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	<title>PROTEZIONE PATRIMONIO Archivi - Tutele Patrimoniali Blog</title>
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	<description>Il network interprofessionale in materia di patrimonio</description>
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		<title>GLI STRUMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO. GUIDA COMPLETA.</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 20:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La programmazione e la pianificazione, sono i migliori strumenti per proteggere il proprio patrimonio. Sovente si tende ad identificare in uno specifico istituto giuridico, lo strumento ideale per la protezione del patrimonio. In realtà, a prescindere da cosa si sceglie, la programmazione e &#8220;l&#8217;agire per tempo&#8221;,  assumono un ruolo determinante. Inoltre, qualsiasi intervento sul patrimonio...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><em>La programmazione e la pianificazione, sono i migliori strumenti per proteggere il proprio patrimonio.</em></strong></p></blockquote>
<p>Sovente si tende ad identificare in uno specifico istituto giuridico, lo strumento ideale per la protezione del patrimonio. In realtà, a prescindere da cosa si sceglie, la programmazione e &#8220;l&#8217;agire per tempo&#8221;,  assumono un ruolo determinante. Inoltre, qualsiasi intervento sul patrimonio deve essere coordinato. L’ attività dei professionisti legali è spesso affiancata a quella degli esperti di altri settori, al fine di ridurre il più possibile gli effetti spiacevoli che una pur corretta consulenza in quella materia, possa avere in campo fiscale o finanziario. Indispensabili saranno anche le perizie di stima dei consulenti tecnici, ingegneri, agronomi&#8230;, le quali conferiranno maggior solidità alle scelte fatte in campo fiscale o legale.</p>
<blockquote><p><strong><em>La legge italiana e la protezione del patrimonio.</em></strong></p></blockquote>
<p>Innanzitutto è bene chiarire che una protezione  del patrimonio in sé, non esiste  nell’ordinamento giuridico italiano. Gli istituti segregativi previsti o recepiti dal nostro nostro sistema  legislativo, comportano  la segregazione del patrimonio solo in funzione del raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela, ad esempio quello di curare gli interessi di un figlio disabile o di tutelare il futuro di un gruppo di eredi.  In nessun caso viene ammessa tout court  la salvaguardia del patrimonio del debitore nei confronti dei suoi creditori legittimi.</p>
<p>Inoltre,  esiste un favore legislativo verso i creditori. Tale vantaggio sancito dall’art. 2740 del Codice Civile, è ora stigmatizzato dalla modifica all’Art.2929-bis, introdotta  con la legge 132/2015,  che concede al creditore, munito di titolo esecutivo,  l’esecuzione forzata  sui beni oggetto di atti di donazione o di segregazione  entro un anno dalla loro trascrizione, senza nemmeno procedere alla revoca degli atti stessi.</p>
<p>Quanto sopra premesso, è d’obbligo per ribadire ancora una volta che ciò che conta è <strong>&#8220;agire per tempo&#8221;</strong>, proprio in quei  momenti, in cui tutto sembra andare per il meglio, adottando un <strong>comportamento giuridicamente previdente</strong>, che spesso si concretizza in una serie di disposizioni, da adottarsi nel corso della vita, e che  si combinano fra di loro, quali il testamento, l&#8217;istituzione di vincoli, il patto di famiglia, le polizze assicurative, particolari clausole statutarie nelle società ecc… che daranno il loro contributo nel momento del bisogno. Prevenire e contattare in anticipo  un professionista sono  sicuramente le armi migliori al fine di tutelare al meglio il proprio patrimonio.</p>
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<blockquote><p><strong><em>Gli strumenti per la protezione del patrimonio in Italia. Un lungo elenco.</em></strong></p></blockquote>
<p>La protezione del patrimonio può interessare solo la sfera privata o familiare, ad esempio quando si istituisce un trust. Per contro essa, può riguardare un intera collettività, quando si opera nel terzo settore con una fondazione, per perseguire un pubblico interesse. I molteplici strumenti per la protezione del patrimonio possono risolversi nell&#8217;adozione di singoli atti giuridici da parte di privati.  Diversamente essi possono essere presi in combinazione tra loro (ad esempio un trust istituito a seguito di un testamento). Eccone una nutrita panoramica:</p>
<p><strong>IL TESTAMENTO</strong></p>
