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	<title>INVESTIMENTI Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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	<description>Il network interprofessionale in materia di patrimonio</description>
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	<title>INVESTIMENTI Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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		<title>RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI 2025, NOVITA&#8217; DALLA FINANZIARIA.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 09:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nuova legge di bilancio per il 2025, consentirà ogni anno la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni, pagando un&#8217;imposta del 16%. In pratica, se approvato, l&#8217;articolo 5 della Legge Finanziaria per il 2025, introdurrà a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="has-text-align-left"><strong>La nuova legge di bilancio per il 2025, consentirà ogni anno la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni, pagando un&#8217;imposta del 16%.</strong></p>
<p class="has-text-align-left">In pratica, se approvato, l&#8217;articolo 5 della Legge Finanziaria per il 2025, introdurrà a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Norma di riferimento é la progenitrice Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), artt. 5 (<em>Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</em>) e 7 <em>(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)</em>;</p>
<p><strong>I. Le rivalutazioni dei terreni edificabili o con destinazione agricola;</strong> Questa agevolazione, interessa tutti coloro che operano al di fuori del regime di impresa, arte o professione, e risultano possessori alla data del <strong>1° Gennaio di ogni anno</strong>, di terreni edificabili o con destinazione agricola. Pertanto possono rivalutare i terreni: <strong>a)</strong> Le persone fisiche non in qualità di imprenditori; <strong>b)</strong> Gli enti non commerciali; <strong>c)</strong> Le società semplici; <strong>d)</strong> coloro che non risiedono in Italia e sono privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.</p>
<p><strong>II. Le rivalutazioni delle partecipazioni di società non quotate;</strong> Anche in questo caso, si ripete quanto previsto per le rivalutazioni dei terreni. Sono ammessi tutti coloro che al 1° gennaio 2024 possiedono partecipazioni in società non quotate. Nello specifico: <strong>a)</strong> le persone fisiche, non in qualità di imprenditori. <strong>b) </strong>le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n. 917/1986. <strong>c)</strong> gli enti non commerciali. <strong>d)</strong> i soggetti non residenti. Questi ultimi, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.</p>
<p><strong>III. Le rivalutazioni delle partecipazioni di società quotate.</strong> Già introdotta nel 2023, é la rideterminazione dei valori di acquisto anche per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Saranno così ricalcolate ai fini fiscali le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria, relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati di cui all’art.67 Comma 1 lett.c e c bis, posseduti alla data del <strong>1 gennaio di ogni anno</strong>. La rivalutazione permetterà di rideterminare il valore normale <strong>al mese di dicembre dell&#8217;anno precedente</strong>, al posto di quello di acquisto.</p>
<p>Anche ai fini della rivalutazione delle partecipazioni in società quotate, é necessaria la perizia di stima. Essa dovrà essere redatta, con le stesse modalità di quella utilizzata per i terreni e le partecipazioni. In tal modo, chi detiene titoli quotati, può rivalutarli adeguandoli al valore di mercato, pagando l&#8217;imposta sostitutiva del <strong>16%</strong> anziché l&#8217;ordinaria imposta del <strong>26%</strong> su capital gain.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Hai bisogno di consulenza per la rivalutazione di quote sociali e terreni? Contatta i nostri professionisti.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-rivalutazione-delle-partecipazioni-opportunita-per-alcune-societa-non-residenti/">Può interessare: &#8220;La rivalutazione delle partecipazioni: opportunità per alcune società non residenti&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong>Rivalutazione quote sociali e terreni. Gli adempimenti e la procedura da seguire</strong>:</p>
<p><strong>I. La perizia di stima.</strong> Ai fini dell’ammissibilità della rivalutazione, é necessaria una perizia. Essa è stata introdotta dai citati artt. 5 e 7 della Legge 448/2001. In caso di rivalutazione di terreni, sarà necessario l’intervento di un iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri. Sono altresì abilitati anche i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e i periti industriali edili. Nel caso di rivalutazione di una quota sociale, la perizia sarà invece di competenza di un Revisore dei Conti , di un Dottore Commercialista o di un iscritto all’Albo degli Esperti Contabili. La perizia, a cui si applica l’art.64 del Codice di Procedura Civile, ai fini delle responsabilità per chi la redige, deve essere giurata entro il 30 Giugno 2024 presso un notaio, un giudice di pace o la Cancelleria di un Tribunale.</p>
<p>Per molti anni, tema controverso é stato se fosse efficace una perizia giurata in data posteriore alla compravendita. Con Risoluzione n.53/E del 27 Maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo le numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia, ha ammesso l’efficacia ai fini fiscali della perizia di stima a posteriori. Pertanto, é valida anche se questa é giurata successivamente al rogito, ma sempre entro i termini di legge. La perzia di stima é deducibile dal reddito dell’ impresa nell’anno in cui viene redatta e nei quattro successivi.</p>
<p><strong>II. Il pagamento dell’imposta sostitutiva.</strong> La procedura di affrancamento, si completa con il pagamento dell’imposta sostitutiva che <strong>ora, ammonta al 16%</strong> del nuovo valore rivalutato. Questo, sia per i terreni che per le quote sociali. E’bene tenere a mente che essa si applica sull’intero nuovo valore e non sulla differenza fra il costo originario e l’importo ottenuto con la nuova stima. L’imposta, da versare tramite F24 entro il 30 Novembre, può essere suddivisa in tre rate di pari importo. La prima da versarsi entro la scadenza citata e le altre, nei due anni successivi.</p>
<p><strong>Il 30 Novembre</strong> é la data entro la quale effettuare gli adempimenti. Per le rate successive, la nuova norma prevede un interesse del 3%.  In caso di mancato versamento, il ravvedimento operoso é ammesso. La procedura é consentita esclusivamente per la seconda e la terza rata. Non si può ravvedere la prima rata. Essa va versata entro i termini, pena inefficacia dell’affrancamento.</p>
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<div><strong>III. Rivalutazione quote sociali e terreni. Gli obblighi dichiarativi.</strong></div>
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<p>La procedura di affrancamento deve trovare riscontro nelle dichiarazioni dei redditi dei titolari dei terreni e delle partecipazioni. Nel modello Unico PF relativo all’anno in cui é stata effettuata la rivalutazione, dovranno essere riportati i dati dei nuovi valori e delle relative imposte sostitutive da versare. Ecco quanto il modello Unico 2024, prevedeva in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni:</p>
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<p><strong>a)</strong> In caso di rivalutazioni di terreni, il Modello Unico 2024 al <strong>quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni)</strong>, prevede una sezione X, in cui riportare al rigo RM20 (colonna 1), il valore rivalutato, l’imposta sostitutiva dovuta (colonna 2), l’imposta versata (colonna 3), l’imposta da versare (colonna 4), ed eventuali rateizzazioni (colonna 5);</p>
<div class="wp-block-button">
<p><strong>b) </strong>Rivalutazioni di partecipazioni, il Modello Unico 2024 al <strong>quadro RT (plusvalenze di natura finanziaria)</strong>, prevede una sezione VII. In essa dovrà essere riportato, al rigo RT105 (colonna 1) il valore rivalutato, l’aliquota (colonna 2), l’imposta sostitutiva dovuta (colonna 3), l’imposta versata (colonna 4), l’imposta da versare (colonna 4), imposta da versare (colonna 5) ed eventuali rateizzazioni e pagamenti cumulativi (colonne 6 e 7);</p>
<div><strong>IV. Rivalutazione quote sociali e terreni: sono escluse alcune società non residenti.</strong></div>
<div>
<p>Il progetto di legge aggiunge il comma 7 bis, il quale prevede testualmente che: &#8220;Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell&#8217;articolo 68, comma 2-bis, del Testo Unikco delle Imposte sui redditi, delle plusvalenze e misusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all&#8217;art.73, comma 1, lettera d) del medesimo testo Unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.</p>
<p>Gli allegati alla finanziaria 2025, chiariscono però che: &#8220;si preclude la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “participation exemption – PEX” (articolo 68, comma 2-bis, del TUIR)&#8221;. Si attendono chiarimenti in materia.</p>
</div>
<div></div>
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<div><em><strong>Per assistenza e perizie in materia di rivalutazione di partecipazioni e terreni, il nostro network si avvale di dottori commercialisti, ingegneri ed agronomi.  Puoi contattarli accedendo al link in basso:<br />
</strong></em></div>
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<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Consulenza fiscale e perizie di rivalutazione in materia di partecipazioni sociali.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tecnica.php">Consulenza tecnica e perizie di rivalutazione in materia di terreni edificabili o con destinazione agricola.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>LES IMPOTS SUR LA MAISON EN ITALIE.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 11:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI ALL'ESTERO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Enrico Bartoccioni – Expert-Comptable. Voici un aperçu général des impôts sur la maison et les biens immobiliers à usage d’habitation en Italie. Sont inclus les obligations déclaratives pour les non-résidents. Comme il est bien connu, le système fiscal italien est très complexe et crée de nombreuses difficultés pour les résidents eux-mêmes. Un étranger qui a...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>di Enrico Bartoccioni – </strong>Expert-Comptable.</em></p>
<p><em><strong>Voici un aperçu général des impôts sur la maison et les biens immobiliers à usage d’habitation en Italie. Sont inclus les obligations déclaratives pour les non-résidents.</strong></em></p>
<p>Comme il est bien connu, le système fiscal italien est très complexe et crée de nombreuses difficultés pour les résidents eux-mêmes. Un étranger qui a l’intention d’investir en Italie, doit au moins avoir quelques points fermes par rapport à ce qu’il devra affronter lors de l’achat, de la gestion ou de la vente de la propriété.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Les impôts sur la maison en Italie au moment de l’achat de la propriété.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Le contrat d’achat d’un bien immobilier à usage d’habitation, est nécessairement un acte public ou une écriture privée enregistrée auprès d’un notaire (Art.1350 du Code Civil). L’acte d&#8217; achat est soumis à la TVA ou à la Taxe de Registre.</p>
<p>Tout d’abord il faut encadrer le concept de <strong>base imposable</strong>, c’est-à-dire le montant sur lequel on paie les impôts, nous en aurons de deux types. <strong>a)</strong> <strong>Le prix de la cession</strong> reporté sur l’acte. <strong>b)</strong> <strong>Le système du &#8220;prix-valeur&#8221;</strong> (valable uniquement pour les logements) qui tient compte de la valeur cadastrale.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Si vous avez besoin de l&#8217;assistace d&#8217;un fiscaliste italien, visitez la section: &#8220;Consulenza Tributaria&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong>Si le vendeur est une entreprise,</strong> l&#8217;acte est généralement exonérés de TVA et la base d’imposition sera le prix-valeur. La taxe d’enregistrement sera de 9% (avec un minimum de 1000 euros). L’impôt hypothécaire serà fixe de 50 euros e la taxe cadastrale aussi sera fixe de 50 euros. La TVA ne sera appliquée que dans deux cas:</p>
<p><strong>a)</strong> Pour les biens immobiliers vendus par le constructeur dans un délai de 5 ans par la construction/rénovation, ou aussi après les cinq ans si le vendeur choisit de soumettre l’opération à la TVA;</p>
<p><strong>b)</strong> Aux actes d’achat-vente de bâtiments d’habitation destinés à des logements sociaux, pour lesquelles le vendeur choisit de soumettre l’opération à la TVA. Dans ces deux cas le taux de TVA est de 10%, en outre, il y aura des taxes hypothécaire, cadastrale et d’enregistrement dans une mesure fixe de €200 chacune. Avec l’application de la TVA, la base imposable sera le prix de la cession.</p>
