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	<title>PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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	<description>Il network interprofessionale in materia di patrimonio</description>
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	<title>PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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		<title>LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Holding é uno strumento oggi molto utilizzato per la protezione del patrimonio e la pianificazione in sede successoria. Interessanti sono i risvolti fiscali, finanziari e quelli legati all&#8217;internazionalizzazione dell&#8217;impresa. La Soparfi lussemburghese. di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista. Che cosa é una Holding. La holding, é una società che in Italia assume generalmente la veste...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading"><em>La Holding é uno strumento oggi molto utilizzato per la protezione del patrimonio e la pianificazione in sede successoria. Interessanti sono i risvolti fiscali, finanziari e quelli legati all&#8217;internazionalizzazione dell&#8217;impresa.</em> La Soparfi lussemburghese.</h5>



<p><em>di<strong> Enrico Bartoccioni</strong>, Dottore Commercialista.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><em>Che cosa é una Holding.</em></h3>



<p>La holding, é una società che in Italia assume generalmente la veste di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e Società Semplice. Essa é preposta a detenere quote o azioni di altre società, dette controllate. Operativamente può avere differenti connotazioni. Le più comuni sono le holding titolari solo di partecipazioni societarie e le holding a carattere &#8220;misto&#8221;, ovvero quelle che posseggono partecipazioni e svolgono anche attività commerciale.</p>



<p>Nel detenere le partecipazioni o quote, la società Holding esercita una funzione di direzione e di gestione del capitale. Affinché si possa parlare di <strong>holding company</strong>, questa deve esercitare &#8220;il controllo&#8221; sulle partecipate, ai sensi dell&#8217;art.2359 del Codice Civile.</p>



<p>Dal punto di vista del nostro diritto tributario (art.162 bis TUIR), la holding é quella società (diversa dagli intermediari finanziari) che esercita in via prevalente l&#8217;attività di assunzione di partecipazioni, nel cui bilancio queste superino il 50% del totale dell&#8217;attivo patrimoniale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">A che <em>cosa può servire una Holding.</em></h3>



<p>Andando nei dettagli, le numerose ragioni per le quali può essere utile costituire una holding, possono essere riassunte nei seguenti punti:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Fornire un governo unitario al gruppo</strong>. Ciò consente di dirigere, indirizzare e coordinare le attività delle società operative. La holding interviene nella vita delle controllate ad esempio promuovendo aumenti di capitale, partecipando alla nomina degli amministratori o indirizzando le politiche di assunzione. Oltre alla direzione, può esercitare tutta una serie di attività nei confronti delle partecipate, detenendo liquidità, immobili, marchi e brevetti, erogando servizi amministrativi, locando loro gli stessi beni di cui é proprietaria, fino a prestare denaro. Altra importante funzione é quella di riportare gli eventuali conflitti infra gruppo, nell&#8217;ambito del suo consiglio di amministrazione, ben lontano dalla gestione ordinaria delle partecipate. La holding assume notevole importanza, anche qualora vi sia un <em><strong>trust</strong></em> a tutela delle partecipazioni di alcuni soci. In questi casi é auspicabile che questo detenga le quote nella capogruppo, piuttosto che nelle altre società, vista la natura &#8220;conservativa&#8221; dell&#8217;istituto, il cui trustee potrebbe assumere una posizione alquanto &#8220;frenante&#8221; nelle quotidiane scelte da compiere.</li>
<li><strong>Ottenere una limitazione del rischio di impresa.</strong> Con la costituzione di un gruppo e la suddivisione delle varie attività tra le controllate, si evita che l&#8217;andamento negativo di una di queste, comprometta quello delle altre. Inoltre, mediante procedure come lo spin <strong><em>off immobiliare</em></strong>, che consentono di scoporare gli immobili dalla società operativa, si ricollocano questi ultimi nella società madre, mettendoli relativamente al riparo dalle incertezze della gestione ordinaria.</li>
<li><strong>Gestire meglio il passaggio generazionale.</strong> La holding é inoltre raccomandabile se, le società in questione, sono imprese nate con compagini sociali ristrette, in cui risultano fondamentali le qualità personali dei singoli soci. In effetti , venendo a mancare uno di essi, i superstiti potrebbero non essere favorevoli all&#8217;ingresso di soggetti privi delle qualità necessarie. Per contro, anche un&#8217;eventuale litigiosità degli stessi eredi potrebbe mettere in pericolo la stessa continuità aziendale. In entrambi i casi, l&#8217;utilizzo di questa particolare tipologia sociale, magari associata ad un<em><strong> trust</strong></em>, può fornire delle utili soluzioni per prevenire i contrasti.</li>
<li><strong>Conseguire vantaggi finanziari.</strong> La holding assolve a due principali funzioni in materia finanziaria verso le partecipate. La prima é quella di prestare garanzie presso gli istituti di credito, al fine di far loro ottenere liquidità o comunque di fornire un&#8217;immagine di &#8220;solidità&#8221; di fronte agli istituti bancari. La seconda, sicuramente più garantista per la società controllante, é quella di fungere da salvadanaio per le imprese figlie, mediante contratti di finanziamento inter societari o di conto corrente inter societario, detti anche di <strong><em>cash pooling</em></strong>. Questi ultimi, di tipologia atipica, consentono di trasferire nel conto della società capogruppo, i saldi attivi di quelli delle controllate, permettendo al gruppo di compensare le posizioni passive di alcune società con quelle attive di altre. Si razionalizzerà così la finanza infragruppo, ottenendo un concreto risparmio sugli oneri bancari.</li>
<li><strong>Godere di vantaggi fiscali.</strong> Il primo di questi é senza dubbio il <strong><em>&#8220;Consolidato fiscale&#8221;</em></strong> (Art.117 Tuir), mediante il quale si pagano le imposte su una sola base imponibile frutto della somma algebrica dei risultati economici di tutte le partecipate, potendo così compensare utili e perdite fiscali. Il secondo é &#8220;<strong><em>l&#8217;IVA di gruppo</em></strong>&#8221; (Art.73 co.3 DPR 633/72), grazie al quale l&#8217;imposta sul valore aggiunto viene liquidata in maniera unitaria, come prodotto della compensazione di tutti i risultati delle liquidazioni iva delle società partecipate. Il terzo vantaggio é conseguibile in caso di vendita di partecipazioni. Il gruppo, (se rientrante nelle previsioni dell&#8217;art.87 Tuir), potrà godere della &#8220;<strong><em>Partecipation Exemption</em></strong>&#8220;, la cosiddetta PEX, per cui le imposte verranno pagate solo sul 5% della plusvalenza generata dalla cessione. Infine, non si può tralasciare la <strong><em>&#8220;Direttiva madre-figlia&#8221; </em></strong>(90/435/CEE e 2003/123/CE), valevole per le società di capitali, secondo la quale, gli utili distribuiti da una controllata operante in uno stato europeo a una holding capogruppo con sede in un&#8217;altro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Questo assume grande rilevanza, soprattutto in sede di pianificazione fiscale e di internazionalizzazione di un gruppo di società, come vedremo meglio in seguito.</li>
</ol>
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<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Hai bisogno di una consulenza per costituire una holding italiana o estera? Contatta i nostri professionisti.</a></p>