<p>Il testamento è un atto unilaterale, redatto con atto pubblico oppure olografo, scritto dallo stesso disponente. Può essere segreto e revocabile in qualsiasi momento, sostituendolo con uno riportante data successiva. Con il testamento è possibile disporre dal 25 al 100% dell’attivo oggetto della successione. Nel testamento è possibile prevedere <strong>un legato, </strong>ovvero un singolo bene a favore di un erede anche conferito in sostituzione della quota legittima (Art.551 C.C.). Il testamento è utilissimo per <strong>prevenire e redimere le possibili controversie fra gli eredi</strong>.</p>
<p>Il testamento può prevedere altresì l’istituzione di un <strong>Trust Testamentario</strong>, con un trustee che diverrà beneficiario dell’eredità alla morte del de cuius, il quale potrà così dare un assetto al proprio patrimonio per il periodo successivo alla sua morte. l trustee dovrà amministrare i beni a favore degli eredi designati secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust. I beni saranno quindi tutelati e al riparo delle pretese dei creditori personali dei beneficiari.</p>
<p>Redigere un testamento per tempo, consente di pianificare la successione ed evitare di mettere i risparmi di una vita nelle mani di chi non se li merita, o di chi potrebbe metterli a rischio in futuro. Se non si fa nulla intervengono le successioni <strong>ex lege</strong>, ed i legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti) erediteranno, oltre alla legittima, l’intero patrimonio, con buona pace di tutti.</p>
<p><strong>LA FONDAZIONE</strong></p>
<p><span class="dropcap">E’</span> il tipico strumento, che il nostro ordinamento mette a disposizione, al fine di vincolare un patrimonio ad uno specifico scopo. Oggi, nonostante il trust le abbia sottratto molto spazio, la fondazione é<a name="_GoBack"></a> particolarmente indicata per perseguire fini di pubblica utilità, specie nel terzo settore. In quell&#8217;ambito, vista la presenza di numerosi volontari che prestano il loro lavoro gratuitamente, essa sta avendo nuova diffusione. E&#8217;regolata, nel Capo II del Codice Civile e dall&#8217;art.20 e successivi del D.Lgs 117 del 2017.</p>
<p>Il riconoscimento pubblico conferisce <strong>personalità giuridica</strong> alla fondazione, limitando la responsabilità degli amministratori. Rispetto all’associazione (riconosciuta o non) a prevalere non è l’elemento umano, ma quello patrimoniale. E’il Consiglio di Amministrazione l’organo principale, che la guida e ne approva il bilancio in piena autonomia. Unico limite è l’effettivo perseguimento degli scopi, per i quali essa è stata riconosciuta.</p>
<p>Il patrimonio così destinato, sarà vincolato al perseguimento dello scopo sancito nello statuto. <strong>Esso si preserverà nel tempo e resterà separato sia dal patrimonio dei disponenti che da quello degli amministratori.</strong> La fondazione può essere costituita anche con testamento. I nostri professionisti hanno consolidata esperienza nella costituzione di questi enti o nella  trasformazione di associazioni che vogliano proteggere i loro beni destinandoli a scopi di pubblica utilità.</p>
<p><strong>IL VINCOLO DI DESTINAZIONE</strong></p>
<p><span class="dropcap">E’</span> un istituto previsto dal nostro Codice Civile sebbene atipico, ovvero senza un contenuto predefinito dalla legge, che impone solo la forma scritta. Ciò consente un’ampia libertà di costruzione da parte del cliente, che può utilizzarlo per le più disparate finalità, purché considerate meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento. In tal caso, se adottato con atto pubblico e trascritto, <strong>costituisce un vincolo opponibile ai terzi, preservando da questi i beni vincolati.</strong> E possibile utilizzarlo anche per un tempo limitato e per beni specifici ed è molto più versatile di altri strumenti per la protezione del patrimonio. E’ particolarmente indicato per le convivenze e i patti di convivenza, ma anche in caso di separazione o divorzio, in funzione di garanzia delle obbligazioni post matrimoniali.</p>
<p><strong>IL FONDO PATRIMONIALE</strong></p>
<p><span class="dropcap">E’ </span>stato uno dei principali strumenti per la protezione del patrimonio familiare ed è utilizzabile, al momento, esclusivamente dalle famiglie legittime. <strong>Lo scopo è quello di destinare determinati beni, al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.</strong> Questi possono essere aggrediti solo in virtù del mancato soddisfacimento di obbligazioni contratte per conto della famiglia. Il fondo patrimoniale avrà efficacia verso i terzi soltanto previa annotazione dello stesso a margine dell’atto di matrimonio. Il fondo patrimoniale, avrà termine con il dissolversi del rapporto matrimoniale, ovvero con la morte di uno dei due coniugi.</p>