<p><strong>Si le vendeur est un particulier</strong>, le droit d’enregistrement de 9% doit être appliqué (avec un minimum de 1000 euros) . L’impôt hypothécaire et le cadastrale seront fixés à 50 euros chacune. La base d’imposition sera le prix-valeur.</p>
<p><strong>L’achat comme &#8220;première maison&#8221;</strong>, avec une taxe d’enregistrement réduite à 2% (avec un minimum de € 1000) ou une TVA à 4% est possible, mais il est également nécessaire d’y aller à vivre et devenir résidents. Ce n’est pas possible si un étranger veut rester fiscalement résident dans son pays.</p>
<p><strong>La seule exception</strong> existe pour les Italiens résidant à l’étranger et <strong>inscrits à l’AIRE. </strong>Ils peuvent bénéficier de l’avantage fiscal, à condition qu’ils ne possèdent pas d’autre immeuble dans la même commune. Ils ne doivent pas avoir déjà acheté une autre propriété en Italie en tant que &#8220;première maison&#8221;.</p>
<div class="wp-block-buttons">
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Les impôts sur la maison en Italie pendant la gestion de la propriété.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Les taxes locales sur la propriété ont un poids important parmi les impôts sur la maison en Italie. En 2013, l’IUC (impôt communal unique) qui comprenait l’IMU, l’TASI et la TARI a été créée.</p>
<p><strong>L&#8217;Imposta Comunale sugli Immobili &#8211; IMU</strong>, est une taxe foncière municipale dont le produit revient en grande partie à la collectivité locale. Elle sert à financer ses services (à partir de 2020, la TASI n’existe plus et a été fusionnée avec l’IMU).</p>
<p>Sur les résidences secondaires, le taux IMU s’élève à 8,6 pour mille et peut être porté à 10,60 pour mille. La base imposable est calculée comme suit : Rente Cadastrale + 5 pour cent x coefficient cadastral. La propriété utilisée comme habitation principale est exonérée. Au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle de l’achat de l’immeuble, il est nécessaire de présenter la <strong>Dichiarazione IMU.</strong></p>
<p><strong>La Tassa sui Rifiuti &#8211; TARI</strong>, est l’impôt auquel sont soumis tous ceux qui détiennent une zone couverte ou non couverte susceptible de produire des déchets municipaux.  Tous les locaux résidentiels et leurs équipements, caves ou garages sont inclus. En résumé, la taxe est constituée d’une prime fixe (qui tient compte de la surface du logement) et d’une variable rapportée au nombre d’occupants. L’impôt est calculée par la commune.</p>
</div>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/avantages-fiscaux-pour-les-nouveaux-residents-etrangers-en-italie-avec-des-revenus-eleves/">Voir aussi: &#8220;Avantages fiscaux pour les nouveaux résidents étrangers en Italie, avec des revenus élevés&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/nouveaute-en-matiere-dimpot-de-succession-et-donation/">Intéressant à lire: &#8220;Nouveautés en matière d&#8217;impôt de succession et donation en Italie&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong>Les impôts sur la location de biens immobiliers, </strong>sont constituées en premier lieu par:</p>
<p><strong> L&#8217;IRPEF  (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques).</strong> Le loyer déduit de 5% constitue une base imposable pour l’imposition ordinaire avec les taux qui en 2023 sont de 23% pour les revenus jusqu’à 15.000 euros; un taux de 25% pour les revenus entre 15.001 et 28.000 euros; un taux de 35% pour les revenus entre 28.001 et 50.000 euros; un taux de 43% pour les revenus de plus de 50.001 euros.</p>
<p>Nous avons également des taxes &#8220;mineures&#8221; appelées Addizionali Regionali e Comunali, d’un montant variable de collectivité locale à collectivité locale. Leurs taux de base sont respectivement de 1,23% et de 0,8% . Le contrat de location sera aussi soumis à la Taxe de Timbre (16 € par 4 pages) et à la Taxe de Registre 2% par an du loyer.</p>
<p><strong>La Cedolare Secca, </strong>est une taxe alternative à l’IRPEF, que le contribuable peut appliquer et  qui prévoit un taux unique de 21% sur le loyer sans déduction. Le contrat est exonéré du droit d’enregistrement et du droit de timbre. Dans ce cas, il y aura des contraintes parce qu’il ne peut pas être appliqué aux immeubles de catégorie cadastrale A10 (bureaux ou studios privés). Le loyer ne peut pas être mis à jour annuellement à l’indice national ISTAT des prix à la consommation.</p>
<p>Dans certaines communes à &#8220;haute tension résidentielle&#8221;, où il y a pénurie de logements, le contribuable peut opter pour la Cedolare Secca avec taux à 10%. A cet égard, le frais de location ne sera pas décidée par les parties. Il sera convenue selon ce qui est prévu par les accords territoriaux de chaque commune avec les différentes associations professionnelles.</p>
<p><strong>Locations de courte durée.</strong> Pour les locations de moins de 30 jours (touristiques), la loi de finances 2024, a prévu une augmentation de la Cedolare Secca de 21% à 26% pour l’immeuble suivant le premier. Si plus de 4 immeubles sont loués, l’activité sera considéré comme une entreprise et la taxation changera également. Depuis le 1er janvier 2026, ces immeubles sont passés de quatre à deux.</p>
<p><strong>Les obligations déclaratives.</strong> Que la propriété soit louée ou à disposition, il sera toujours nécessaire (ou utile) de présenter, chaque année, la déclaration fiscale modèle Unique Personnes Physiques. Le déclarant, résidant à l’étranger, doit la souscrire en tant que contribuable non-résident.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/demenager-en-italie-allegement-fiscal-pour-les-retraites-et-les-contribuables-a-hauts-revenus/">A lire: &#8220;Déménager en Italie: Allègements fiscaux pour les retraités et les contribuables à hauts revenus.&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Les impôts sur la maison en Italie au moment de la vente.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>Les plus-values de cession.</strong> En Italie, en cas de vente d’un bien immobilier, les plus-values ne sont imposables que si celui-ci est vendu dans les 5 ans suivant son acquisition. C&#8217;est dans le cas où le vendeur n&#8217;exerce pas d&#8217;activité commerciale. <span class="Y2IQFc" lang="fr">Si le bien est vendu dans les cinq ans suivant l&#8217;achat, nous aurons une plus-value imposable. Elle est constituée de la différence entre le prix d&#8217;achat ou de construction, (augmenté des impôts indirects payés lors de l’achat, des frais de notaire, d’entretien extraordinaire et de rénovation) et le prix de vente.</span></p>
<p>Sur la plus-value, les impôts sur la vente de la maison en Italie, pourront être, au choix du vendeur :</p>
<p><strong>a)</strong> <strong>Une taxe de remplacement de 26%</strong> qui devra être appliquée et payé par le notaire au moment de l’acte. Elle ne pourra pas être reportée comme crédit d’impôt à l’étranger par le non-résident. Dans ce cas, la plus-value, ne doit pas être indiquée dans la déclaration fiscale italienne.</p>
<p><strong>b) l&#8217;IRPEF (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques). </strong>Dans ce cas, la déclaration fiscale italienne devra être rédigée selon le modèle Unico Personnes Physiques, où sera reportée la plus-value et appliquée l’IRPEF avec des taux allant de 23% à 43% . Obligation fiscale que nous avons déjà vus ci-dessus lors de la taxation des locations. Les impôts &#8220;mineures&#8221; appelées Addizionali Regionali e Comunali sont également prevues. Dans ce cas, les impôts payés en Italie pourraient être reportés comme crédit d’impôt à l’étranger (voir les conventions bilatérales).</p>
<p><strong>Donation et succession.</strong> Dans le cas où la propriété a été reçue par donation, et revendue dans les 5 ans de l’achat du donateur, la plus-value est constituée par la différence entre le coût d’achat ou de construction supporté par le donateur et celui de vente encaissé par le donataire. Il exclut toujours l’imposition en cas de succession, même si le bien est vendu dans les 5 ans.</p>
<p><strong>Plus-values &#8220;de superbonus&#8221;. </strong>La loi de finances 2024 fait exception à la règle générale de non-imposition des plus-values après 5 ans. Elle dispose que les plus-values résultant de la vente d’immeubles, qui ont bénéficié de la contribution du Superbonus (Décret-loi 34 de 2020 et suivants), sont taxées.<strong><br />
</strong></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger/">Peut être d&#8217;intérêt l’article : &#8220;La régularisation fiscale de l’immeuble à l’étranger.&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong>Nos professionnels de la fiscalité sont disponibles pour assister les clients lors de l’achat, de la vente et de la gestion de la propriété, y compris pour les éventuelles procédures de succession. Le réseau professionnel comprend également des avocats et des ingénieurs pour tout problème juridique et technique.<br />
</strong></p>
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<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Pour contacter nos professionnels, vous pouvez visiter la section: &#8220;Consulenza Tributaria&#8221;</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>POLIZZE UNIT LINKED ESTERE, TASSAZIONE VERSO I RESIDENTI IN ITALIA</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/polizze-unit-linked-estere-tassazione-verso-i-residenti-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polizze-unit-linked-estere-tassazione-verso-i-residenti-in-italia</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 19:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI ALL'ESTERO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le polizze Unit Linked sono assicurazioni sulla vita legate a fondi di in vestimento. Accanto al contenuto speculativo presentano una componente di rischio demografico, che consente di far godere ai beneficiari una serie di agevolazioni civili e fiscali. In Italia la compagnia assicurativa funge da sostituto di imposta, per quelle estere che erogano verso beneficiari residenti, la tassazione sarà a carico di questi ultimi, che dovranno riportare quanto ricevuto nel Modello Unico. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/polizze-unit-linked-estere-tassazione-verso-i-residenti-in-italia/">POLIZZE UNIT LINKED ESTERE, TASSAZIONE VERSO I RESIDENTI IN ITALIA</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le polizze Unit Linked. Cosa sono e la loro tassazione in Italia. La polizza Unit Linked estera e la tassazione verso il beneficiario residente nel nostro paese.</strong></p>
<p>Al fine di inquadrare più compiutamente il problema della tassazione delle polizze Unit Linked estere, facciamo un succinto riassunto di quello che sono le polizze Unit Linked nazionali di tipo &#8220;misto&#8221; e la loro tassazione verso i beneficiari residenti.</p>
<p>Le polizze Unit Linked (ramo III) sono polizze a natura mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), collegate a fondi di investimento o ad altri valori. Se collegate ad indici di mercato, vengono denominate polizze Index-Linked.  Il premio che si versa, viene impiegato in attività speculative, il cui rendimento rimane investito fino a scadenza della polizza. La presenza di una <strong>congrua</strong> <strong>copertura per rischio demografico</strong> (es. morte) a carico dell&#8217;assicuratore, legata ad un accadimento della vita umana, consente loro di qualificarsi come polizze vita. Questo anche se la componente finanziaria é prevalente (Cass. 6319/2019) .</p>
<p>I fondi di investimento in cui vengono investiti i premi, possono essere sia interni alla compagnia assicurativa, che esterni ad essa. Le polizze Unit Linked, non danno una garanzia sulla restituzione del capitale investito, il cui ammontare dipende dai risultati degli strumenti finanziari a cui sono legate. E&#8217; pur vero che, in sede di stipula, il contraente può scegliere il suo grado di rischio, convergendo i suoi risparmi verso fondi meno rischiosi. E&#8217;possibile, successivamente, anche effettuare switch, e trasferire gli investimenti da un fondo ad un&#8217;altro.</p>
<p><strong>I vantaggi delle polizze Unit Linked</strong> sono ben noti. <strong>a)</strong> A scadenza, le somme possono essere erogate a favore di qualunque beneficiario abbia indicato il sottoscrittore. <strong>b)</strong> Non sono soggette ad imposta di successione,  non rientrando nell&#8217;attivo ereditario.<strong> c)</strong> Per la loro natura assicurativa, sono impignorabili ed insequestrabili. Tuttavia sono fatte salve le azioni a tutela dei creditori o degli eredi, rispetto ai premi pagati. Questo nel caso in cui fossero state stipulate in loro danno (Art.1923 C.C.).</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Polizze Unite Linked italiane, tassazione verso beneficiari residenti.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>In linea generale.</strong> Per quanto riguarda la tassazione delle polizze Unit Linked italiane, esse rientrano tra i &#8220;redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita e di capitalizazzione&#8221;, così come descritto all&#8217;art.44 del TUIR. Sono quindi redditi di capitale sui quali verrà applicata un&#8217;imposta sostitutiva ai sensi dell&#8217;art.26 ter del DPR 600 del 1973. La base imponibile, sarà individuata ai sensi dell&#8217;art.45 c.4 del TUIR, per il quale <em>&#8220;I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l&#8217;ammontare percepito e quello dei premi pagati&#8221;.</em></p>