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<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>La Ho</em>lding risultante da uno spin off immobiliare, può rappresentare un&#8217;ottima opportunità per mettere al riparo gli immobili di impresa dalle avversità del mercato</strong></p>
</blockquote>



<p><strong><em>Lo spin off immobiliare</em></strong>, é un’operazione di scissione, mediante la quale una parte del patrimonio di un’impresa, quello immobiliare, viene scorporato e ricollocato in un’altra società. Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono le partecipazioni nella nuova società. </p>



<p>A differenza dello spin off immobiliare classico, in cui la società generata dall&#8217;operazione non ha collegamenti con l&#8217;originaria, in questo caso, i soci di quest&#8217;ultima conferiscono le loro quote nella nuova società, facendola divenire di fatto una holding.</p>



<p>In questo caso, i vantaggi sarebbero molteplici, dal momento che, come si é detto in precedenza, si metterebbe al sicuro il patrimonio immobiliare, separandolo dai rischi di impresa. Si allontanerebbero, pur tutelandoli, alcuni soci che erano di ostacolo dalla gestione operativa della società, a tutto vantaggio dell’andamento dell’attività.</p>



<p>La società holding, potrebbe fungere da garante, in occasione di acquisizione di finanziamenti da parte della controllata operativa o finanziare la controllata. Inoltre, il gruppo potrebbe godere di alcuni dei benefici fiscali descritti in precedenza.</p>



<p>Per saperne di più, sull&#8217;argomento, vai all&#8217;articolo:</p>



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</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>L&#8217;utilizzo combinato dell&#8217;istituto della Holding con quello della Società Semplice, fornisce validi mezzi, al fine di mettere al sicuro l&#8217;attività di famiglia</em>.</strong></p>
</blockquote>



<p><strong><em>La holding società semplice.</em></strong> Qualora si voglia detenere delle quote sociali ed impedire che una terza persona possa pignorare le stesse, magari subentrando all&#8217;interno della compagine o delle compagini sociali, é particolarmente indicata la costituzione di una società di persone e farle assumere il ruolo di holding.</p>



<p>Come é noto, in queste tipologie sociali, i rapporti tra i soci sono caratterizzati dall&#8217;intuitu personae e le qualità personali dei soci, assumono rilevanza fondamentale. Pertanto, un socio non può alienare la sua quota senza il consenso degli altri soci né, in caso di morte di uno di questi, l&#8217;erede del de cuius, può subentrare senza il benestare di tutti i partecipanti.</p>



<p>In caso di proprietà a base molto ristretta, risulta sicuramente l&#8217;ideale, per mantenere inalterata nel tempo la titolarità dell&#8217;attività &#8220;di famiglia&#8221; .</p>



<p>In quest&#8217;ottica, la <em><strong>Società Semplice</strong></em> viene sovente impiegata come capogruppo, per detenere partecipazioni, proprio perché, essendo una società di persone, gode dei benefici appena citati, presentando ulteriori vantaggi nella gestione, quali l&#8217;assenza di obbligo di tenuta della contabilità, una pubblicità molto limitata presso la Sezione Speciale del Registro delle Imprese, una fiscalità relativamente semplice, l&#8217;assenza di un capitale sociale&#8230;</p>



<p>Per una panoramica completa,</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/societa-semplice-la-holding-di-famiglia/">Leggi l&#8217;articolo dedicato: &#8220;Società semplice, la holding di famiglia&#8221;</a></div>
</div>


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<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex"></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>La holding residente all&#8217;estero, conferisce vantaggi nel processo di internazionalizzazione della propria impresa e </em></strong><em><strong>per la protezione dai rischi, rappresentati dal paese di origine.</strong></em></p>
</blockquote>



<p>I più comuni vantaggi portati dall&#8217;internazionalizzazione sono senz&#8217;altro rappresentati da un ampiamento dei mercati, da un incremento della clientela e una sua maggior diversificazione. Seguono poi la possibilità di effettuare economie di scala, acquistare merci e materie prime a costi inferiori, eliminare la stagionalità, accedere a nuove tecnologie, facendo acquisire maggior valore e autorevolezza al proprio marchio. Il processo da intraprendere, é sicuramente complesso e dà i suoi positivi effetti, a medio-lungo termine.</p>