<p>La recente giurisprudenza ha tuttavia diminuito di molto la portata di questo istituto, in particolare a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, che hanno considerato pignorabili i beni confluiti nel fondo per debiti effettuati al fine di soddisfare i bisogni della Famiglia, i quali col passare del tempo sono divenuti sempre più numerosi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’articolo 170 c.c. esclude la pignorabilità dei beni del “fondo” laddove il contribuente dimostri, mediante presunzioni semplici,  <em>a</em>) l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia; <em>b</em>) la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore; <em>c</em>) l’istituzione del “fondo patrimoniale” in momento antecedente all’insorgenza del debito.</p>
<p><strong>LA POLIZZA ASSICURATIVA</strong></p>
<p><span class="dropcap">R</span>appresenta  un efficace strumento per pianificare la successione. E’ redatta in alternativa o ad integrazione del testamento, in concomitanza oppure  successivamente alla sua stesura. Può  favorire soggetti specifici, pur nel rispetto della quota di legittima spettante agli altri eredi. La polizza vita, con alto contenuto previdenziale, svolge una duplice funzione: <strong>quella di assicurare l’erede e di garantirgli un sostentamento, nonché quella di metterlo al riparo da improvvise imposte di successione non pianificate.</strong> Se non stipulata in danno ai creditori, le somme erogate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. In ragione della sua natura previdenziale e di risparmio, le somme dovute dall’assicuratore ai beneficiari, sono esenti dalle imposte sui redditi, nonché da quella di successione.</p>
<p>Fra gli strumenti per la protezione del patrimonio, segnaliamo la <strong>polizza unit linked</strong> (ramo III), a natura mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), collegata a fondi di investimento o ad altri valori. La presenza di una <strong>congrua</strong> <strong>copertura per rischio demografico</strong> (es. morte) a carico dell’assicuratore, legata ad un accadimento della vita umana, le consente di qualificarsi come polizze vita. Questo anche se la componente finanziaria é prevalente (Cass. 6319/2019). La tassazione, ai sensi dell&#8217;art.44 del TUIR, avverrà solo sulla differenza tra i premi pagati e l&#8217;ammontare percepito dai beneficiari.</p>
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<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/polizze-unit-linked-estere-tassazione-verso-i-residenti-in-italia/">Per approfondire vedi: &#8220;Polizze unit linked estere. Tassazione verso i residenti in Italia&#8221;.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/societa-semplice-la-holding-di-famiglia/">Per maggiori informazioni sull&#8217;argomento si veda: &#8220;Società semplice la holding di famiglia&#8221;.</a></p>
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<p><strong>IL TRUST</strong></p>
<p><span class="dropcap">Il trust é il più noto, fra gli strumenti per la protezione del patrimonio. M</span>utuato dal nostro ordinamento in virtù della sottoscrizione da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, con il Trust intendiamo un atto unilaterale istitutivo di un insieme di rapporti giuridici a favore di uno o più beneficiari, ad esempio un figlio, dei nipoti o un’intera famiglia. Con esso il disponente trasferisce ad un terzo detto Trustee determinati beni, partecpazioni societarie o somme di denaro, affinché questI li utilizzi secondo le disposizioni ed il programma che egli stesso ha inserito nell’atto istitutivo del Trust. Questo è il Trust più comune. E’ poi possibile che il Trust non preveda beneficiari ma venga istituito per il perseguimento di uno scopo, quale la ricerca scientifica o l’assistenza a determinate categorie svantaggiate, oppure per garantire determinate transazioni o a tutela di un gruppo di creditori.</p>
<p>PERCHE’ SI USA E PERCHE’SE NE PARLA<br />
In questi momenti di difficoltà economiche e di incertezza, si parla e si scrive molto sul il Trust. Il fatto è che ha una fama impropria. Spesso associato con la volontà del disponente di non pagare i creditori, è in realtà uno strumento utilizzato nei paesi anglosassoni al fine di GESTIRE AL MEGLIO I BENI DI FAMIGLIA nei confronti di una comunità di beneficiari. Specialmente NEI PASSAGGI GENERAZIONALI, garantisce ai discendenti una gestione unitaria di un patrimonio, in particolare verso chi non sia in grado di amministrarlo.</p>
<p>LA SEGREGAZIONE DEI BENI<br />
Poi certamente ha un effetto collaterale, <strong>quello di rendere il patrimonio conferito in Trust una massa separata</strong> sia dalle proprietà residue del disponente, che da quelle del trustee, pertanto non è aggredibile dai creditori di entrambi. Ciò trae in inganno il grande pubblico che identifica questo istituto come un mezzo di segregazione patrimoniale. In realtà, anche il Trust risponde ai creditori, sebbene solo per i debiti da esso prodotti.</p>