<p><strong>Tassazione in caso morte.</strong> In questo caso, essendo polizze di tipo &#8220;misto&#8221; i beneficiari delle Unit Linked saranno assoggettati a due tipi di tassazione in capo agli eredi: <strong>a)</strong> I capitali percepiti a copertura del rischio demografico, sono esenti dall&#8217;imposta sulle persone fisiche ( Art.34 c.5 D.P.R.  601/1973). <strong>b) </strong>I capitali non ricompresi nel rischio demografico, sono invece sottoposti a tassazione.</p>
<p>La Circolare 8/E del 2016 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, specifica che  l&#8217;ammontare imponibile si ottiene dalla differenza fra &#8220;il valore di riscatto&#8221; previsto dalle condizioni contrattuali e il &#8220;totale dei premi corrisposti al netto di quelli per il rischio morte&#8221;.  Qualora quanto effettivamente percepito dai beneficiari sia inferiore al valore di riscatto, la base imponibile si ottiene dalla differenza fra il liquidato rischio morte e i premi pagati inerenti la componente finanziaria. In assenza di un valore di riscatto si assume come sostituto l&#8217;importo della riserva matematica alla data del decesso.</p>
<p><strong>Le aliquote applicate variano.</strong> L&#8217;imposta sostitutiva é variata negli anni, pertanto sarà: del 12,50% per quanto maturato fino al 31 Dicembre 2011, del 20% per il periodo  dal 1 Gennaio 2012 al 30 Giugno 2014 e del 26% dal 1 Luglio 2014 in poi. Qualora i rendimenti di queste polizze siano legati a titoli di stato, la tassazione sarà sempre del 12,50%.</p>
<p><strong>L&#8217;imposta di bollo.</strong> E&#8217; calcolata al 31 Dicembre di ogni anno, in misura proporzionale al valore dell&#8217;investimento a quella data: verrà quindi applicato lo 0,10% per il valore maturato al 31 Dicembre 2011, lo 0,15% per il valore maturato al 31 Dicembre 2013 e lo 0,20% a partire dal 31 Dicembre 2014. L&#8217;importo minimo é di € 34,00.</p>
<p><strong>Pagamento delle imposte. </strong>Le imposte vengono calcolate periodicamente con aliquote differenti. Il pagamento effettivo, avverrà solo al momento dell&#8217;erogazione, anche parziale, del capitale.</p>
<p><strong>L&#8217;affrancamento delle plusvalenze.</strong> La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per i titolari di polizze vita (Ramo I e Ramo V), di <strong>affrancare l&#8217;eventuale plusvalenza</strong> con il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 14% , aderendo entro il 30/06/2023. Da questa iniziativa sono purtroppo <strong>escluse proprio le polizze Unit Linked</strong>.</p>
<blockquote>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://3.66.65.181/affrancamento-del-capital-gain-sui-fondi-comuni-di-investimento-e-sulle-polizze-assicurative/">Vedi anche: &#8220;Affrancamento del capital gain per fondi comuni di investimento e polizze assicurative.&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-un-conto-in-valuta-estera-devi-riportarne-alcune-movimentazioni-in-unico/">Vedi anche l&#8217;articolo: &#8220;Hai un conto in valuta estera? Devi riportarne alcune movimentazioni in Unico.&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
</blockquote>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Polizze Unit Linked estere, tassazione verso i beneficiari residenti.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Qualora ci si trovi di fronte ad una polizza unit linked estera, le cose sono un pò differenti. Se riscossa direttamente e senza la presenza di un&#8217;intermediario residente che funga da sostituto di imposta, il beneficiario, dovrà provvedere lui stesso alla tassazione. Norme di riferimento sono in via generale lo stesso articolo 3 del DPR 917/86, per quanto riguarda l&#8217;assoggettabilità a tassazione in Italia. Il terzo comma dell&#8217;art.26 ter del DPR 600/73 prevede l&#8217;applicabilità dell&#8217;imposta sostitutiva.</p>
<p>Quanto erogato dall&#8217;assicurazione straniera, dovrà essere riportato all&#8217;interno del modello Unico,  e compilato il quadro RM sezione V &#8220;Redditi di capitale soggetti ad imposta sotitutiva&#8221;. L&#8217;aliquota per la tassazione delle polizze unit linked estere sarà del 26% (oppure del 20 o del 12,50% a seconda del periodo di competenza). E&#8217;chiaro che, in questo caso non si potrà detrarre da quest&#8217;ultima, quanto già sostenuto all&#8217;estero in materia di tassazione. (Art.18 DPR 917/87).</p>
<p>Il contribuente, avrà comunque la possibilità di scegliere se applicare la tassazione separata come sopra o assoggettare quanto ricevuto ad Irpef utilizzando il Quadro RN del Modello Unico. Sebbene le aliquote potranno essere maggiori, in quest&#8217;ultimo caso si potranno detrarre le imposte patrimoniali pagate all&#8217;estero a titolo definitivo. (Art.165 DPR 917/87). Sarà quindi indispensabile un&#8217;analisi preventiva al fine di valutarne la convenienza.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Polizze Unit Linked estere, tassazione ai fini IVAFE e compilazione del quadro RW.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Sottoscrivere una polizza unit linked presso una compagnia estera, senza intermediario residente in Italia, comporta anche l&#8217;obbligo per il sottoscrittore, di compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale ed il calcolo dell&#8217;IVAFE, imposta istituita con DL 6 Dicembre 2011 n.201. Come chiarito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28/E del 2012, l&#8217;imposta si applica anche alle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.</p>
<p>L&#8217;IVAFE quindi, con la sua aliquota del 0,2%, sostituisce l&#8217;imposta di bollo che si applica in Italia, sui prodotti finanziari (incluse le assicurazioni). Ricordiamo invece che, per quanto riguarda i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all&#8217;estero, l&#8217;IVAFE si applicherà nella misura fissa di € 34,20 .</p>
<p>Pesanti sanzioni, dal 3 al 15% dei valori non dichiarati,  sono previste in caso di mancata compilazione del quadro RW. Sono sanabili mediante ravvedimento operoso, effettuabile ricorrendo determinate circostanze. Nel caso di polizze stipulate con compagnie aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata, le sanzioni sono aumentate e vanno dal 6 al 30%.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Se hai sottoscritto una polizza estera, senza intermediario residente e non hai mai compilato il quadro RW del Modello Unico:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-ravvedimento-del-quadro-rw/">Per maggiori informazioni vedi anche: &#8220;Il ravvedimento del Quadro RW.&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong><em>Accanto all’assistenza fiscale, rivolta verso coloro che sottoscrivono polizze assicurative Unit Linked,  i nostri professionisti forniscono una consulenza finanziaria e assicurativa completa per una vasta tipologia di prodotti.</em></strong></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Per una panoramica completa sull&#8217;argomento vai alla sezione Consulenza Tibutaria.&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_finanziaria.php">Per una panoramica completa sui nostri servizi visita la sezione &#8220;Consulenza Finanziaria.&#8221;</a></p>
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			</item>
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		<title>AFFRANCAMENTO DEL CAPITAL GAIN PER FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E POLIZZE ASSICURATIVE.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 22:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Enrico Bartoccioni &#8211; Dottore Commercialista. Con la legge di bilancio 2023 (197/2022),  si introducono due nuove tipologie di affrancamento di utili, mediante il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva. L&#8217;articolo 1 della legge 197 del 29 Dicembre 2022, affianca alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, due nuove tipologie di &#8220;affrancamento fiscale di maggiori valori&#8221;. La...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/affrancamento-del-capital-gain-sui-fondi-comuni-di-investimento-e-sulle-polizze-assicurative/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;AFFRANCAMENTO DEL CAPITAL GAIN PER FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E POLIZZE ASSICURATIVE.&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/affrancamento-del-capital-gain-sui-fondi-comuni-di-investimento-e-sulle-polizze-assicurative/">AFFRANCAMENTO DEL CAPITAL GAIN PER FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E POLIZZE ASSICURATIVE.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>di <strong>Enrico Bartoccioni</strong> &#8211; Dottore Commercialista.</em></p>
<p><strong><em>Con la legge di bilancio 2023 (197/2022),  si introducono due nuove tipologie di affrancamento di utili, mediante il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva.<br />
</em></strong></p>
<p>L&#8217;articolo 1 della legge 197 del 29 Dicembre 2022, affianca alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, due nuove tipologie di &#8220;affrancamento fiscale di maggiori valori&#8221;. La prima in materia di Fondi Comuni di Investimento, mentre la seconda riguarda le Polizze assicurative (c.112,113 e 114). Al contrario delle rivalutazioni (c.107,108 e 109), in questi ultimi due casi il pagamento dell&#8217;imposta sostitutiva avverrà sulle differenze di valore, fra l&#8217;acquisto e la cessione. Nel caso dei terreni e delle quote sociali, venivano invece presi in considerazione l&#8217;importo della partecipazione o del terreno rivalutati. Come per i precedenti affrancamenti, beneficiari della norma sono: <strong>a) </strong>le persone fisiche. <strong>b)</strong> le società semplici. <strong>c)</strong> gli enti non commerciali e <strong>d)</strong> i soggetti non residenti (salvo limitazioni previste dalla legge o convenzioni internazionali).</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>L&#8217;affrancamento del capital gain nei Fondi Comuni di Investimento (OICR).</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Come sappiamo, la normativa fiscale, prevede il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva sul capital gain del 26%, per la gestione, cessione o rimborso delle quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio). La nuova legge finanziaria, (c.112), consente di affrancare i redditi di capitale e diversi anzidetti (di cui all&#8217;art.44 c.1 lett. g e 67 c.1 lett. 3 ter del TUIR), mediante il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 14%. L&#8217;imposta si calcola sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo di acquisto o di sottoscrizione.</p>
<p>L&#8217; affrancamento del capital gain in pratica. L&#8217;opzione é resa all&#8217;intermediario che intrattiene il rapporto di amministrazione, gestione o custodia del portafogli, mediante apposita comunicazione da effettuarsi entro il 30 giugno 2023. L&#8217;imposta sostitutiva é versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari, i quali riceveranno i fondi necessari dallo stesso contribuente. Per contro, nel caso in cui l&#8217;investitore non abbia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione del portafogli o similare, questi dovrà esercitare l&#8217;opzione nel Modello Unico 2023 (relativo all&#8217;anno 2022). A questo spetterà anche l&#8217;onere di versare l&#8217;imposta sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi, dovuti in base alla dichiarazione.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote><p>In materia di strumenti giuridici per la gestione degli investimenti, vedi:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-societa-di-capitali-per-detenere-il-risparmio-un-oggetto-da-maneggiare-con-cura/">&#8220;Società di capitali per detenere il risparmio, un oggetto da maneggiare con cura.&#8221;  </a></p></blockquote>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>L&#8217;affrancamento del capital gain nelle Polizze Assicurative.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Stesso principio si applica ai contratti di assicurazione relativi ai rami I e V dell&#8217;art.2 c.1 D.Lgs 209/2005. Per intenderci alle assicurazioni sulla vita e ai contratti di capitalizzazione. I redditi  da questi prodotti, ai sensi dell&#8217;art.44 c.1 lett.g quater dei TUIR, possono venir assoggettati ad un&#8217;imposta sostitutiva del 14% invece che a quella consueta del 26%. Detta imposta viene calcolata su di un imponibile dato dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati.</p>