<p>Negli ultimi tempi, é diventato di grade attualità anche il tema del <em><strong>&#8220;rischio paese&#8221;</strong></em>, date le condizioni delle finanze pubbliche italiane, che inducono i vari governi a mutare continuamente le norme tributarie, tutte incentrate a &#8220;far cassa&#8221; in particolare a scapito delle attività economiche e del patrimonio. E&#8217;indubbio che, trasferire la sede della holding in un paese in migliori condizioni, riduce notevolmente questo pericolo, consentendo agli amministratori di fare piani a lungo termine e non vivere alla giornata. <em><strong>L&#8217;immutabilità nel tempo delle norme civili e tributarie</strong></em>, é sicuramente uno dei più importanti motivi per optare a favore di uno stato, piuttosto che di un&#8217;altro.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><em>Quale paese scegliere.</em></strong></h3>



<p>Di certo é conveniente trasferirsi nell&#8217;ambito dell&#8217;<strong><em>Unione Europea</em></strong>, al fine di godere dei benefici del mercato unico e fugare i dubbi legali, generati dal trasferimento in stati diversi, che possono venir considerati paradisi fiscali dalla nostra Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Ricordiamo che gli elementi a favore di un trasferimento all&#8217;interno della UE sono:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>La libertà di stabilimento</strong> sancita dal trattato di Maastricht, che prevede la libera circolazione dei cittadini, dei beni, dei servizi e dei capitali;</li>
<li><strong>Il principio di continuità giuridica</strong>, per il quale, senza che avvengano procedure di scioglimento o di liquidazione, una società controllante può trasferirsi in un&#8217;altro stato membro dell&#8217;UE.</li>
<li><strong>Le convenzioni contro le doppie imposizioni</strong>, stipulate tra i paesi membri al fine di evitare che redditi e capitali dei cittadini residenti scontino più volte le stesse imposte, conferendo certezza in merito a possibili comportamenti elusivi o evasivi.</li>
<li><strong>Norme quali la Direttiva Madre-Figlia</strong>, (90/435/CEE e 2003/123/CE), per la quale, gli utili distribuiti da una controllata operante in uno stato europeo a una holding capogruppo con sede in un&#8217;altro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Il <em>Granducato di Lussemburgo.</em></h3>



<p>Uno dei paesi più gettonati é sicuramente <strong><em>il Lussemburgo</em></strong>, grazie a vari fattori: <strong>un’economia estremamente solida</strong> (è al primo posto nella classifica del prodotto interno lordo pro capite secondo il Fondo Monetario Internazionale), <strong>un ambiente poliglotta e multiculturale</strong> (quasi chiunque è almeno perfettamente trilingue, la maggioranza degli abitanti è straniera), <strong>una stabilità politica unica in Europa</strong> (che dà l’impressione di una giurisdizione “dormiente” da un punto di vista normativo, con conseguente possibilità di pianificare le operazioni guardando alle prossime generazioni), <strong>una posizione geografica strategica</strong>, incuneata tra le regioni più ricche d’Europa, nonché città principale della cd. “Grande Regione”.</p>



<p><strong><em>&#8220;La Grande Région&#8221;</em></strong> é un&#8217;area che comprende il Lussemburgo stesso, i lender tedeschi della Saar, della Renania-Palatinato, La regione francese dell&#8217;Alsazia e quella belga della Vallonia. In essa i rappresentanti delle varie entità politiche locali, hanno intessuto stretti rapporti di collaborazione in campo economico, finanziario e culturale, con un comitato di coordinamento che tiene riunioni regolari e viene presieduto a turno dagli esponenti politici delle varie comunità che ne fanno parte.</p>



<p>Collegamento tra l&#8217;area mediterranea e quella del nord Europa, abitata da circa 12 milioni di persone, la &#8220;Grande Regione&#8221; é attraversata dalle vie stradali e ferroviarie più importanti. Sede di numerosissime aziende e multinazionali, produce da sola circa il 2,5% del PIL europeo (dati 2017), rappresentando una delle zone più dinamiche del continente.</p>



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<h4 class="wp-block-heading"> </h4>



<h3 class="wp-block-heading"><em>Alcuni aspetti fiscali da considerare. </em></h3>



<p>In occasione del trasferimento della holding in un paese estero, é bene tenere in considerazione alcuni aspetti fiscali che, se non valutati attentamente potrebbero avere pesanti conseguenze sul risultato dell&#8217;intera operazione.</p>



<p><strong><em>Le C.F.C. (Controlled Foreign Companies). </em></strong> Regolate dall&#8217;art.167 del TUIR, le controllate estere, non appartenenti all&#8217;Unione Europea, subiscono una tassazione per trasparenza, qualora il livello di imposizione ivi applicabile, risulti inferiore al 50% di quello a cui sarebbero sottoposte in Italia. In tal caso, i detentori residenti delle partecipazioni in oggetto, si vedranno imputati i redditi in proporzione alle quote rispettivamente detenute.</p>



<p><strong><em>La Exit Tax.</em></strong> Ai sensi dell&#8217;art.166 del TUIR, il trasferimento all&#8217;estero di una holding, é assoggettato ad imposizione in uscita, detta anche <strong>exit tax</strong>. I soggetti fiscalmente residenti in Italia, i quali trasferiscono all&#8217;estero la propria residenza fiscale oppure attività ad una loro stabile organizzazione situata all&#8217;estero vi sono sottoposti. Stessa cosa vale in caso di una loro incorporazione in una società non residente o di un&#8217;incorporazione di alcune loro parti oggetto di scissione.</p>





<p><strong><em>Il Transfer Price.</em></strong> In base all&#8217;art.110 del TUIR, le società operanti in paesi differenti ma appartenenti ad uno stesso gruppo, devono applicare tra di loro, prezzi di mercato per le cessioni di beni e prestazioni di servizi intercorrenti tra di loro. Ciò vale anche per l&#8217;attività finanziaria infragruppo. L&#8217;applicazione dei corretti prezzi, richiede attenzione e conoscenza delle linee guida OCSE e del D.M. 14.05.2018.</p>