<p>LA LEGGE DEI TRUST<br />
L’Italia, sebbene abbia riconosciuto il trust a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985, non ha mai adottato una legge organica per la sua disciplina, pertanto in ciascun atto istitutivo di Trust, il disponente dovrà richiamare espressamente la legge straniera applicabile regolatrice dell’atto stesso, a cui ci si dovrà rimettere in caso di controversia. Nel dare attuazione alle disposizioni contenute nell’atto di Trust, il trustee dovrà invece osservare le norme di legge italiane in materia.</p>
<p>LA DURATA DEL TRUST<br />
La durata è determinata dal disponente nell’atto istitutivo del trust, ed il termine deve essere compatibile con la legge straniera a cui il Trust si richiama. Il trust può avere termine a seguito del decorso di un certo numero di anni, ma anche con il verificarsi di un evento, ad esempio la morte di un beneficiario disabile o al conseguimento della maggiore età di un nipote. Al termine il Trustee avrà il compito di trasferire i beni trasferiti in trust ai beneficiari o ai loro aventi diritto.</p>
<p>IL GUARDIANO<br />
Sebbene non obbligatorio, è possibile che l’atto istitutivo del Trust, preveda questa figura con poteri di controllo sull’operato del Trustee, al fine di verificare il rispetto della volontà del disponente da parte di quest’ultimo. In merito ad alcuni atti di particolare importanza, il guardiano deve essere sentito preventivamente ed ha potere vincolante sino ad esercitare il diritto di veto. Il guardiano ha facoltà di revocare il Trustee.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="http://3.66.65.181/conversazione-con-un-agnostico-del-trust/">Per saperne di più sul trust e protezione del patrimonio si veda: &#8220;Conversazione con un agnostico del trust&#8221;.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-tassazione-in-italia-dei-trust-non-residenti/">In materia di ultime novità fiscali sull&#8217;argomento si legga: &#8220;La tassazione dei trust non residenti&#8221;.</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote><p><em><strong>Gli strumenti per la protezione del patrimonio e le società commerciali.</strong></em></p></blockquote>
<p>Come anzi detto, gli strumenti per la protezione del patrimonio, interessano anche le società commerciali. Sono estremamente utili in occasione del passaggio generazionale, oppure con l&#8217;evolversi in maniera negativa della situazione socio economica nel proprio paese di origine. Gli istituti sotto elencati, possono essere adottati da soli, oppure in concomitanza tra di loro o con quelli appena elencati.</p>
<p><strong>I PATTI  PARASOCIALI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO.</strong></p>
<p>Sono dei contratti che, i soci di una società, hanno posto in essere al fine di regolare i rapporti tra di loro. Con essi si stabiliscono delle obbligazioni, alle quali i contraenti devono attenersi. I più noti sono:</p>
<ol>
<li><strong>Le convenzioni di voto, </strong>che riguardano il governo della società. Possono impegnare i soci che si sono accordati, a consultarsi prima delle assemblee, oppure a votare conformemente alle decisioni della maggioranza.</li>
<li><strong>I sindacati di blocco,</strong> che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano. Con questi, si intende lasciare inalterata la composizione sociale scongiurando l&#8217;ingresso di soci non graditi.</li>
<li><strong>I patti di concertazione</strong>,  che hanno per oggetto o per effetto, l&#8217;esercizio congiunto di un&#8217;influenza dominante su una società. Ad esempio quando più soggetti acquistano partecipazioni in una società, in misura tale che nessuno possa averne da solo il controllo. <em><br />
</em></li>
</ol>
<p>Questi patti parasociali, che indirettamente possono essere considerati strumenti per la protezione del patrimonio, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata, anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. I patti sono rinnovabili alla scadenza (Art.2341 bis del Codice Civile).</p>
<p><strong>LA SOCIETA’ SEMPLICE</strong></p>
<p><span class="dropcap">I</span>n tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una valutazione economica: partecipazioni, beni immobili, denaro, crediti…<strong>La società semplice, é uno degli strumenti per la protezione del patrimonio  indicati per la detenzione delle quote di altre società.</strong></p>
<p>Di facile costituzione e gestione, non ha organi societari, né l’obbligo alla redazione del bilancio o alla tenuta delle scritture contabili. E’ soggetta a limitati oneri di pubblicità, all’interno della Sezione Speciale del Registro delle Imprese, e garantisce un’adeguata privacy per ciò che concerne i rapporti e le obbligazioni tra i soci.</p>