<p>Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2023, dalla compagnia assicuratrice, sempre su richiesta del contraente e con somme da questo fornite. L&#8217;imposta non é compensabile con il credito frutto delle ritenute dello 0,20% applicate sulle riserve matematiche dalle compagnie assicurative (ex. art.1 c.2 del D.L. 209 del 24 settembre 2002). Inoltre é bene sottolineare che, al fine di impedire una &#8220;corsa al riscatto delle polizze&#8221;, la norma (c.114 dell&#8217;art.1 della Legge 197/2022), impedisce l&#8217;operazione prima del 1° gennaio 2025. E&#8217;escluso l&#8217;affrancamento per quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote><p>In materia di affrancamento fiscale delle plusvalenze, vedi anche:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/rivalutazione-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-ora-anche-per-le-societa-quotate/">&#8220;Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023, ora anche per le società quotate.&#8221;  </a></p></blockquote>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Alcune considerazioni sulla convenienza ad effettuare l&#8217;affrancamento del capital gain.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Quanto conviene l&#8217;affrancamento del capital gain in pratica? Per le polizze vita ramo I, il vantaggio rappresentato dell&#8217;affrancamento, può essere meno significativo, dal momento che i gestori di questi prodotti investono maggiormente in titoli di stato, o titoli equivalenti soggetti ad un imposta del 12,50% e la tassazione media dei rendimenti si aggira sul 15%. Diverso é il caso dell&#8217;affrancamento dei fondi comuni (OICR) tassati al 26%, dove l&#8217;aliquota media é più alta. E&#8217;indubbio però, che ad essere favoriti saranno i grandi patrimoni.</p>
<p>Molto dipenderà dall&#8217;andamento del mercato. In caso di un trend positivo dei rendimenti a distanza di anni, l&#8217;aver corrisposto ora l&#8217;imposta sostitutiva al 14%, consentirà all&#8217;investitore un sicuro risparmio di imposta. Diversamente, in caso di andamento avverso, questi avrà concretizzato una perdita, poiché le imposte anticipate non potranno essere recuperate e l&#8217;affrancamento del capital gain sarà risultato non conveniente. E&#8217; bene ricordare che, l&#8217;imposta sostitutiva verrà pagata sulle plusvalenze conseguite al 31 dicembre 2022. Da ciò ne consegue che, sull&#8217; eventuale differenza positiva ulteriore, eventualmente conseguita fino al momento della vendita effettiva, dovrà essere corrisposta la ritenuta del 26%.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong><em>Forniamo consulenza su queste ed altre problematiche, anche in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Prestiamo consulenza giuridica, fiscale e finanziaria. Aggiorniamo il cliente, sulle opportunità offerte dai più moderni strumenti di investimento sul mercato.</em></strong></p>
<hr class="wp-block-separator" />
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		<item>
		<title>LA SOCIETA&#8217; DI CAPITALI PER DETENERE IL RISPARMIO. UN OGGETTO DA MANEGGIARE CON CURA.</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-societa-di-capitali-per-detenere-il-risparmio-un-oggetto-da-maneggiare-con-cura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-societa-di-capitali-per-detenere-il-risparmio-un-oggetto-da-maneggiare-con-cura</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'utilizzo delle società di capitali per detenere il risparmio, pone l'investitore di fronte ad opportunità, assieme a problematiche che possono mettere in seria crisi lo strumento giuridico scelto. In questo articolo vi é una  disamina dei principali punti a favore e a sfavore, mettendoli a confronto con la gestione del risparmio da parte della persona fisica e della società semplice.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-societa-di-capitali-per-detenere-il-risparmio-un-oggetto-da-maneggiare-con-cura/">LA SOCIETA&#8217; DI CAPITALI PER DETENERE IL RISPARMIO. UN OGGETTO DA MANEGGIARE CON CURA.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>L&#8217;utilizzo delle società di capitali per detenere il risparmio, pone l&#8217;investitore di fronte ad opportunità, assieme a problematiche che possono mettere in seria crisi lo strumento giuridico scelto.</strong></em></p>
<p><strong><em>di Enrico Bartoccioni </em></strong><em>&#8211; Dottore Commercialista</em></p>
<p>Capita a volte, di trovarsi di fronte a società di capitali con iscritte nell&#8217;attivo importanti somme di denaro, apparentemente senza uno scopo preciso. Si tratta sovente enti &#8220;relitti&#8221;, reduci da dismissioni di immobili, cessioni di partecipazioni o rami di azienda. Raramente sono stati costituiti con il solo scopo di gestire il risparmio. Da qui la domanda del cliente di poter sfruttare le opportunità fiscali offerte dallo strumento societario, magari trasferendone la sede in un paese estero, oppure di procedere alla sua liquidazione.</p>
<p>Una risposta non é sicuramente facile dal momento che, accanto ad alcuni innegabili vantaggi di cui godono le società commerciali, la schizzofrenia del legislatore, ha creato tutta una serie di vincoli e limitazioni al fine di impedirne un loro utilizzo &#8220;improprio&#8221;, che possono trasformare lo strumento in una vera e propria trappola per gli incauti investitori.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Vantaggi fiscali propri di una società di capitali rispetto alla gestione degli investimenti come persona fisica o Società Semplice.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>L&#8217; aspetto più evidente, é la possibilità per la società, di compensare gli utili e le perdite prodotte dai vari strumenti finanziari in cui ha investito, cosa non scontata per l&#8217;investitore persona fisica, dal momento che per quest&#8217;ultimo, le Obbligazioni generano redditi di capitale e le Azioni (capital gain) redditi diversi (Art.44 e 67 D.Lgs 917/86). Sicché una minusvalenza azionaria non può essere portata in deduzione con il reddito generato dalla riscossione di una cedola da obbligazione. Cosa che al contrario avviene, se a gestire il portafoglio é una società di capitali.</p>
<p>Altro vantaggio, per la gestione societaria, é rappresentato dalla possibilità di riportare indefinitamente le perdite finanziarie, utilizzandole al 100% se generate nei primi tre anni di attività e all&#8217;80% successivamente. Come sappiamo, la persona fisica può farlo solo per 4 annualità, periodo spesso troppo limitato per compensarle tutte. Se poi il singolo opta per la popolare gestione di risparmio “amministrato”, la situazione si aggrava, qualora detenga 2 conti deposito titoli, della stessa natura, presso due banche differenti, di cui uno generi plusvalenze e l’altro minusvalenze. In questo caso non può nemmeno procedere alla compensazione.</p>
<p>A completamento di quanto sopra, ricordiamo che il risparmiatore persona fisica, subirebbe lo stesso trattamento fiscale  e andrebbe incontro agli stessi svantaggi, qualora si costituisse con altri in Società Semplice.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Le imposte e le relative aliquote nel concreto. La persona fisica e la società semplice, appaiono in vantaggio.<br />
</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Come premesso, essendo una società di capitali, l&#8217;<strong>Ires</strong> grava sull&#8217;effettivo reddito netto per il 24%, mentre la persona fisica subisce una tassazione del 26% su dividendi che difficilmente può abbattere con perdite di anni precedenti o di diversa natura. Per contro, gli utili dovranno essere lasciati all&#8217;interno della società, salvo subire un&#8217;ulteriore ritenuta a titolo di imposta del 26%, in caso di distribuzione.</p>
<p>Sempre in caso di gestione del risparmio mediante l&#8217;uso di società, la tassazione può calare drasticamente per talune tipologie di investimento, qualora sia possibile applicare la <strong>Pex</strong> <strong>(Participation exemption)</strong>, in virtù della quale le plusvalenze sono esenti per il 95% del loro ammontare, in determinate condizioni (Art.87 DPR 917/86). Avremo quindi un&#8217;imposta netta dell&#8217; <strong>1,2%</strong>, sempre a patto di non distribuire successivamente gli utili.</p>
<p>La società può beneficiare anche dell&#8217;<strong>ACE</strong> (Deduzione per incrementi del capitale proprio), in virtù del quale può dedurre dal reddito di impresa (pur con delle limitazioni) una percentuale pari all&#8217; 1,3% della  variazione in aumento del proprio capitale, conseguito dal 2011 (il cosiddetto rendimento nozionale).</p>
<p>Una riflessione merita anche l&#8217;<strong>Irap</strong> (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), che la Risposta n.266/2021 dell&#8217;Agenzia delle Entrate indica applicabile con aliquota ordinaria al 3,9% sebbene secondo le disposizioni delle normali società industriali e commerciali (Art.5 D.Lgs 446/1997). Pertanto tutto ciò che esula dalla differenza fra A) Valore della Produzione e B) Costi della Produzione (<strong>quindi anche i proventi da attività finanziarie</strong>) non rileverà come base imponibile del tributo e l&#8217;Irap non sarà applicata. Ovviamente, il tutto se la società non risulterà una holding, (ex. Art.162 bis del Tuir) nel qual caso avremo un&#8217;aliquota maggiorata dal <strong>4,65%</strong> al<strong> 5,72%</strong> ed una base imponibile allargata.</p>
<p>Nonostante quanto appena esposto, nel complesso, con una ritenuta a titolo di imposta del 26% o del 12,50% in caso di titoli di stato, le persone fisiche e le società semplici appaiono in vantaggio sulle società di capitali, la cui convenienza andrebbe vista caso per caso, in relazione alle tipologie di investimento effettuate, alla possibilità di applicare la Pex all&#8217;1,2% e di compensare gli utili con le perdite.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Legge di bilancio 2023: la rivalutazione delle partecipazioni in società quotate. Non possibile per le società di capitali residenti. </strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Con la legge finanziaria del 2023 é possibile rivalutare anche le partecipazioni in società quotate ed affrancare le plusvalenze in caso di cessione del portafoglio titoli pagando un imposta sostitutiva del 16% rispetto all&#8217;ordinario 26%. Sicuramente la società di capitali per detenere il risparmio, non può accedere a questa facilitazione, dal momento che Legge 28 dicembre 2001, n. 448, la contempla per tutti coloro che agiscono al di fuori del regime di impresa, <strong>salvo siano società non residenti.</strong></p>
<p>Per contro, le persone fisiche potranno così affrancare ai fini fiscali, le plusvalenze di natura finanziaria, relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati di cui all’art.67 Comma 1 lett.c e c bis, posseduti alla data del 1 gennaio 2023. La rivalutazione, da effettuarsi mediante perizia giurata,  permetterà di rideterminare il valore normale al mese di dicembre 2022, al posto di quello di acquisto.</p>
<p>Per gli ultimi sviluppi normativi, in materia di rivalutazione delle partecipazioni, vedi anche:</p>
<p><em><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/rivalutazione-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-ora-anche-per-le-societa-quotate/">&#8220;Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023, ora anche per le società quotate.&#8221;</a></em></p>
<p>Per chi detenesse partecipazioni tramite società estere, anche in paradisi fiscali, segnaliamo l&#8217;articolo:</p>
<p><em><a class="wp-block-button__link" href="https://blog.tutelepatrimoniali.it/la-rivalutazione-delle-pertecipazioni-opportunita-per-alcune-societa-non-residenti/?fbclid=IwAR07jNTJqFkBxB9nrZH9muZq97f4bgvxfJUJ4yndaFAdTGNn77B9W5DI7PA">&#8220;La rivalutazione delle partecipazioni. Opportunità per alcune società non residenti&#8221;</a></em></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>Società di capitali per detenere il risparmio, utilizzata anche come immobiliare.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Oltre che per la gestione della liquidità e degli investimenti mobiliari, la società può certamente venire utilizzata come immobiliare, nel qual caso, avremo una tassazione <strong>Ires al 24%</strong> sui entrambi i proventi relativi alla gestione delle attività immobiliare e finanziaria, mentre <strong>l&#8217;Irap al 3,9%</strong> rimarrà confinata solo alla prima, restando la seconda sempre non imponibile.</p>
<p>La gestione dell&#8217;immobiliare consente di dedurre, oltre alle menutenzioni straordinarie, anche quelle ordinarie, cosa non possibile per le persone fisiche. Inoltre, qualora il numero degli immobili fosse rilevante, sono deducibili anche gli oneri di gestione ed amministrazione, oltre alla possibilità di detrarre l&#8217;Iva. Per contro, in materia di tassazione dei ricavi, non risulta possibile applicare la <strong>cedolare secca sulle locazioni (10-21%)</strong> come per le persone fisiche e le Società Semplici, ma queste saranno assoggettate alla tassazione ordinaria Ires 24% e Irap 3,9%.</p>