<p><em><strong>L&#8217;esterovestizione. </strong></em>E&#8217; una costante, del nostro ordinamento tributario, l&#8217;onere da parte del contribuente di dimostrare che la collocazione della sede sociale all&#8217;estero, non sia stata fatta in maniera fittizzia, al solo fine di godere di un regime fiscale più favorevole. Ciò viene spesso ravvisato nella modalità di controllo della holding e dalla residenza dei componenti del consiglio di amministrazione.</p>



<p><strong><em>Il rimpatrio dei dividendi. </em></strong>Come é noto, l&#8217;art.3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, per i soggetti residenti, la tassazione di tutti i redditi prodotti, in Italia e all&#8217;Estero (su base mondiale). Se distribuiti e non lasciati all&#8217;interno della società, sono considerati redditi di capitale, ai sensi dell&#8217;art. 44 del TUIR. Su di essi verrà applicata una ritenuta in uscita da parte del paese estero (in base alla convenzione) e un&#8217;imposta del 26% in Italia.</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<p><strong><em>Su queste ed altre problematiche, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. Affianchiamo il cliente nella predisposizione del progetto societario, nella redazione degli atti per portarlo a compimento, nelle stime e perizie per i beni patrimoniali mobiliari-immobiliari, inclusa la consulenza legale e tributaria in Italia e in Lussemburgo.</em></strong></p>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><em>La Soparfi lussemburghese.</em></strong></h3>



<p>Un particolare tipo di holding é la Soparfi, una società commerciale di diritto lussemburghese che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che intendono internazionalizzare la propria compagine aziendale usufruendo di importanti benefici:</p>



<p>a) detenere partecipazioni di società residenti e non residenti;<br />b) Sfruttare diritti di proprietà intellettuale;<br />c) Acquisire quote di società immobiliari o immobili;<br />d) Esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale.</p>



<p>Per l&#8217;attività di holding:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In conformità alla direttiva UE Madri-Figlie, la Soparfi gode del <strong>regime di esenzione </strong>per i<strong> dividendi</strong> ricevuti dalle società partecipate e per il<strong> capital gains</strong> sulla vendita di azioni.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Requisiti necessari </strong>per godere dell’esenzione <strong>sui dividendi</strong>, sono il possesso del 10% del capitale della partecipata o pari ad un valore di € 1.200.000. Per godere dell’esenzione <strong>sul capital gains</strong> <strong>sulla vendita di azioni</strong>,  è necessario possedere una fazione di capitale del 10% o pari ad € 6.000.000.Una ridotta tassazione, pur restando all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea e nel rispetto della normativa fiscale internazionale;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Inoltre, la partecipazione dovrà essere <strong>detenuta dalla holding per almeno</strong> 12 mesi, o vi dovrà essere un impegno a detenerla per un periodo equivalente.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Da notare che <strong>la società controllata</strong> che distribuisce dovrà essere in alternativa, <strong>a)</strong> Una società prevista dall’art.2 della Direttiva Madri-figlie 90/435/CEE,   <strong>b)</strong> Una società interamente tassabile costituita al di fuori della UE ma con sede in Lussemburgo;  <strong>c) </strong>Una società di capitali che non ha sede in Lussemburgo, ma che sia soggetta ad una tassa sul reddito di impresa di almeno il 10,5%, calcolata su una base imponibile determinata con criteri simili a quelli lussemburghesi</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Le spese inerenti la partecipazione</strong>, sono deducibili solo per la parte che supera il reddito esente della partecipazione in un determinato anno.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sono deducibili, le svalutazioni di valore</strong> relative ad una partecipazione che beneficia dell’esenzione, tuttavia l’importo di una plusvalenza esente verrà ridotto delle spese relative alla partecipazione, che hanno ridotto il reddito imponibile della società.</li>
</ul>



<p>La Soparfi risulta molto efficace nelle strutture internazionali perché gode di un duplice beneficio: l’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione e le direttive fiscali europee. In base a queste ultime infatti, essa è esente dalle ritenute sui dividendi distribuiti dalle partecipate e dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Queste esenzioni, combinate con le convenzioni contro la doppia imposizione, fanno della Soparfi un&#8217;istituto giuridico molto interessante, capace di rispondere alle più svariate esigenze, in occasione dell&#8217;internazionalizzazione di un gruppo.</p>



<p>Per saperne di più, vai all&#8217;articolo:</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/soparfi-la-societa-lussemburghese-in-cui-semplicita-di-gestione-e-versatilita-si-fondono-con-interessanti-vantaggi-fiscali/">Soparfi – La società lussemburghese, in cui semplicità di gestione e versatilità, si fondono con importanti vantaggi fiscali.</a></div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />





<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Fla-holding-sede-allestero%2F&amp;linkname=LA%20HOLDING%2C%20CHE%20COSA%20E%E2%80%99%2C%20A%20COSA%20SERVE.%20SEDE%20ESTERA.%20LA%20SOPARFI." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_mastodon" href="https://www.addtoany.com/add_to/mastodon?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Fla-holding-sede-allestero%2F&amp;linkname=LA%20HOLDING%2C%20CHE%20COSA%20E%E2%80%99%2C%20A%20COSA%20SERVE.%20SEDE%20ESTERA.%20LA%20SOPARFI." title="Mastodon" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Fla-holding-sede-allestero%2F&amp;linkname=LA%20HOLDING%2C%20CHE%20COSA%20E%E2%80%99%2C%20A%20COSA%20SERVE.%20SEDE%20ESTERA.%20LA%20SOPARFI." title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.blog.tutelepatrimoniali.it%2Fla-holding-sede-allestero%2F&#038;title=LA%20HOLDING%2C%20CHE%20COSA%20E%E2%80%99%2C%20A%20COSA%20SERVE.%20SEDE%20ESTERA.%20LA%20SOPARFI." data-a2a-url="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/" data-a2a-title="LA HOLDING, CHE COSA E’, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI."></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>LO SPIN OFF IMMOBILIARE. HAI MAI PENSATO DI SCORPORARE GLI IMMOBILI DALLA TUA IMPRESA?</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 11:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutelepatrimoniali.it/blog/?p=5488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo spin off immobiliare: che cosa é. A che cosa serve. di Enrico Bartoccioni – Dottore Commercialista. Lo spin off immobiliare, é un’operazione di scissione, mediante la quale la parte immobiliare del patrimonio di un’impresa, viene scorporato e ricollocato in un’altra società. Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono partecipazioni della nuova...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;LO SPIN OFF IMMOBILIARE. HAI MAI PENSATO DI SCORPORARE GLI IMMOBILI DALLA TUA IMPRESA?&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare/">LO SPIN OFF IMMOBILIARE. HAI MAI PENSATO DI SCORPORARE GLI IMMOBILI DALLA TUA IMPRESA?</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Lo spin off immobiliare: che cosa é. A che cosa serve.</strong></h4>