<p>Non è soggetta al fallimento, in quanto non può svolgere attività commerciale. A determinate condizioni, é possibile prevedere la responsabilità limitata di alcuni partecipanti.  Le quote sociali non sono pignorabili dai creditori personali dei soci, né cedibili a terzi senza il consenso degli altri  associati. Pertanto, se utilizzata come holding di famiglia, la società semplice <strong>consente di non fare entrare soggetti indesiderati nella compagine sociale</strong>.</p>
<p><strong>IL PATTO DI FAMIGLIA<br />
</strong></p>
<p>Il patto di famiglia é stato introdotto con la legge n.55 del 14 febbraio 2006. Questo è un contratto che consente all’imprenditore di trasferire totalmente o parzialmente la propria azienda ad uno o più eredi determinati. <strong>Il patto, serve ad identificare l’erede o gli eredi più idonei alla gestione dell’impresa</strong>, compensando nel contempo gli altri legittimari. Il loro pagamento in beni o in denaro, può avvenire anche nel tempo. Il patto di famiglia, mette al sicuro gli eredi assegnatari dell’azienda dalle azioni di riduzione e di collazione da parte di quelli esclusi, che siano stati diversamente soddisfatti.</p>
<p>Numerosi sono i vantaggi di natura fiscale. Se i discendenti si impegnano a continuare l’attività per i successivi 5 anni, vi è l’esenzione dall’imposta di donazione. Si sarà esentati anche, dall’imposta di trascrizione delle formalità relative all’atto, inclusa l&#8217;imposta catastale per le relative volture. Essenziale sarà la redazione di una buona perizia, al fine di fissare un corretto valore alle quote spettanti agli eredi assegnatari dell’impresa. Questo documento sarà necessario anche per le compensazioni in natura o in denaro a favore degli esclusi.</p>
<p><strong>LO SPIN OFF IMMOBILIARE.</strong></p>
<p>Lo spin off immobiliare, é un’operazione di scissione, mediante la quale la parte immobiliare del patrimonio di un’impresa, viene scorporata e ricollocata in un’altra società. Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono partecipazioni della nuova società. Si creano due attività distinte, quella commerciale tipica della società madre e quella della nuova società, che gestirebbe gli immobili.</p>
<p>Lo spin off si presta bene nel passaggio generazionale di azienda, al fine di consentire agli eredi più versatili di continuare a gestire il business di famiglia. Quelli che non lo desiderano o, meno dotati, potranno invece godere dei frutti dell’immobiliare risultante dalla scissione. Senza far torto a nessuno. <strong>Inoltre contribuisce a salvaguardare il patrimonio immobiliare dal rischio di impresa, trasformando di fatto, la nuova società, in una cassaforte di famiglia.</strong> E&#8217; possibile altresì che, nella nuova società, una volta divenuta immobiliare, vengano conferite le quote della società “madre”, al fine di farla divenire una Holding.</p>
<p><strong>LA HOLDING NAZIONALE ED ESTERA.</strong></p>
<p>La holding, é una società che in Italia assume generalmente la veste di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e Società Semplice. Essa é preposta a detenere quote o azioni di altre società, dette controllate. Nel detenere le partecipazioni o quote, la società Holding esercita una funzione di direzione e di gestione del capitale. Con la costituzione di un gruppo e la suddivisione delle varie attività tra le controllate, <strong>si evita che l’andamento negativo di una di queste, comprometta quello delle altre</strong>.</p>
<p>La holding é inoltre raccomandabile se si é di fronte ad imprese nate con compagini sociali ristrette, in cui risultano fondamentali le qualità personali dei singoli soci. In effetti , venendo a mancare uno di essi, i superstiti potrebbero non essere favorevoli all’ingresso di soggetti privi delle qualità necessarie. Per contro, anche un’eventuale litigiosità degli stessi eredi potrebbe mettere in pericolo la stessa continuità aziendale. In entrambi i casi, l’utilizzo di questa particolare tipologia sociale, magari associata ad un<em><strong> trust</strong></em>, può fornire delle utili soluzioni per prevenire i contrasti.</p>
<p>Oltre ad essere uno dei più utilizzati strumenti per la protezione del patrimonio, <strong>la holding dà innegabili vantaggi fiscali </strong>e finanziari. In caso di vendita delle partecipazioni, la holding gode della Pex, per cui le imposte verranno pagate solo sul 5% della plusvalenza generata dalla cessione. Inoltre, i dividendi distribuiti dalle società figlie, di cui la holding detiene le quote, vengono tassati ai fini IRES all’1,2% (é imponibile solo il 5% dei dividendi- art.89 c.2  TUIR).</p>
