoro di indagine e ritrovamento di tante opere d’arte trafugate. Vi è stato inoltre il coordinamento svolto dalla Procura di Firenze che nel 2018 aveva aperto un’indagine intorno alla vicenda e certamente va riconosciuto un altrettanto importante lavoro svolto dalle diplomazie sia italiane che tedesche.</p>



<p>Speriamo che quanto accaduto per il <em>Vaso di Fiori</em> di Jan Van Huysum possa ripetersi anche per altre opere appartenenti al nostro Paese ed ancora oggi  “ostaggio” di burocrazie e cavilli giuridici!</p>


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		<title>UNA FINESTRA SUL DIRITTO DELL&#8217;ARTE: IL PRESTITO DI OPERA D’ARTE DA COLLEZIONE PRIVATA.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 21:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Stefania Sardano – Avvocato, esperto in Diritto dell’Arte. E’ capitato a tutti, in occasione di una visita ad una mostra, magari di dipinti antichi, di notare che l’opera esposta riporta sulla targhetta collocata accanto oltre il titolo ed il nome dell’autore dell’opera stessa anche il riferimento al prestatore, talora un museo, una fondazione ma...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><strong>di Stefania Sardano</strong> </em>– <em>Avvocato, esperto in Diritto dell’Arte.</em></p>



<p>E’ capitato a tutti, in occasione di una visita ad una mostra, magari di dipinti antichi, di notare che l’opera esposta riporta sulla targhetta collocata accanto oltre il titolo ed il nome dell’autore dell’opera stessa anche il riferimento al prestatore, talora un museo, una fondazione ma molto spesso “<em>una collezione privata</em>”.</p>



<p>Ebbene, se da parte di un museo o di una fondazione il prestito di un’opera viene in un certo senso considerato endemico alla realtà museale o comunque proprio degli scopi, spesso di natura culturale e divulgativa, tipici delle fondazioni, viene invece un po’ spontaneo chiedersi le ragioni che spingono un soggetto privato a privarsi per un certo periodo di tempo, più o meno lungo, di un opera della propria collezione o, anche più semplicemente, di un dipinto di un certo valore che normalmente fa bella mostra di sé nel salotto di casa.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong> E&#8217; indubbio che il prestito di opera d&#8217;arte a mostre possa incidere sulla valorizzazione dell’opera stessa </strong></p>
</blockquote>



<p>Certamente sarebbe riduttivo voler schematizzare le motivazioni di un prestito da parte di un soggetto privato dal momento che queste possono essere del tutto personali e molteplici, tuttavia, ritengo che una importante ragione potrebbe essere la consapevolezza che un proprio bene venga ammirato ed apprezzato da tante persone in un contesto espositivo in cui l’opera è in compagnia di altri capolavori e, magari, in quella stessa occasione, di altre opere dello stesso autore che, quasi in una sfida al tempo trascorso, si ritrovano finalmente insieme. Con riguardo poi, in particolare, all’arte contemporanea è indubbio che il prestito a mostre possa incidere sulla valorizzazione dell’opera stessa oltre a favorirne l’ingresso in un circuito di contatti del mondo e del mercato dell’arte.</p>



<p>Detto ciò, vi è sempre un denominatore comune alle ragioni del prestito e, cioè, la sicurezza e la tutela dell’opera prestata che devono essere garantite in ogni momento e fase. Vi sono aspetti delicatissimi che riguardano lo spostamento del bene dalla sua normale collocazione e, dunque, hanno un ruolo importante la tipologia e la modalità dell’imballaggio, così come il trasporto, ed a tale riguardo risulta fondamentale avvalersi di trasportatori professionisti del settore ed, infine, la collocazione nell’area espositiva di destinazione, dunque nel contesto di un ambiente che deve essere dotato di tutte le caratteristiche, quali la scelta della postazione, il tipo di illuminazione, la temperatura della stanza, i sistemi di allarme adottati ed altro ancora, idonee a garantire la migliore conservazione e protezione dell’opera oltre che la sua migliore valorizzazione espositiva.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-style-default is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>Il contratto di prestito di opera d&#8217;arte e lo sfruttamento economico della sua immagine</em></strong></p>
</blockquote>



<p>Ma entriamo nel vivo delle fasi che caratterizzano il prestito. Innanzitutto l’<em>input</em> è normalmente dato dall’Organizzatore della mostra il quale formula la propria richiesta al proprietario dell’opera. In questa sua formale richiesta evidentemente l’Organizzatore deve fornire ogni informazione riguardo la mostra che si intende svolgere, ovvero, il titolo, il luogo, il periodo e la durata nonché la descrizione degli spazi coinvolti ed ogni altro utile dettaglio.</p>



<p>Nel momento in cui il collezionista, e comunque proprietario, intenda prestare l’opera, viene sottoscritto un “contratto di prestito” con l’Organizzazione (pubblica o privata) proponente, nel quale vengono indicati in maniera dettagliata i termini e le condizioni del prestito stesso. Non potendo in questa sede esaminare tutte le clausole di un “contratto tipo” legato al prestito di opere d’arte, argomento che potrà costituire oggetto di più accurata e dettagliata analisi in una prossima rubrica del presente sito, si evidenziano tuttavia alcune imprescindibili previsioni. Tra queste assume rilevanza il consenso necessario del prestatore dell’opera, consenso che non può prescindere, ad esempio per l’arte contemporanea, dalla verifica che il diritto all’esposizione sia stato inequivocabilmente trasferito al collezionista dallo stesso autore dell’opera. Una diversa situazione potrebbe infatti esporre al rischio di violazioni esplicite alla normativa sul diritto di autore con inevitabili e prevedibili conseguenze legali.</p>