<p><em>di <strong>Enrico Bartoccioni</strong> – Dottore Commercialista.</em></p>



<p>Lo spin off immobiliare, é un’operazione di scissione, mediante la quale la parte immobiliare del patrimonio di un’impresa, viene scorporato e ricollocato in un’altra società.</p>



<p>Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono partecipazioni della nuova società. E’ possibile anche che, invece di essere i soci a detenere le azioni o le quote, queste restino in capo all’impresa scissa.</p>



<p>Sebbene a prima vista un’operazione del genere, potrebbe sembrare dannosa, in quanto farebbe venir meno alcune garanzie fornite proprio dagli immobili, a volte può svolgere invece la funzione opposta.</p>



<p>In particolare, qualora sopraggiunga in azienda un terzo finanziatore, ad esempio un fondo di private equity, di norma interessato alla produzione e non al patrimonio immobiliare.</p>



<p>In parole povere consente di creare due attività distinte, quella commerciale tipica della società madre e quella della nuova società, che gestirebbe gli immobili.</p>



<p>Importante potrebbe risultare, nel caso in cui la società “madre” avesse in bilancio, oltre agli immobili, anche dei consistenti mutui, accesi per il loro acquisto. In questo caso l’operazione di “spin off” sarebbe d’aiuto al fine di alleggerirla dei debiti e permetterle di acquisire nuova liquidità con operazioni di ri-finanziamento.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Hai bisogno di una consulenza in materia di imposte di spin off immobiliare? Contatta i nostri professionisti.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/gli-strumenti-per-la-protezione-del-patrimonio-guida-completa/">Sull&#8217;argomento può essere utile l&#8217;articolo:  &#8220;Gli strumenti per la protezione del patrimonio. Guida completa&#8221;.</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><strong><em>L’utilizzo dello spin off immobiliare nei passaggi generazionali</em></strong><em>.</em></p>
</blockquote>
<!-- /wp:post-content -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Lo spin off si presta bene nel passaggio generazionale di azienda, al fine di consentire agli eredi più versatili di continuare a gestire il business di famiglia. Quelli che non lo desiderano o, meno dotati, potranno invece godere dei frutti dell’immobiliare risultante dalla scissione. Senza far torto a nessuno.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Inoltre contribuisce a salvaguardare il patrimonio immobiliare dal rischio di impresa, trasformando di fatto, la nuova società, in una cassaforte di famiglia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>I soci estromessi, potrebbero non perdere nemmeno la proprietà della società “madre”, qualora la newco, con intestati gli immobili, divenisse una holdig, terzo caso da sommare agli altri due descritti in precedenza.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Interessante é anche la situazione in cui siano i fondatori della società madre ad essere estromessi. Tipico é il caso del padre di famiglia che, per lasciare la società operativa ai figli, si intesta le quote di una nuova società a cui vengono trasferiti gli immobili nei quali la vecchia impresa è affittuaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><strong><em>L’eventuale trasformazione in Holding della nuova immobiliare.</em></strong></p>
</blockquote>
<!-- /wp:quote -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Come anticipato, é possibile altresì che, nella nuova società, una volta divenuta immobiliare, vengano conferite le quote della società “madre”, al fine di farla divenire una Holding. In questo caso, i vantaggi sarebbero molteplici:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul>
<li>Come si é detto, si metterebbe al sicuro il patrimonio immobiliare, separandolo dai rischi di impresa.</li>
<li>Si allontanerebbero, pur tutelandoli, alcuni soci che erano di ostacolo dalla gestione operativa della società, a tutto vantaggio dell’andamento dell’attività.</li>
<li>La società holding, potrebbe fungere da garante, in occasione di acquisizione di finanziamenti da parte della controllata operativa.</li>
<li>La società holding, potrebbe essa stessa, finanziare la controllata.</li>
</ul>
<!-- /wp:list --><hr class="wp-block-separator" /><!-- wp:paragraph -->
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">Per maggiori informazioni vai all&#8217;articolo: &#8220;La holding, che cosa é, a che cosa serve. Sede estera. La Soparfi.&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/novita-in-materia-di-imposta-di-successione-e-donazione/">Sull&#8217;argomento passaggi generazionali, si legga: &#8220;Novità in materia di imposta di successione e donazione.&#8221;</a></p>
<div class="wp-block-buttons"><!-- /wp:paragraph --></div>
<!-- /wp:buttons --><hr class="wp-block-separator" />
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><em><strong>Alcuni cenni fiscali sullo spin off immobiliare.</strong></em></p>
</blockquote>
<!-- /wp:quote -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>E’ necessario porre particolare attenzione al profilo fiscale, al fine di conseguire i non pochi benefici derivanti dallo spin off. Il tutto, senza incorrere nelle sanzioni della normativa anti elusiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>E&#8217;necessario evitare che si configuri un’operazione priva di sostanza economica, volta solo a realizzare un’idenbito vantaggio fiscale, nonostante le norme tributarie risultino formalmente rispettate.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tuttavia, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR. I nuovi valori emersi nel patrimonio della società beneficiaria o in quella oggetto di scissione, non sono fiscalmente rilevanti. Questo anche in costanza di operazioni di trasformazione di cui all’ art.2500 del Codice Civile, in cui siano stati acquisiti in bilancio, beni rivalutati con perizie ai sensi degli artt. 2343 e 2465 C.C.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>In effetti, in occasione di operazioni del genere, può sovente essere necessario procedere a trasformazioni, ad esempio mutando la società operativa scissa, da società di persone in società di capitali.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Questi plusvalori, saranno sottoposti a tassazione, solo nei casi in cui escano dall’ambito dei beni di impresa. Lo saranno per: <strong>a)</strong> per assegnazione ai soci, <strong>b)</strong> per destinazioni ad altre finalità o <strong>c) </strong>quando siano ceduti a titolo oneroso. Rientra anche il caso in cui subiscano danneggiamenti e pertanto, il relativo risarcimento costituisca sopravvenienza imponibile, nella parte eccedente il valore originario.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A monte della procedura di spin off immobiliare, vi é una delibera assembleare, mediante la quale i soci della società “madre” decidono la scissione. Questa deve concretizzarsi in un atto pubblico a cui parteciperanno i rappresentanti delle società coinvolte (scissa e scissionaria). Le imposte di <strong>registro, ipotecaria e catastale</strong>, verranno pagate in misura fissa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Da notare che, fiscalmente, lo spinn off immobiliare consente un importante vantaggio in termini di deducibilità delle spese di manutenzione, in presenza di edifici datati bisognosi di interventi ed iscritti nei libri cespiti a valori storici non più attuali.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Come sappiamo, le spese di manutenzione, possono essere dedotte annualmente nei limiti del 5% del valore dei cespiti iscritti a bilancio. Con la cessione ad altra società e la presa in affitto dei locali, l’impresa operativa “madre”, potrà scaricare i costi, molto più celermente, in funzione della nuova durata del contratto di affitto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>In sintesi lo Spin Off Immobiliare, é uno strumento molto versatile, in quanto si presta a soddisfare molteplici esigente e può essere applicato sia alle imprese di medio-grandi dimensioni, come alle più piccole.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:separator --><hr class="wp-block-separator" /><!-- /wp:separator -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>I nostri professionisti forniscono assistenza a 360° in questo genere di operazioni, nella redazione del progetto, nella predisposizione dei contratti necessari per portarle a compimento, incluse le stime degli immobili e la consulenza nel reperire i finanziamenti e i possibili contributi.</em></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:separator --><hr class="wp-block-separator" /><!-- /wp:separator -->