<p>In caso di cessione degli immobili, le plusvalenze risultano tassabili, mentre non lo sono per le persone fisiche e le Società Semplici, se hanno detenuto i beni per più di 5 anni.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>La trasmissione delle quote sociali agli eredi, evita l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di successione.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Per una società di capitali per detenere il risparmio e gli immobili, il passaggio generazionale é un momento in cui, si evidenziano i maggiori vantaggi fiscali. L&#8217;imposta di successione non é dovuta se gli eredi (coniuge o discendenti) si impegnano a proseguire l&#8217;attività per un periodo non inferiore ai 5 anni (Art.3 c. 4ter. D.Lgs 346/1990).</p>
<p>Oltre a ciò, il trasferimento di azienda per causa di morte, non costituisce realizzo di plusvalenze, gli eredi assumono l&#8217;azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (Art.58 c.1 D.Lgs 917/87).</p>
<p>Il risparmio così conseguito non sarebbe di poco conto,  in particolare di fronte ad ingenti patrimoni liquidi che, altrimenti, andrebbero in contro al pagamento dell&#8217;imposta di successione per la parte eccedente il milione di euro. Il tutto da inquadrarsi anche nella prospettiva di un possibile aumento delle aliquote e una diminuzione delle franchigie.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em><strong>La normativa sulle società di comodo pone una pesante ipoteca sul concreto utilizzo di questo strumento giuridico.</strong></em></p></blockquote>
</blockquote>
<p>Non ultimo per importanza, é il prolema costituito dalla normativa sulle società di comodo, introdotta dall&#8217;art.30 della legge 724 del 1994 e successive integrazioni. Con essa, il legislatore si propone di individuare e sanzionare, le società in cui esiste una sproporzione evidente tra beni patrimoniali e valore della produzione, tanto da far presumere una loro &#8220;non operatività&#8221;. Vengono così previste <strong>percentuali di redditività da applicarsi agli asset aziendali</strong>, con lo scopo di accertare sei ricavi dichiarati, siano compatibili con un&#8217;effettiva gestione non di comodo della società, al di la dell&#8217;oggetto sociale dichiarato.</p>
<p>Le possibilità di non applicare la norma sono molto basse, con le istanze di interpello disapplicativo sovente respinte dall&#8217;Ageniza delle Entrate.  In caso di non superamento dei test, oltre all&#8217;obbligo di dichiarare un reddito minimo sia ai fini Ires che Irap, sono previste pesanti sanzioni come l&#8217;impossibilità di richiedere a rimborso l&#8217;eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e il divieto di riportare le perdite fiscali. L&#8217;aliquota fiscale Ires aumenta, dal 24% fino al 34,50%.</p>
<p>Rispetto al caso trattato in questo articolo, ad essere interessati sono proprio gli investimenti finanziari e la loro redditività, il cui coefficiente é previsto nel 2%. La Circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate 25E del 2007, li individua nelle Azioni,  negli strumenti finanziari similari, nelle obbligazioni o negli altri titoli in serie o di massa di cui all&#8217; Art.85 c.1 lettere c), d) ed e) del TUIR. Il portafoglio investito dunque, deve rendere almeno il 2%, pena incorrere nelle sanzioni in precedenza elencate, cosa non certo scontata viste le non brillanti prestazioni dei nostri mercati finanziari. Rientra nella fattispecie, anche la disciplina relativa alle società in perdita sistemica.</p>
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<hr class="wp-block-separator" />
</blockquote>
</blockquote>
<p><em><strong>Su queste ed altre problematiche, in materia di società di capitali per detenere il risparmio, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, sia sotto il profilo giuridico e fiscale che per le possibilità di investimento finanziario, aggiornando il cliente, sulle opportunità offerte dai più moderni strumenti di investimento sul mercato.</strong> </em></p>
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<hr class="wp-block-separator" />
</blockquote>
</blockquote>
<p><strong>N.B.</strong> Se desideri maggiori informazioni sugli strumenti societari al fine di gestire al meglio il Tuo patrimonio familiare, <strong>in particolare il risparmio</strong>, vedi anche:</p>
<blockquote>
<blockquote><p><em><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-s-p-f-lussemburghese-un-veicolo-per-la-detenzione-sicura-dei-propri-risparmi-e-la-pianificazione-del-passaggio-generazionale/">&#8220;S.P.F. Società di Gestione del Patrimonio Familiare. LUSSEMBURGHESE&#8221;</a></em></p></blockquote>
</blockquote>
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		<item>
		<title>SEI UN PICCOLO RISPARMIATORE, STANCO DEI BASSI RENDIMENTI? ORA PUOI INVESTIRE NEI PRIVATE DEBT.</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/sei-un-piccolo-risparmiatore-stanco-dei-bassi-rendimenti-ora-puoi-investire-nei-private-debt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sei-un-piccolo-risparmiatore-stanco-dei-bassi-rendimenti-ora-puoi-investire-nei-private-debt</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 16:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Francesco Bartocci – Consulente Finanziario Una consulenza completa in materia finanziaria, non può prescidere dai private debt, veicoli di investimento per il risparmiatore e di finanziamento per le imprese. In tempi come questi, caratterizzati da rendimenti bassi o prossimi allo zero, si stanno facendo strada forme di impiego alternative. In particolare i Private Debt,...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/sei-un-piccolo-risparmiatore-stanco-dei-bassi-rendimenti-ora-puoi-investire-nei-private-debt/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;SEI UN PICCOLO RISPARMIATORE, STANCO DEI BASSI RENDIMENTI? ORA PUOI INVESTIRE NEI PRIVATE DEBT.&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/sei-un-piccolo-risparmiatore-stanco-dei-bassi-rendimenti-ora-puoi-investire-nei-private-debt/">SEI UN PICCOLO RISPARMIATORE, STANCO DEI BASSI RENDIMENTI? ORA PUOI INVESTIRE NEI PRIVATE DEBT.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>di Francesco Bartocci</em></strong><em> – Consulente Finanziario</em></p>
<p><em><strong>Una consulenza completa in materia finanziaria, non può prescidere dai private debt, veicoli di investimento per il risparmiatore e di finanziamento per le imprese.</strong></em></p>
<p>In tempi come questi, caratterizzati da rendimenti bassi o prossimi allo zero, si stanno facendo strada forme di impiego alternative. In particolare i <strong>Private Debt,</strong> fondi comuni di investimento, specializzati nell’acquisto di strumenti finanziari emessi da imprese, come obbligazioni, cambiali finanziarie, ecc…</p>
<p>Le imprese che emettono i titoli di debito, trovano in questi strumenti una valida alternativa al credito bancario, al fine di finanziare i loro progetti, in un contesto economico in cui, le erogazione di prestiti da parte delle banche, si é fatta sempre più difficile, a fronte di una domanda in costante aumento.</p>
<p>Nati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, queste  forme di raccolta, sono state recepite nel nostro ordinamento con Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con la Legge 134/2012 e stanno emergendo anche in Italia, con una raccolta che é andata incrementandosi di anno in anno. Dopo aver subito una naturale flessione a seguito della pandemia di Covid, la situazione é andata costantemente migliorando, superando i 642 milioni di euro nel primo semestre del 2021, quasi il doppio rispetto al risultato annuo pre-pandemia del 2019 (dati Aifi).</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-6921" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-EVOLUZIONE-INVESTIMENTI-300x225.jpg" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-EVOLUZIONE-INVESTIMENTI-300x225.jpg 300w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-EVOLUZIONE-INVESTIMENTI-768x576.jpg 768w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-EVOLUZIONE-INVESTIMENTI.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Sempre secondo l’Aifi (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), la sottoscrizione ha interessato principalmente imprese di beni e servizi industriali, di servizi per il consumo, ICT,  manifatturiero-alimentare e trasporti, collocate per la maggior parte in Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Veneto.</p>
<p>A differenza dei <strong>P.I.R</strong>., che riguardano imprese quotate o in procinto di quotarsi in borsa, i <strong>Private Debt</strong>, operano con quelle che ancora non ne hanno i mezzi e che vedono nell’emissione di obbligazioni l’unico strumento per poter affermarsi su mercato, anche in prospettiva di una loro futura quotazione.</p>
<p>Le aziende finanziate, sono in particolare quelle sotto i 50 milioni di fatturato, PMI con un alta propensione alla crescita ed una forte spinta all’internazionalizzazione.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6927" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2022/01/OBBIETTIVI-DELLE-EMISSIONI-1-300x225.jpg" alt="" width="1019" height="764" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/OBBIETTIVI-DELLE-EMISSIONI-1-300x225.jpg 300w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/OBBIETTIVI-DELLE-EMISSIONI-1-768x576.jpg 768w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/OBBIETTIVI-DELLE-EMISSIONI-1.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1019px) 100vw, 1019px" /></p>
<p>Scopi delle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese, sono stati <strong>a)</strong> Gli investimenti in sviluppo per il 53%, <strong>b)</strong> l’LBO (leverage buyout) per il 40% e <strong>c)</strong> Il rifinanziamento del debito per il 7% (fonte Aifi-Deloitte).</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-societa-di-capitali-per-detenere-il-risparmio-un-oggetto-da-maneggiare-con-cura/">&#8220;La società di capitali per detenere il risparmio. Un oggetto da maneggiare con cura.&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/sei-un-imprenditore-con-un-impresa-in-crescita-ma-ti-mancano-i-fondi-ecco-il-private-equity/">&#8220;Sei un imprenditore con un&#8217;impresa in crescita ma ti mancano i fondi? Ecco il private equity.&#8221;</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Un operazione di <strong>private debt</strong> può essere effettuata anche in concomitanza con una di <strong>private equity</strong>, con lo scopo di reperire fondi per una riorganizzazione aziendale o un passaggio generazionale.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6923" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-CATEGORIE-EIMPRESE-300x225.jpg" alt="" width="1035" height="776" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-CATEGORIE-EIMPRESE-300x225.jpg 300w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-CATEGORIE-EIMPRESE-768x576.jpg 768w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2022/01/GRAFICO-CATEGORIE-EIMPRESE.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1035px) 100vw, 1035px" /></p>
<p>A differenza del private equity, il fondo di private debt non entra nel merito della gestione dell’impresa finanziata e la rischiosità dell’investimento è minore, per il fatto che i finanziamenti sono “diluiti” verso un più alto numero di imprese finanziate.</p>
<blockquote><p><em><strong>Il fondi di private debt, saranno uno strumento sempre più presente nei portafogli dei risparmiatori italiani.</strong></em></p></blockquote>
<p>Sottolineiamo come, in futuro, vista la propensione delle banche a ridurre il credito verso le imprese, i private debt rappresenteranno sicuramente una valida fonte alternativa, sia per le aziende, che per i risparmiatori.</p>
<p>I rendimenti sono sicuramente interessanti, dal momento che possono arrivare al <strong>5% – 7%</strong> del capitale investito.</p>
<p>Le quote sottoscrivibili sono accessibili ad un vasto pubblico di risparmiatori ed il taglio minimo dell’investimento si aggira sui 10.000,00 euro. La durata della sottoscrizione va dai 5 ai 7 anni.</p>
<p>Teniamo presente, inoltre, che i private debt rappresentano un’ulteriore forma di diversificazione degli investimenti, per mitigare il rischio dei mercati finanziari post pandemici e l’impatto dovuto al risveglio dell’inflazione.  Questo fenomeno, che sta interessando le economie mondiali, anche per i colli di bottiglia creatisi nelle filiere produttive dovrebbe, a detta degli esperti, mantenersi nell’eurozona sopra il 3% per tutto il 2022.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><strong><em>Forniamo consulenza sui private debt e sulle altre opportunità offerte </em><em><strong>dai più moderni strumenti di investimento sul mercato. Per conttatarci potete andare al link qui sotto.</strong><br />
</em></strong></p>
<hr class="wp-block-separator" />
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		<title>INVESTIRE IN NUMISMATICA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; LE MONETE RISULTANO UN INVESTIMENTO TENDENZIALMENTE STABILE, METTENDO IL RISPARMIATORE AL RIPARO, DALLE IMPOSTE PATRIMONIALI O DAI PRELIEVI FORZOSI. di Massimo Pizziconi &#8211; Perito, Esperto Numismatico &#160; La numismatica è la scienza che studia la moneta e la sua storia, dalla nascita nel VI-V secolo avanti Cristo, fino ai giorni nostri. Sin dall’antichità gli...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;</p>