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<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div>Per maggiori informazioni, vedi anche gli articoli:</div>
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<div> </div>
<div><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/fisco-e-opere-d-arte-la-tassazione-del-collezionista-e-del-venditore-occasionale/">&#8220;Fisco e opere d&#8217;arte: la tassazione del collezionista e del venditore occasionale.&#8221;</a></div>
<div> </div>
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<p>Altro elemento importante è lo sfruttamento dell’immagine dell’opera prestata, ad esempio, per la stampa del catalogo o la riproduzione di <em>posters </em>e cartoline o vari <em>gadgets</em>. Anche in questo caso è importante verificare in maniera inequivoca ed inequivocabile che il prestatore proprietario sia anche titolare del diritto di riproduzione poiché, come per il consenso all’esposizione, una violazione al diritto alla riproduzione espone anch’essa a gravi conseguenze legali.</p>



<p>Infine, il contratto deve essere accompagnato da una esplicita autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza allorché l’opera destinata al prestito sia oggetto di dichiarazione di interesse artistico così come prevista dal Codice dei Beni Culturali.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-style-default is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong> Il “Loan Form” , il “Condition Report” ed il “Facility Report” </strong></p>
</blockquote>



<p>Ma in occasione del prestito, accanto al contratto vero e proprio, debbono essere redatti altri importanti documenti che di esso ne costituiscono una parte integrante ed imprescindibile. Questi documenti legati al prestito delle opere d’arte e che, come retaggio della tradizione anglomericana riportano nomi in inglese, sono il “Loan Form” o “Scheda di Prestito”, il “Condition Report” o “Scheda di Riscontro” ed il “Facility Report” o “Documento Tecnico”.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>La Scheda di Prestito o Loan Form</strong> è un documento prodromico a tutto nel senso che, con la sua compilazione da parte del prestatore dell’opera, si da inizio ad un meccanismo ed <em>iter</em> che caratterizzerà l’attività del prestito nel suo complesso. In questa “Scheda” il collezionista, e comunque proprietario, fornisce i propri dati ed i dati identificativi dell’opera stessa, fornisce ogni indicazione legata all’imballaggio ed al trasporto nonché il testo della didascalia per identificarla nel corso della mostra. Altro elemento fondamentale è l’indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa destinata a coprire eventuali danni all’opera durante tutto il periodo del prestito. Anche sull’aspetto importantissimo dell’assicurazione dell’opera la scrivente si riserva una più approfondita e necessaria indagine ed analisi in una prossima rubrica del presente sito.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’altro importante documento è rappresentato dal <strong>Condition Report o Scheda di Riscontro</strong>, si tratta di un documento fondamentale redatto in due momenti distinti, ovvero, prima dell’imballaggio e del trasporto e successivamente all’arrivo, disimballaggio e posizionamento dell’opera nella sua destinazione espositiva e, così, a ritroso. In tale “Report” occorre infatti verificare che durante il viaggio (di andata e ritorno) l’opera non venga danneggiata e che al momento dell’arrivo si trovi esattamente nelle condizioni di partenza. La redazione del Condition Report comporta dunque un’analisi e delle conoscenze tecniche particolari per cui è importante, anche ai fini assicurativi, che venga redatto da persona più che qualificata come un restauratore di elevata professionalità.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Inoltre il terzo importante documento è il <strong>Facility Report o Documento Tecnico</strong> si tratta di una scheda più tecnica in quanto destinata a riportare le caratteristiche proprie della sede espositiva con riguardo, in particolare, al progetto di allestimento della mostra ed agli spazi ad esso destinati, ai sistemi di termo regolazione ed illuminazione, ai sistemi di sorveglianza ed allarme, tutti elementi fondamentali anche per la compagnia assicurativa preposta alla redazione della relativa polizza volta alla copertura dei rischi danni all’opera prestata ma anche all’assicurazione redatta spesso dallo stesso soggetto ospitante e volta a coprire i rischi danni all’impianto di allestimento nel suo complesso.</li>
</ul>



<p>Infine, a corredo di quanto sopra descritto, valga ancora precisare che per prestiti di opere molto importanti può essere disposta un scorta che accompagni il trasporto dell’opera stessa verso e dal luogo espositivo così come, per molte mostre temporanee organizzate in un contesto museale, venga incaricata la figura del Registrar con il compito di sovraintendere alla macchina organizzativa che concerne la movimentazione delle opere prestate in entrata ed in uscita.</p>



<p>Insomma, giustamente nulla può essere lasciato al caso per la tutela e la salvaguardia di un patrimonio unico ed insostituibile sia che esso appartenga ad enti pubblici che a soggetti privati.</p>


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<p class="has-text-align-right" style="text-align: left;"><strong><em>L’Avvocato Stefania Sardano si occupa di diritto dell’arte ed ha una significativa esperienza nella ricerca delle opere d’arte trafugate. E’ possibile contattarla qui sotto: <br /></em></strong></p>


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