<!-- wp:buttons -->
<div class="wp-block-buttons"><!-- wp:button -->
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/servizi_pass_gen.php">Per una panoramica completa sull&#8217;argomento successioni, visita la sezione: &#8220;Passaggi generazionali d&#8217;azienda&#8221;</a></div>
<!-- /wp:button --></div>
<!-- /wp:buttons -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>NON HAI EREDI CHE CONTINUANO LA TUA ATTIVITA? IL WORKERS BUYOUT PUO&#8217; ESSERE UNA SOLUZIONE.</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-workers-buyout-passaggi-generazionali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-workers-buyout-passaggi-generazionali</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Workers Buyout, vede i lavoratori organizzarsi in forma di cooperativa e rilevare l’azienda, mediante l’acquisto o l’affitto. Il Workers Buyout può assumere grande importanza nei passaggi generazionali. di Enrico Bartoccioni. Dottore Commercialista. E se i figli e i nipoti non dimostrassero le attitudini e la dedizione indispensabile per continuare l’attività aziendale? E se, visti i...</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-workers-buyout-passaggi-generazionali/">NON HAI EREDI CHE CONTINUANO LA TUA ATTIVITA? IL WORKERS BUYOUT PUO&#8217; ESSERE UNA SOLUZIONE.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading">Il Workers Buyout, vede i lavoratori organizzarsi in forma di cooperativa e rilevare l’azienda, mediante l’acquisto o l’affitto. Il Workers Buyout può assumere grande importanza nei passaggi generazionali.</h6>



<p><em><strong>di Enrico Bartoccioni</strong>. Dottore Commercialista</em>.</p>

<p><span class="dropcap">E </span>se i figli e i nipoti non dimostrassero le attitudini e la dedizione indispensabile per continuare l’attività aziendale? E se, visti i tempi di crisi, e la pandemia, non fosse così agevole vendere l’azienda?</p>
<p>Una risposta diversa potrebbe essere fornita dagli stessi <strong>dipendenti, che subentrerebbero al titolare nella proprietà e gestione dell’impresa</strong>. E’ uno schema che sta avendo un discreto successo in tempi recenti.</p>
<p>Questo istituto, conosciuto anche come <strong>Workers Buyout</strong>, vede i lavoratori organizzarsi in forma di cooperativa e rilevare l’azienda, mediante l’acquisto o l’affitto. Lo scopo è quello di non perdere il proprio posto di lavoro e le competenze acquisite.</p>
<p>Il Workers Buyout, non nasce in Italia, ma é un fenomeno generatosi negli Stati Uniti, durante la crisi economica degli anni &#8217;80 del secolo scorso. In quei frangenti ha riguardato non solo piccole realtà, ma anche imprese di grandi dimensioni. L&#8217;operazione più clamorosa fu l&#8217;ingresso dei dipendenti nel capitale della United Aerlines.</p>
<p>Tuttavia, le ridotte dimensioni aziendali tipiche del nostro paese, favoriscono l&#8217;applicazione di questo istituto, dal momento che sono necessarie risorse finanziarie più limitate, per portare a termine l&#8217;operazione.</p>
<p>In Italia, un discreto numero di società cooperative sono sorte utilizzando questo metodo. Da studi recenti, risulta che il tasso di cessazione-liquidazione delle imprese salvate mediante questo istituto, risulta essere piuttosto contenuto. La vita media di queste, si aggira sui 13 anni, in linea con quella delle altre imprese italiane (<em>Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</em>).</p>
<p>Sebbene sotto altre forme, l’impresa di famiglia continuerebbe l’attività, non si perderebbe la clientela e l’imprenditore potrebbe magari assicurarsi una rendita, mediante l’affitto della stessa azienda, dei brevetti o degli immobili. Per questo il workers buyout può assumere grande importanza nei passaggi generazionali.</p>
<p>Inoltre, tramite il Workers Buyout, la società potrebbe acquisire nuove risorse economiche, indispensabili oggi, al fine di conseguire specializzazioni, modernizzare gli impianti e affrontare meglio il mercato.</p>
<hr class="wp-block-separator" />