<h5 class="wp-block-heading">LE MONETE RISULTANO UN INVESTIMENTO TENDENZIALMENTE STABILE, METTENDO IL RISPARMIATORE AL RIPARO, DALLE IMPOSTE PATRIMONIALI O DAI PRELIEVI FORZOSI.</h5>



<p><em><strong>di Massimo Pizziconi</strong> &#8211; Perito, Esperto Numismatico</em></p>



<p>&nbsp;</p>



<p>La numismatica è la scienza che studia la moneta e la sua storia, dalla nascita nel VI-V secolo avanti Cristo, fino ai giorni nostri.</p>



<p>Sin dall’antichità gli uomini sono stati attratti dalle monete e le hanno collezionate. Fra questi si annoverano personaggi come Giulio Cesare e Petrarca. Oggi, il collezionismo numismatico ha assunto un duplice scopo:</p>



<p>  ACQUISTARE &#8220;QUALCOSA DI BELLO&#8221;. Come le monete romane con impressi i ritratti dei vari imperatori o quelle rinascimentali, dove artisti del calibro di Benvenuto Cellini, Leonardo da Vinci o Leone Leoni, davano prova della loro incomparabile maestria.</p>



<p> EFFETTUARE UN’ INVESTIMENTO. Oltre alle monete cosiddette “di borsa” (sterline, marenghi e krugerrand), i pezzi da collezione rappresentano uno strumento molto valido per diversificare gli impieghi e difendere i propri risparmi. La moneta infatti, oltre ad avere un valore intrinseco costituito dal metallo di cui é fatta, ne ha uno estrinseco come pezzo storico e artistico, che spesso supera di gran lunga il primo.</p>



<p>In questo momento, in cui gli asset tradizionali (BOT, azioni, obbligazioni, liquidità sui conti correnti, immobili&#8230;), possono andare incontro a pesanti perdite di valore, le monete risultano tendenzialmente più stabili, mettendo inoltre il risparmiatore al riparo, dalle imposte patrimoniali o dai prelievi forzosi.</p>



<p>Piuttosto che rincorrere facili ed illusori guadagni, ciò che conta è scegliere il pezzo giusto capace di mantenere nel tempo l&#8217;investimento.  Inoltre, le monete sono quotate e sono rivendibili qualora se ne presenti la necessità. Il loro prezzo può essere stimato con precisione ed i falsi &#8211; sempre numerosi- possono essere individuati, anche con l&#8217;ausilio di esami di ultima generazione sui metalli, le eventuali patine e ossidazioni.</p>



<p>Ovviamente è escluso il fai da te. Investire in monete non è cosa facile, soprattutto ai nostri giorni . Il mercato numismatico, nazionale ed internazionale é difficile ed estremamente complesso. E&#8217; necessario conoscere che cosa comperare, quanto tempo detenere i pezzi e quando vendere.</p>



<p>Da non dimenticare é la burocrazia. Una moneta deve essere accompagnata da adeguate pezze di appoggio che ne garantiscano la provenienza, Documenti fiscali comprovanti l&#8217;acquisto, il certificato di autenticità e la documentazione fotografica sono obbligatori, così come le bollette doganali, in caso di importazione. Se poi si é decisi a vendere all&#8217;estero, sarà necessario ottenere il &#8220;Nulla Osta&#8221; dal Ministero dei Beni Culturali.</p>



<p>Consultare un esperto con un buon curriculum e tanta pratica, si impone come condizione inderogabile, per non incorrere in sanzioni ed evitare che la prospettiva di un buon investimento si trasformi in una perdita secca.</p>



<p>Siamo in grado di assistere il cliente in tutte le fasi di acquisto e vendita di monete singole o collezioni. Effettuiamo valutazioni, stime e perizie di autenticità. In presenza di fondi derivanti da eredità, forniamo un servizio completo ed integrato con la consulenza dei nostri legali e fiscalisti.</p>



<p>&nbsp;</p>


<hr class="wp-block-separator" />


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</div>


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<p>&nbsp;</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex"></div>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis: 50%;">
<p><strong>MASSIMO PIZZICONI – PROFILO PROFESSIONALE</strong></p>



<p>Il Dott. Massimo Pizziconi, classe 1966 è nato <strong> </strong>in Assisi, dove vive con sua moglie e le sue due figlie. </p>



<p>Laureato nel 1995 in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Perugia, esercita privatamente la professione di medico e si occupa della cura delle malattie reumatiche, presso il suo studio di Santa Maria degli Angeli.</p>



<p>La grande passione della sua vita è la numismatica.</p>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis: 50%;">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="541" height="844" class="wp-image-5103" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2021/05/JACB9849-2.jpg" alt="" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/05/JACB9849-2.jpg 541w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/05/JACB9849-2-192x300.jpg 192w" sizes="auto, (max-width: 541px) 100vw, 541px" /></figure>
</div>
</div>



<p>&nbsp;</p>



<p><strong>FORMAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI</strong></p>



<p>Fin dall’età di 8 anni, Massimo Pizziconi iniziava a collezionare monete, in particolare quelle degli stati stranieri e del “Regno d’Italia” con una maggior predilezione verso il periodo storico del “Regno di Vittorio Emanuele III”. Con il passare del tempo variava in modo significativo la sua collezione, passando dalla numismatica mondiale a quella italiana, ampliando le sue conoscenze con amici che coltivavano i suoi stessi interessi.</p>



<p>All’età di 13 anni si iscriveva al Circolo Numismatico e Filatelico “G. B.Vermiglioli” di Perugia dove veniva in contatto con collezionisti ed esperti quali il Professor Angelo Finetti, docente di numismatica presso l’Università di Siena e figura di riferimento del settore. Di lui, tra le moltissime opere pubblicate, si ricordano “Moneta perusina. La zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento” &#8211; 1997 Volumnia Editrice,  “Numismatica e Tecnologia. Produzione e valutazione della moneta nelle società del passato” &#8211; 2011 Carocci Editore.</p>



<p>A 25 anni, rifiutava un’importante collaborazione con una prestigiosa ditta numismatica elvetica, molto interessata alle sue conoscenze nel settore, dal momento che stava ultimando i suoi studi universitari di medicina.</p>



<p>Dal 1997 é iscritto nell’elenco dei periti numismatici della Camera di Commercio di Perugia ed è spesso interpellato anche dal Tribunale della stessa città, per eseguire perizie e risolvere contenziosi riguardanti le monete di vari periodi storici.  Ha collaborato altresì con riviste del settore dove ha pubblicato articoli riguardanti la monetazione perugina.</p>



<p>Nel 2005 insieme ad altri appassionati di numismatica, fondava il “Circolo Numismatico e Filatelico di Assisi” di cui è divenuto presidente. Con il circolo organizzava varie mostre numismatiche e pubblicava  diversi libri che raccoglievano notevole interesse tra i quali: “San Francesco d’Assisi nella monetazione italiana” &#8211; Assisi 2005 e “Il Centenario dello scoppio della prima guerra mondiale” – Assisi 2015.</p>