<p>Il <strong>&#8220;rischio paese&#8221;</strong>. La holding, se costituita all’estero, conferisce vantaggi nel processo di internazionalizzazione della propria impresa. Di primaria importanza é la protezione dai rischi, rappresentati dal paese di origine e dalle sue politiche fiscali. E’indubbio che, trasferire la sede della holding in un paese in migliori condizioni finanziarie, riduce notevolmente il pericolo di nuove imposte patrimoniali. Il trasferimento, consente agli amministratori di fare piani a lungo termine e non vivere alla giornata. La stabilità nel tempo, delle norme civili e tributarie, é sicuramente uno dei più importanti motivi per optare a favore di un nuovo stato.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><em>Su queste ed altre problematiche, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. Affianchiamo il cliente nella nell&#8217;individuazione dello strumento per la protezione del patrimonio più confacente alle sue necessità. Inclusa la redazione degli atti per portarlo a compimento. Effettuiamo stime e perizie per i beni patrimoniali mobiliari-immobiliari, inclusa la consulenza legale e tributaria in Italia e all&#8217;estero.</em></p>
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<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">Per una panoramica completa si veda: La holding: che cosa é, a cosa serve. Sede estera, la Soparfi&#8221;.</a></p>
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		<title>ARTE CONFISCATA DAI NAZISTI. IL 25° ANNIVERSARIO DEI PRINCIPI DI WASHINGTON.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 21:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Washington DC, National Mall, World War II Memorial, the Monument and Capitol Building Con la promulgazione dei &#8220;Principi di Washington&#8221; sono state poste le basi affinché i singoli stati possano disporre di norme comuni per impedire la circolazione delle opere d&#8217;arte trafugate a cominciare dall&#8217;arte confiscata dai nazisti nel corso del II° conflitto mondiale. di...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="light"><em>Washington DC, National Mall, World War II Memorial, the Monument and Capitol Building</em></p>
<h6><strong><em>Con la promulgazione dei &#8220;Principi di Washington&#8221; sono state poste le basi affinché i singoli stati possano disporre di norme comuni per impedire la circolazione delle opere d&#8217;arte trafugate a cominciare dall&#8217;arte confiscata dai nazisti nel corso del II° conflitto mondiale.</em></strong></h6>
<p><em><strong>di Stefania Sardano</strong> – Avvocato, esperto in diritto dell’arte</em></p>
<p>Come è stato riportato dalla stampa, soprattutto specializzata, ricorre quest’anno un anniversario legato alla vicenda delle opere d’arte trafugate durante la seconda guerra mondiale. Cade infatti proprio quest’anno il 25° anniversario dei c.d. “Principi di Washington”. Si tratta di quell’importante accordo internazionale siglato nel 1998 con cui 44 Stati firmatari (tra cui l’Italia) si sono impegnati a restituire ogni opera d’arte di cui è dimostrata la confisca nazista negli anni dal 1933 al 1945 a famiglie, in particolare ebree, vittime di una illegittima ed ingiusta spogliazione.</p>
<p>Ricordo, come del resto già sottolineato dalla scrivente in altri interventi di questa rassegna sul diritto dell’arte pubblicata da Tutele Patrimoniali, come il processo di restituzione delle opere trafugate, nonostante l’importante contributo fornito dai reparti specializzati dell’esercito americano e inglese e da personalità di spicco che emersero durante e dopo il conflitto (al riguardo è in corso una splendida mostra alle Scuderie del Quirinale di Roma intitolata ”<em>Arte Liberata -1937-1947- capolavori salvati dalla guerra</em>”), sia stata un’impresa difficile ed a tutt’oggi in atto.</p>
<p>Le difficoltà emersero, in particolare, anche a causa di un vistoso vuoto normativo e dalla mancanza di una legislazione uniforme che si fece sentire soprattutto negli anni successivi al conflitto mondiale ed in conseguenza dei molteplici passaggi di proprietà che, nel tempo, le ignare opere d’arte subirono. Ed invero, benché esistano diverse convenzioni siglate dai vari Paesi, quali la Convenzione UNESCO del 1970 (sul trasferimento illecito dei beni culturali) e la Convenzione UNIDROIT del 1995 (anch’essa sul trasferimento illecito dei beni che però restringe il campo alla restituzione per via del termine prescrizionale di 50 anni) per lungo tempo pochi governi, musei o case d’aste, hanno onorato i patti dovendosi fare affidamento dunque esclusivamente alla buona volontà del singolo Stato o singolo museo.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Arte confiscata dai nazisti. Gli 11 &#8220;Principi di Washington&#8221; consolidano una coscienza comune, in merito al problema del trafugamento delle opere d&#8217;arte e la loro circolazione.<br /></strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Ma concretamente si può dire che qualcosa ha cominciato a muoversi proprio con questi “Principi di Washington”, 11 articoli, qui di seguito riportati, che pur non vincolanti, hanno, sebbene solo gradualmente negli anni, contribuito a far emergere una coscienza morale e giuridica sull’argomento:</p>