<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">Per una panoramica completa vedi anche: &#8220;La holding, che cosa é, a cosa serve. Sede estera. La Soparfi.&#8221;</a></div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote>
<p><em><strong>Il Workers Buyout. Vecchie e nuove risorse finanziarie, dalla Legge 49/85 al Decreto del 4 Gennaio 2021</strong></em>.</p>
</blockquote>
<p>Vi sono specifiche norme in materia (es. L.49/85 &#8220;detta Legge Marcora&#8221;), per supportare questo processo, in particolare quelle per dotare di copertura finanziaria i progetti delle costituende cooperative. Sono previsti finanziamenti con una durata massima di 10 anni, a tassi agevolati fino al 20% del tasso di interesse comunitario di riferimento.</p>
<p>Al capitale di rischio della nuova cooperativa, parteciperebbero sia i Fondi Mutualistici, che le Finanziarie Cooperative, in qualità di soci finanziatori. Inoltre avrebbero un ruolo anche gli ex dipendenti, ora nuovi soci, mediante il loro <em><strong>Trattamento di Fine Rapporto o anche con l’Indennità di Mobilità</strong></em> versata direttamente dall’INPS.</p>
<p>Con il<em><strong> Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 Febbario 2021 </strong></em>(che aggiorna la &#8220;Nuova Marcora&#8221; D.M. 4 Dicembre 2014), é stato creato un<em> &#8220;nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.&#8221;</em></p>
<p>Destinatarie dell&#8217;intervento, sono: a) le società cooperative di produzione e lavoro iscritte regolarmente al Registro delle Imprese; b) Non qualificabili come imprese in difficoltà; c) Che si trovino nel pieno esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione e non siano sottoposte a procedure concorsuali.</p>
<p>Le agevolazioni si estendono a tutto il territorio nazionale e riguardano tutti i settori produttivi. Le finalità sono riconducibili a nuovi investimenti e/o incremento di capitale circolante. Esse consistono in finanziamenti agevolati di durata non inferiore ai 3 anni e non superiore ai 10, comprensivi di un periodo di preammortamento tirennale.</p>
<p>I prestiti sono rimborsati a rate semestrai costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno ed hanno un tasso di interesse pari allo 0%.</p>
<p>Nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire fino al 100% dell&#8217;importo dell&#8217;intero investimento. Il valore massimo dell&#8217;impregno (<em>ferme restando alcune condizioni)</em> può arrivare fino ad € 2.000.000,00.</p>
<blockquote>
<p><strong><em>L&#8217;acquisto della società da parte dei lavoratori, potrebbe rappresentare una soluzione alle tante crisi occupazionali generate dall&#8217;attuale pandemia&#8230;</em></strong></p>
</blockquote>
<p>Oltre a quanto detto, con il perdurare dell&#8217;attuale situazione pandemica, e la fine del blocco dei licenziamenti, il ricorso al <strong>Workers Buyout</strong>, potrebbe essere una soluzione al fine di consentire a tanti lavoratori, di trovare uno sbocco alla crisi occupazionale che immancabilmente si genererà.</p>
<p>Le condizioni ci sono tutte. Agli strumenti giuridici e finanziari, predisposti negli anni, si é ora aggiunta un&#8217;oggettiva esigenza sociale.</p>
<p>Certamente, la nascita di queste nuove società, non potrà prescindere da un&#8217;elemento fondamentale: la volontà dei lavoratori di &#8220;mettersi in gioco&#8221;.</p>

<p><em><strong>I nostri professionisti , avendo una consolidata esperienza nella gestione delle imprese cooperative, sono in grado di redigerne i necessari progetti industriali e finanziari, supervisionandone tutte le fasi, sino alla creazione della nuova azienda. <br /></strong></em></p>

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<div><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Per maggiori informazioni sul workers buyout e passaggi generazionali, visita la sezione: &#8220;Consulenza tributaria&#8221;</a></div>
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		<title>SOCIETA’ SEMPLICE: LA HOLDING DI FAMIGLIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;utilizzo della società semplice in funzione di holding, può rappresentare un&#8217;opportunità per la protezione e la gestione del patrimonio familiare. In tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading"><em><strong>L&#8217;utilizzo della società semplice in funzione di holding, può rappresentare un&#8217;opportunità per la protezione e la gestione del patrimonio familiare.</strong></em></h5>



<p>In tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una valutazione economica: partecipazioni, beni immobili, denaro, crediti… E’ indicata per la detenzione delle quote di altre società.</p>



<p>Di facile costituzione e gestione, non ha organi societari, né l’obbligo alla redazione del bilancio o alla tenuta delle scritture contabili. E’ soggetta a limitati oneri di pubblicità, all’interno della Sezione Speciale del Registro delle Imprese, e garantisce un’adeguata privacy per ciò che concerne i rapporti e le obbligazioni tra i soci. Non é previsto un capitale minimo.</p>



<p>Amministrazione. E&#8217;generalmente svolta congiuntamente dai soci, anche se é possibile concordare l&#8217;esercizio congiunto di alcune funzioni e disgiunto di tutte le altre. E&#8217;ammessa la figura dell&#8217;amministratore unico.</p>