<p>Massimo Pizziconi perito esperto numismatico, è presente alle più importanti mostre e manifestazioni del settore in Italia e all’estero.</p>



<p>Insieme a Roberto Folino ha fondato <strong>www. monetetop.it</strong>, sito di riferimento nazionale ed internazionale per appassionati di numismatica.</p>


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<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>HAI UN CONTO IN VALUTA ESTERA? DEVI RIPORTARNE ALCUNE MOVIMENTAZIONI IN UNICO.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI ALL'ESTERO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aprire un conto corrente in valuta estera  può essere una buona idea, soprattutto se si desidera ottenere un profitto dall’oscillazione fra i cambi. Inoltre è indispensabile, qualora si intenda acquistare e vendere titoli stranieri, anche se tramite un intermediario in regime di risparmio amministrato. In caso di cambio della valuta, si produce una plusvalenza tassabile....</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-un-conto-in-valuta-estera-devi-riportarne-alcune-movimentazioni-in-unico/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;HAI UN CONTO IN VALUTA ESTERA? DEVI RIPORTARNE ALCUNE MOVIMENTAZIONI IN UNICO.&#8221;</span> &#187;</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">A</span>prire un conto corrente in valuta estera  può essere una buona idea, soprattutto se si desidera ottenere un profitto dall’oscillazione fra i cambi. Inoltre è indispensabile, qualora si intenda acquistare e vendere titoli stranieri, anche se tramite un intermediario in regime di risparmio amministrato.</p>
<p>In caso di cambio della valuta, si produce una <strong>plusvalenza tassabile</strong>.</p>
<p>Non solo, per il nostro ordinamento, detta plusvalenza, può versificarsi anche se non si verificano operazioni di cambio, ma persino con il semplice prelevamento.</p>
<p>In effetti, <strong>a prescindere dall’andamento dei titoli</strong>, il loro semplice acquisto o la vendita, comporta  sul conto corrente, movimentazioni di prelievo e di deposito. Anche se la valuta non viene mai cambiata, queste movimentazioni assumono rilevanza fiscale e le eventuali plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.</p>
<p>L’Art. 68 del Testo Unico così si esprime: &#8220;7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: &#8230;&#8230;c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo&#8221;.</p>
<p>La base imponibile, verrà quindi individuata, sottraendo al valore normale di quanto prelevato, il costo della valuta, utilizzando il criterio del LIFO. Sarà pertanto fondamentale, al momento di  riportare la plusvalenza in Dichiarazione dei Redditi. In quella sede, ci si dovrà procurare ogni elemento utile al fine di calcolare gli esatti prezzi di acquisto di quanto successivamente prelevato. Questo, per non incorrere nella tassazione di maggior sfavore ai sensi dell’art.110 comma 9) del TUIR.</p>
<p>Stesso discorso varrà per le eventuali <strong>minusvalenze</strong> da indicarsi, a cura del contribuente, in Dichiarazione dei Redditi, al fine di poterle riportare negli anni successivi e sottrarle alle eventuali plusvalenze.</p>
<p>Quanto sopra, beninteso, se la giacenza dei depositi e conti correnti in valuta estera complessivamente intrattenuti dal contribuente, in un&#8217;anno, (calcolata secondo il cambio vigente all&#8217;inizio del periodo di riferimento) sia stata superiore a cento milioni di lire (€ 51.645,72) per almeno sette giorni lavorativi continui. (Art.67- 1ter TUIR).</p>
<p>Ricordiamo infine che, qualora si detenesse un conto in valuta estera o euro, <strong>presso banche in altri paesi</strong>, si dovrà compilare il <strong>quadro RW</strong> del Modello Unico (quando previsto). Questo ai fini del monitoraggio fiscale e per il pagamento dell&#8217;IVAFE.</p>
<p><em>Accanto all&#8217;assistenza fiscale, rivolta verso coloro che investono utilizzando conti in valuta,  i nostri professionisti forniscono una consulenza finanziaria completa per una vasta tipologia di prodotti.<br /></em></p>
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<p>

</p>
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		<item>
		<title>IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. UN ISTITUTO DA TENERE D’OCCHIO.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Francesco Bartocci, Consulente Finanziario. E se poi la nostra banca fallisse? I depositi fino a 100.000 euro sarebbero effettivamente tutelati? Il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei depositi), istituito nel 1987, sotto la supervisione della Banca d’Italia, è un consorzio di diritto privato a cui aderiscono tutte le banche italiane e quelle extracomunitarie che...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-fondo-interbancario-per-la-tutela-dei-depositi-un-istituto-da-tenere-docchio/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. UN ISTITUTO DA TENERE D’OCCHIO.&#8221;</span> &#187;</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>di <strong>Francesco Bartocci</strong>, Consulente Finanziario.</em></p>



<p>E se poi la nostra banca fallisse? I depositi fino a 100.000 euro sarebbero effettivamente tutelati? Il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei depositi), istituito nel 1987, sotto la supervisione della Banca d’Italia, è un consorzio di diritto privato a cui aderiscono tutte le banche italiane e quelle extracomunitarie che hanno filiali nel nostro paese. Non vi aderiscono le Banche di Credito Cooperativo, le quali hanno un proprio Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>Chi e che cosa copre, il Fondo di Garanzia, in caso di dissesto bancario.</strong></em></p>
</blockquote>



<p>In teoria in caso di fallimento dell’Istituto di Credito, il FIDT offre una copertura fino a 100 mila euro verso ogni depositante. In caso di conti cointestati a due persone il limite raddoppia. Se poi nello stesso istituto vi è un conto cointestato a due persone e un altro intestato ad una sola di queste, il limite è sempre di euro 100 mila ciascuno. Pertanto, se il conto cointestato ammontasse ad euro 200mila e quello personale ammontasse ad euro 50mila, ad essere tutelati sarebbero comunque i risparmi fino alla soglia dei 100mila ciascuno. Quindi verrebbero rimborsati tutti i risparmi del conto cointestato (200mila) e resterebbero non tutelati i 50mila.<br /><br />La tutela avviene per banca, sicché se poi gli stessi risparmiatori sono intestatari di conti in altri istituti, questi verranno tutelati sempre sino alla soglia dei 100mila euro ad istituto. La parte eccedente, potrà essere inclusa nel Bail-in ed essere utilizzata per soddisfare i creditori.</p>



<p>Sono coperti i depositi in conto corrente, i conti di deposito (anche vincolati), i certificati di deposito, i libretti di risparmio e gli assegni circolari. Non sono coperte le carte di credito prepagate se sprovviste di IBAN. Non sono tutelate le azioni, le obbligazioni e i pronti conto termine emessi dalla banca.<br /><br />Nei fatti poi, in caso di insolvenza il Fondo si attiva da solo, entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca. In effetti, non è immediato. Storicamente è già intervenuto alcune volte, in occasione di sporadiche crisi bancarie.</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/speciale_bail-in.php">Per una panoramica completa sull&#8217;argomento vai alla pagina: &#8220;Bail -In Il nuovo sistema di salvataggio delle banche&#8221;</a></div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>&nbsp;</p>



<p>Storico degli inteventi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (dagli archivi del Fondo):</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="745" class="wp-image-4864" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-1024x745.jpg" alt="" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-1024x745.jpg 1024w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-300x218.jpg 300w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-768x559.jpg 768w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>Nuovi sviluppi, alla luce delle recenti crisi bancarie e dell&#8217;epidemia di Covid-19.</em></strong></p>
</blockquote>



<p>Ci chiediamo però cosa succederebbe se dovesse intervenire a fronte di fallimenti diffusi ed importanti, anche in relazione alla recente situazione provocata dalla pandemia. E&#8217;noto che le insolvenze stanno aumentando, sia da parte delle imprese che dei privati.</p>



<p>Da notare che al 31 Dicembre 2020 il patrimonio netto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi era di € 1.571.454.057. Patrimonio, forse sufficiente per far fronte alle necessità ordinarie, ma difficilmente in grado di sopportare insolvenze concomitanti di più istituti di credito.</p>



<p>Le recenti perdite subite a seguito degli interventi per il salvataggio di Banca Carige e Banca Popolare di Bari (in particolare proprio per quest&#8217;ultima), ammontanti a circa 1,7 miliardi di euro, hanno fatto si che i consorziati mettessero un limite ai possibili impieghi del fondo.</p>



<p>Nel febbraio 2021, l&#8217;Assemblea straordinaria delle banche consorziate, ha apportato importanti modifiche allo Statuto, ed in particolare:</p>



<p><strong>a) Rispetto alla rischiosità delle Consorziate.</strong> Sono previste nuove metodologie al fine del monitoraggio dei profili di rischio degli istituti di credito aderenti e misure preventive per quelli che, per più periodi, eccedono le soglie di attenzione (Art.7).</p>



<p><strong>b) Relativamente alle regole di governance.</strong> E&#8217;stato introdotto, all&#8217;interno del Consiglio, un nuovo membro indipendente, con adeguata competenza in materia bancaria e finanziaria. Questo, non dovrà essere stato legato, nell&#8217;ultimo triennio, ad una banca consorziata o ad un&#8217;Autorità con competenze nel settore bancario o finanziario. Lo stesso dicasi per la figura del Presidente. Inoltre non sono ammessi come consiglieri, o se presenti decadranno, membri provenienti da banche oggetto di interventi di ristrutturazione. Il divieto vige per tutta la durata degli stessi. (Art.13 e 21).</p>



<p><strong>c) In relazione agli interventi preventivi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. </strong> Questi sono riformulati cercando di contemperare l&#8217;esigenza di effettuare interventi efficaci, senza compromettere eccessivamente le risorse del Fondo. I salvataggi potranno essere effettuati &#8220;.<em>..quando sussistano concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili che consentano la minimizzazione degli oneri per lo Schema volontario, tenuto conto delle alternative disponibili&#8230; </em>Che inoltre questi non superino <em>&#8220;… complessivamente, in ciascuno esercizio, l’importo determinato nella misura del 50% delle contribuzioni versate nell’anno precedente…&#8221;</em> (Art.35).</p>



<p>Anche alla luce di queste nuove limitazioni di intervento, si comprende che al giorno d&#8217;oggi, <strong>allocare i risparmi sui conti correnti, presenta comunque un certo rischio, </strong>evitabile qualora si depositino contanti od oro fisico presso le cassette di sicurezza dell&#8217;istituto di credito. In caso di liquidazione coatta, questi rimangono di proprietà del depositante e devono essergli restituiti. Questo, a prescindere che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sia capiente o meno.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>Detenere contanti, sarà l&#8217;unica forma sicura di risparmio, che ci metterà veramente al riparo dal Bail-in?</strong></em></p>
</blockquote>



<p>Ovviamente sono possibili forme di investimento alternative a quest&#8217;ultima soluzione, quasi altrettanto sicure ed esenti dai pericoli costituiti dal Bail-in. Da non dimenticare che, accanto a questo, un&#8217;altra minaccia potrebbe essere in agguato: <strong>l&#8217;inflazione</strong>, nei confronti della quale il denaro liquido non investito resterebbe senza difese.</p>