<p><strong>I.</strong> Le opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente dovrebbero essere identificate.</p>
<p><strong>II.</strong> I dati e gli archivi rilevanti dovrebbero essere accessibili ai ricercatori, in conformità alle direttive del Consiglio internazionale degli archivi.</p>
<p><strong>III.</strong> Risorse e personale dovrebbero essere messi a disposizione per facilitare l’identificazione delle opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente.</p>
<p><strong>IV.</strong> Nell’ambito dell’individuazione di opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente, occorre tenere conto delle inevitabili lacune o ambiguità inerenti alla loro provenienza, considerati il tempo trascorso e le particolari circostanze legate all’Olocausto. </p>
<p><strong>V.</strong> Vanno intrapresi sforzi per rendere pubbliche le opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente e reperire i proprietari dell’anteguerra o i loro eredi.</p>
<p><strong>VI.</strong> Vanno intrapresi sforzi per elaborare un registro centrale d’informazioni in merito.</p>
<p><strong>VII.</strong> I proprietari dell’anteguerra o i loro eredi vanno incoraggiati ad annunciarsi e a rendere note le proprie rivendicazioni riguardo a opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente.</p>
<p><strong>VIII.</strong> Se i proprietari dell’anteguerra o gli eredi di un’opera d’arte confiscata dal regime nazista e non restituita successivamente possono essere identificati, dovrebbero essere tempestivamente intraprese delle misure per proporre una soluzione giusta ed equa, tenendo in debita considerazione che, a dipendenza del caso specifico, essa può variare.</p>
<p><strong>IX.</strong> Se i proprietari dell’anteguerra o gli eredi di un’opera d’arte confiscata dal regime nazista non possono essere identificati, dovrebbero essere tempestivamente intraprese delle misure per proporre una soluzione giusta ed equa.</p>
<p><strong>X.</strong> Le commissioni e gli altri organi istituiti per identificare le opere d’arte confiscate dal regime nazista e per trattare le questioni concernenti il diritto di proprietà dovrebbero essere composti in modo equilibrato.</p>
<p><strong>XI.</strong> Le nazioni vanno sollecitate a elaborare processi nazionali che consentano di attuare questi principi, soprattutto se sono legati a meccanismi alternativi per risolvere questioni riguardanti il diritto di proprietà. <em>(vds. Originale in inglese. Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art)</em></p>
<hr class="wp-block-separator" />


<p>Dello stesso autore, sull&#8217;argomento dell&#8217; arte confiscata dai nazisti, segnaliamo:</p>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/la-restituzione-delle-opere-darte-trafugate-una-questione-ancora-aperta/"> &#8220;La Restituzione delle opere d&#8217;arte trafugate, una questione ancora aperta: <strong>&#8220;Il</strong> <em><strong>Vaso di Fiori</strong></em>&#8221; di <strong>J<em>an Van Huysum</em></strong>&#8220;</a></div>
<div> </div>

<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-turchi-ritrovato-gia-poussin-opere-darte-trafugate/"> &#8220;<em><strong>Il Turchi ritrovato.</strong></em> Un&#8217;altra importante restituzione di un&#8217;opera d&#8217;arte trafugata dai nazisti, durante la 2°guerra mondiale&#8221;</a></div>
<div> </div>
</div>


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<p>E’ solo dopo il 1998 che la Germania, nel 2008, ha istituito un’agenzia di ricerca storica volta alla restituzione ai legittimi proprietari delle opere trafugate. Ed ancora, è con la Conferenza di Praga del 2009 e con la Terezin Declaration 2009 che vengono esplicitamente richiamati i principi di Washington per la restituzione delle opere d’arte alle famiglie vittime dell’Olocausto. Non sono tuttavia mancati, né mancano in oggi, i contenziosi tra le famiglie che rivendicano la proprietà delle opere e le case d’aste od i musei che ne sono in qualche modo venuti in possesso.</p>