<p>La società semplice per la protezione e la gestione del patrimonio, non è soggetta al fallimento, in quanto non può svolgere attività commerciale. A determinate condizioni, é possibile prevedere la responsabilità limitata di alcuni partecipanti.  Le quote sociali non sono pignorabili dai creditori personali dei soci, né cedibili a terzi senza il consenso degli altri  associati. Pertanto, <strong>se utilizzata come holding di famiglia</strong>, la società semplice consente di non fare entrare soggetti indesiderati nella compagine sociale.</p>



<p>Questa peculiarità é stigmatizzata da quanto previsto all&#8217;art.2284 del Codice Civile in caso di decesso di uno dei soci. Ai superstiti é infatti consentito liquidare agli aventi diritto la quota del de cuius, a meno che non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi consenzienti.</p>



<p>La Responsabilità personale dei soci é, in linea generale, illimitata e solidale, come in tutte le società di persone. Questo per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Tuttavia, come anticipato, é possibile limitare questa responsabilità, solo a coloro che hanno agito in nome e per conto della società, mediante un atto idoneo alla conoscenza dei terzi.</p>

<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><strong>Società semplice per la protezione e gestione del patrimonio: luci e ombre.</strong></blockquote>
</blockquote>

<p>La holding società semplice per la protezione e la gestione del patrimonio, presenta <em><strong>dei vantaggi e degli svantaggi</strong></em>, da valutare all&#8217;interno del contesto in cui la si vuole inserire. Essa é in grado di consentire la detenzione e il godimento di particolari beni, senza essere sottoposta alla disciplina delle società di comodo o in perdita sistemica.</p>



<p>Gli adempimenti fiscali sono relativamente semplici e pur non potendo esercitare un&#8217;attività commerciale, entro certi limiti, il diritto le consente la titolarità di un&#8217;attività economica (ad es. quella agricola o dare in affitto gli immobili a lei intestati).</p>
<p>Per contro, se utilizzata come strumento di gestione immobiliare, può limitarsi alla mera valorizzazione e gestione degli immobili. La società semplice, non può infatti esercitare in maniera continuativa attività di realizzazione o ristrutturazione di immobili per la successiva rivendita. In tal caso si configurarebbe un&#8217; attività di impresa, facendo uscire la società semplice dall&#8217;ambito della non commercialità.</p>
<p>I beni immobili sono soggetti ad IMU ed i soci, non possono godere su di essi dei benefici della prima casa, dal momento che questi sono concessi alle sole persone fisiche titolari di diritti reali, mentre in questo caso gli immobili sono intestati ad una società di cui i soci non posseggono che quote ideali (Cass.23679/2019). In caso di locazione poi, non può godere del regime agevolato della cedolare secca, nonostante non eserciti un&#8217;attività commeciale.</p>




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		<title>LA TUA IMPRESA DI FAMIGLIA NECESSITA DI UN RICAMBIO GENERAZIONALE? IL PRIVATE EQUITY PUO’ ESSERE LA SOLUZIONE .</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 22:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE EQUITY]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel corso della sua vita lavorativa, l’imprenditore italiano tende ad accentrare quante più funzioni possibili, dimenticandosi che un giorno dovrà passare il testimone. In occasione del ricambio generazionale, il private equity può rappresentare una delle possibili soluzioni. La struttura della nostra società e spesso, la mancanza di valide alternative all’impiego aziendale, favoriscono l’inserimento di tutti...</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-tua-impresa-di-famiglia-necessita-di-un-ricambio-generazionale-il-private-equity-puo-essere-la-soluzione/">LA TUA IMPRESA DI FAMIGLIA NECESSITA DI UN RICAMBIO GENERAZIONALE? IL PRIVATE EQUITY PUO’ ESSERE LA SOLUZIONE .</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso della sua vita lavorativa, l’imprenditore italiano tende ad accentrare quante più funzioni possibili, dimenticandosi che un giorno dovrà passare il testimone. In occasione del ricambio generazionale, il private equity può rappresentare una delle possibili soluzioni.</p>
<p>La struttura della nostra società e spesso, la mancanza di valide alternative all’impiego aziendale, favoriscono l’inserimento di tutti i familiari nell’impresa di famiglia, tanto i capaci che i meno dotati.</p>
<p><strong>Il ricambio generazionale</strong>, rappresenta la cartina di tornasole per queste realtà, rendendo evidenti le carenze e le problematiche che affliggono le nostre PMI, le quali, sebbene affermate sul mercato, non dispongono delle risorse necessarie per consentire agli eredi “capaci” di liquidare i parenti con i quali non vorrebbero gestire un’attività economica.</p>
<p><strong>I fondi di Private Equity</strong>, possono rappresentare una valida soluzione.</p>
<p>Acquistando quote di capitale dell’impresa target,  consentono all’imprenditore di disporre di adeguata liquidità, per mettere in atto un efficace passaggio generazionale, senza sottrarre gli indispensabili mezzi di cui l’azienda necessita, al fine di affrontare le sfide della globalizzazione.</p>
<div class="one-half"><hr />
<h3> </h3>
<h3 class="title">I NOSTRI SERVIZI</h3>
<p>Il nostro Team è in grado di dare l’assistenza completa in tutte le fasi delle operazioni, ed in primis di contattare i principali fondi di private equity operanti in Italia ed aventi curriculum di successo.</p>
<p>Svolgiamo altresì attività di consulenza per Società di Gestione del Risparmio (SGR) in sede di formulazione di progetti e di supporto tecnico nella selezione degli investimenti partecipativi.</p>
<p>Siamo anche attivi nella consulenza inerente la costituzione di soggetti operatori di private equity e venture capital, con particolare riferimento alla costituzione di Fondi Mobiliari Chiusi e Società di Gestione del Risparmio (SGR).</p>
<p>Se stai affrontando problemi di ricambio generazionale e stai cercano delle soluzioni, puoi contattare i nostri professionisti qui sotto.</p>
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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/private_equity.php">Per una panoramica completa sull&#8217;argomento, visita la nostra sezione: &#8220;Private Equity&#8221;</a></div>
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