<p>Incrociando le ricerche ufficiali della BCE, si conclude che la quantità di contante in circolazione, detenuta come riserva di valore, ammonta a circa il 60% del totale, fuori e dentro l&#8217;Unione Europea. E&#8217;una cifra enorme.</p>



<p>Sebbene la valuta conservi ancora una funzione insostituibile, al fine di garantire i risparmiatori da possibili uscite dall&#8217;euro del proprio paese o da fallimenti bancari, ribadiamo che <strong>valide alternative non mancano</strong>, anche in grado di assicurare una redditività soddisfacente, nonostante questi tempi difficili.</p>



<p>&nbsp;</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
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</div>



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<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il TURCHI RITROVATO.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(già Poussin) Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti, durante la seconda guerra mondiale. &#160; di Stefania Sardano, Avvocato, esperto in diritto dell&#8217;arte. E’ notizia recentemente apparsa sui diversi mezzi di stampa che un altro importante dipinto trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale è stato restituito ai suoi legittimi proprietari. Si...</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-turchi-ritrovato-gia-poussin-opere-darte-trafugate/">Il TURCHI RITROVATO.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>(già Poussin)</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti, durante la seconda guerra mondiale.</em></h4>



<p>&nbsp;</p>



<p><em><strong>di Stefania Sardano</strong>, Avvocato, esperto in diritto dell&#8217;arte</em>.</p>



<p>E’ notizia recentemente apparsa sui diversi mezzi di stampa che un altro importante dipinto trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale è stato restituito ai suoi legittimi proprietari.</p>



<p><em>Si tratta del quadro intitolato </em></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>“Loth avec ses deux filles lui servant à boire”,</strong> </em></p>
</blockquote>



<p><em>per molto tempo ritenuto di Nicholas Poussin (Les Andelys 1594 – Roma 1665) ma che studi recenti lo hanno infine attribuito ad Alessandro Turchi detto l’Orbetto (Verona 1578 &#8211; Roma 1649).</em></p>



<p>Questo dipinto faceva parte dell’importante collezione del ricco mercante ebreo René Moise Bloch dalla cui casa, a Poitiers in Francia, fu sottratto nel 1944 ad opera delle truppe tedesche.</p>



<p>Queste ultime, come noto, attuavano scrupolosamente e sistematicamente il piano di guerra di spogliamento delle opere d’arte dai Paesi occupati attraverso il reparto speciale della Gestapo, la famigerata ERR guidata da Alfred Rosenberg, l’ideologo e plenipotenziario nazista che venne poi processato e giustiziato a Norimberga nel 1946. Si è calcolato che questo reparto sia riuscito a depredare dai paesi europei occupati dal Terzo Reich milioni di oggetti d’arte, non solo dipinti ma anche sculture, arazzi e mobili antichi provenienti dai più importanti musei o sottratti a ricchi collezionisti spesso appartenenti appunto a famiglie ebraiche.</p>



<p>Alla fine del conflitto la stessa famiglia Bloch denunciò il trafugamento del proprio dipinto chiedendo che l’opera venisse inserita nel</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong> “<em>Repartoire des bien spoliés en France durant la guerre 1939-1945</em>”.</strong></p>
</blockquote>



<p>Si tratta di un’importante lista delle opere depredate, pubblicata nel 1947 grazie anche al prezioso lavoro di uno straordinario personaggio, Rose Valand, ricordato anche dalla cinematografia.</p>



<p>Mi piace aprire una parentesi nel rammentare questa coraggiosa donna che lavorava, già prima dell’occupazione tedesca, presso il Museo di Parigi Jeu de Paume, piccolo museo sito in Place de la Concorde. Nonostante l’arrivo dei tedeschi nel 1940, Rose Valand riuscì a continuare il proprio lavoro all’interno del museo ingraziandosi il comando nazista. Il Jeu de Paume divenne infatti una sorta di magazzino, centro di raccoglimento per le opere trafugate in Francia e luogo di imballaggio prima di essere destinate in Germania. Mettendo a rischio la propria vita, Rose Valand  riuscì di notte a riscrivere minuziosi cataloghi delle opere che venivano, di volta in volta, sottratte dai tedeschi, riuscendo anche a carpirne i luoghi di destinazione finale. Di tali destinazioni informava gli uomini della Resistenza per intercettare i treni che si dirigevano in Germania ma il suo lavoro fu utile anche alla fine del conflitto per il recupero delle opere stesse e per la loro restituzione sia attraverso il cd. <em>collecting point</em> di Monaco, diretto della stessa Valand, sia attraverso la redazione appunto di “Repertori” a tutt’oggi fondamentali punti di riferimento.</p>



<p>A tale ultimo riguardo non posso non ricordare che l’Italia fu il primo Paese in Europea a redigere una lista delle opere trafugate grazie al lavoro scrupoloso del Ministro plenipotenziario e critico d’arte Rodolfo Siviero.</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>Dello stesso autore:</p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-restituzione-delle-opere-darte-trafugate-una-questione-ancora-aperta/">&#8220;La Restituzione delle opere d&#8217;arte trafugate, una questione ancora aperta: <strong>&#8220;Il</strong> <em><strong>Vaso di Fiori</strong></em>&#8221; di <strong>J<em>an Van Huysum</em></strong>&#8220;</a></p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/arte-confiscata-dai-nazisti-il-25-anniversario-dei-principi-di-washington/"> Sull&#8217;argomento si veda inoltre: &#8220;Arte confiscata dai nazisti. Il 25°anniversario dei principi di Washington&#8221;</a></div>


</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>Ma tornando la dipinto ritrovato, per molto tempo la ricerca venne dunque indirizzata per il ritrovamento del Puossin perduto, ma solo dopo più di 70 anni si è potuto infine ritrovarlo, sebbene con una nuova e diversa identità, e dunque ripercorrerne i vari passaggi di proprietà.</p>



<p>Secondo quanto riportato, nel 1988 venne aggiudicato ad un’asta di Christie’s a Montecarlo, per poi essere trasferito a Parigi ed infine a Bologna. Sempre in Italia, nel 1999, apparve in mostra a Verona ma a partire da questa data venne studiato ed attribuito al pittore seicentesco Alessandro Turchi. Con questa nuova identità approda quindi all’ultimo acquirente, la Gallo Fine Art di Milano, una importante società antiquaria con una bellissima galleria a Palazzo Olivazzi Trivulzio di Milano.</p>



<p>Questa società che espone, tra l’atro, anche alla prestigiosa fiera antiquaria TEFAF che si tiene ogni anno a Maastricht, in occasione dell’evento 2019 ha correttamente segnalato l’opera di Alessandro Turchi all’Art Loss Register che, come la scrivente ha avuto già modo di segnalare, costituisce il più grande database esistente di opere rubate, e, non ricevendo alcuna comunicazione al riguardo, correttamente lo ha esposto in fiera.</p>



<p>Al TEFAF di Maastricht il quadro viene però riconosciuto come il Poussin trafugato nel 1944 ed interviene la società Mondex a richiederne la restituzione per conto della famiglia Bloch. La Mondex Corporation è infatti una società costituita nel 1993 che ha sede in Canada la quale, ispirata dai principi di Washington del 1998, si occupa del recupero e della restituzione anche dei beni sottratti illegittimamente nel corso della Seconda Guerra Mondiale.</p>



<p>L’intervento di questa società, così come l’importante contributo dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dei legali che hanno assistito, da una parte, la Gallo Fine Art e, dall’altra, la famiglia Bloch, hanno portato alla felice conclusione di questa vicenda con la restituzione dell’opera ai legittimi proprietari.</p>



<p>Di questo caso sopra descritto alcuni peculiari aspetti mi sono parsi di un certo interesse. Innanzitutto la circostanza della diversa attribuzione dell’opera avvenuta negli anni successivi al trafugamento. E’ vero infatti che, se pur raramente, è accaduto che, come per il caso in questione, alcune opere siano state con il tempo riferite dagli storici dell’arte o anche semplicemente dal mercato, erroneamente o correttamente, ad autori differenti rispetto all’originaria attribuzione.</p>



<p>Tale fatto certamente ha creato, e può creare, inevitabili conseguenze come, ad esempio, una diversa valutazione economica del bene al momento della stima e messa in vendita dello stesso così come un evidente ostacolo alla ricostruzione del percorso effettuato ed ai passaggi di proprietà succedutisi negli anni e, dunque, al rintracciamento dell’opera perduta.</p>



<p>L’esistenza oggi di importanti banche dati come quella dell’Art Loss Register di Londra così come di quella curata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, costituisce certamente una fonte preziosissima ma, come il caso riportato ha dimostrato, occorre un attento studio ed una paziente attività di indagine da parte di professionalità specializzate come la richiamata Mondex e, per quanto riguardo l’Italia, la fondamentale attività di indagine appunto dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.</p>



<p>Non meno importante e, direi, altrettanto fondamentale è poi l’opera prestata dai legali che intervengono a rappresentare gli interessi, spesso necessariamente contrapposti, dei vari soggetti che si trovano a rivendicare la proprietà del bene. In questo caso le Parti in causa erano rappresentate ed assistite dall’avv. Giuseppe Calabi per la Mondex e la famiglia Bloch, e dall’avv. Emanuele Tessari per la Gallo Fine Art.</p>



<p>Un altro aspetto infatti che mi ha colpito della vicenda descritta è come questa, a differenze di moltissimi altri casi, e direi la maggioranza, non sia approdata ad un lungo, difficile e dispendioso contenzioso, ma si sia chiusa pacificamente ed in tempi rapidi.</p>



<p>Non vi è dubbio peraltro che negli ultimi tempi, evidentemente anche nella consapevolezza della tempistica dei costi che un giudizio contenzioso comporta, si cerchi di addivenire ad una soluzione indolore per tutte le parti coinvolte in questi casi in cui ci si imbatta in un’opera trafugata nel corso della Seconda Guerra Mondiale.</p>



<p>Da tempo le principali case d’asta si sono infatti, a loro volta, attrezzate con proprie banche dati di opere “a rischio restituzione” ed hanno altresì assunto linee di condotta apprezzabili, come quella tenuta appunto dalla citata Gallo Fine Art che molto opportunamente, come rilevato, ha segnalato in via precauzionale l’opera, prima dell’esposizione, all’Art Loss Register.</p>



<p>Detto ciò, questa vicenda ha indubbiamente dato una bella lezione di etica professionale mostrando anche un rara ed apprezzabile attenzione e sensibilità ad un triste capitolo della storia che nel tempo, a tratti, riaffiora</p>



<p><em>Lo stesso fondatore della Mondex Corporation ha infatti così dichiarato in occasione della restituzione del dipinto di Alessandro Turchi </em></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>“The restitution of cultural property looted during the Second World War is important for moral, legal and emotional reasons. The closure that the family can enjoy is a blessing and cooperation demonstrated by the Gallery to return the painting is an important gesture, for so many reasons. The family is grateful to the Gallery, its Attorneys and to Carabinieri Police”.</em></p>
</blockquote>


<hr class="wp-block-separator" />


<p><strong><em>L’Avvocato Stefania Sardano si occupa di diritto dell’arte ed ha una significativa esperienza nella ricerca delle opere d’arte trafugate. E’ possibile contattarla nella sezione qui sotto: Consulenza legale in materia di patrimonio. </em></strong></p>


<hr class="wp-block-separator" />


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