<p>E’ un argomento, questo, che richiederebbe davvero un solo capitolo a parte, vorrei peraltro citare un primo clamoroso caso di rivendicazione che ha riguardato il dipinto ”<em>Ritratto di Adele Bloch Bauer</em>” di Gustav Klint e che ha ispirato il bel film “The Woman in Gold” il quale ripercorre la lunga e complessa vicenda giudiziaria della restituzione di questo celebre dipinto alla signora Adele Altman, nipote di Adele. Il dipinto oggi è esposto alla Neue Galerie di New York di proprietà della famiglia Lauder.</p>
<p>Altri importanti contenziosi, solo per citarne alcuni, per anni hanno coinvolto una “<em>Ninfea</em>” di Claude Monet, restituita poi dal Governo Francese alla famiglia Rosenberg, il “<em>Paesaggio ad Attersee</em>” di Gustav Klimt, dipinto restituito dal Governo austriaco agli eredi della famiglia ebrea viennese a cui apparteneva, la <strong>“</strong><em>Santa Caterina di Alessandria</em>” di Bernardo Strozzi, restituita all’erede signora Philippa Calnan, il “<em>Battesimo di Cristo</em>” di El Greco restituito, dopo una lunga causa, dal governo ungherese alla famiglia Herzog che lo rivendicava.</p>
<p>Vi sono poi i dipinti ed altri oggetti d’arte della ricca collezione del banchiere tedesco Fritz Gutmann che, grazie alla tenacia del nipote Simon, sono stati in parte rintracciati e restituiti alla famiglia. Tra le diverse opere venne restituito alla famiglia Gutmann (oggi Goodman) il “<em>Ritratto di giovane uomo su sfondo verde</em>” di Hans Baldung Grien, ma solo dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Rudgers University e lo Zimmerli Art Museum.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Arte confiscata dai nazisti. I mercanti d&#8217;arte ebbero un ruolo chiave nella dispersione di migliaia di opere, ai nostri giorni oggetto di difficili contenziosi e tentativi di recupero.<br /></strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Nel panorama dei trafugamenti, che furono appunto a monte della programmata e meticolosa spogliazione, va poi sottolineato il ruolo decisivo che ebbero i mercanti d’arte senza scrupoli al soldo del regime nazista e, tra questi, per citarne solo alcuni, i più noti Hans Posse, Karl Haberstock e Hildebrand Gurlitt i quali rintracciavano i più importanti collezionisti per privarli delle opere che poi rivendevano direttamente (… e saporitamente) a Hitler o a Hermann Goring. Questi avidi mercanti contribuirono pesantemente e gravemente nel processo di dispersione delle collezioni d’arte e tante opere che si credevano di fatto andate distrutte, sono state infine rintracciate solo dopo impegnative ricerche, talora oltre oceano o in contesti del tutto casuali ed imprevedibili.</p>
<p>A tale ultimo riguardo non si può non fare cenno al “caso Cornelius Gurlitt”, rimbalzato qualche anno fa sui media, e che riguardava la sconvolgente scoperta in un appartamento di Monaco di Baviera di ben 1.500 opere trafugate dai nazisti durante la guerra. Si trattava di opere per lo più appartenenti al c.d. “arte degenerata”, opere di Chagall, Matisse, Picasso, Kokoschka e molti altri ancora, disprezzate dai nazisti perché ispirate a valori ed estetiche contrarie alle concezioni naziste, opere che addirittura erano state oggetto di una mostra volutamente “denigratoria” tenutasi a Monaco nel 1937.</p>
<p>Ebbene, il padre di Cornelius, Hildebrand Gurlitt, che come detto era noto mercante e gallerista ai tempi del Reich, capì, al di là dell’ideologia politica del momento, il valore che avevano ed avrebbero avuto dopo il conflitto queste opere e decise pertanto di non distruggerle ma requisirle e tenerle per sé insieme ad altre opere di noti <em>old masters</em>, pur dichiarando invece a fine guerra ai reparti americani che erano state distrutte dai bombardamenti alleati su Dresda.</p>
<p>Successivamente alla incredibile scoperta di Monaco sono state avanzate, come prevedibile, le richieste di restituzione da parte delle famiglie a cui le opere erano state sottratte. Tra queste la famiglia del noto gallerista francese Paul Rosenberg che, presso la propria galleria in rue Boétie a Parigi, annoverava dipinti di Picasso, Matisse, Braque e Laurencin, artisti dei quali era anche amico personale. La famiglia Rosenberg in questi anni di contenziosi e trattative si è affidata alla nota società Art Recovery International fondata dall’avvocato Christopher A. Marinello e sta recuperando un grande numero di capolavori.</p>
<p>Ed ancora recentemente, il Tribunale amministrativo di Parigi ha ordinato allo Stato francese di restituire agli eredi del mercante d’arte francese, Ambroise Vollard, due dipinti e due disegni di Paul Gauguin, Pierre August e Paul Cézanne già conservati presso i musei nazionali Musée d’Orsay e Luovre di Parigi. Si tratta, più precisamente, dei dipinti “<em>Veduta marina, Guarnsey</em>” e “<em>Il giudizio di Parigi</em>” di Pierre Auguste Renoir, “<em>Natura morta con mandolino</em>” di Paul Gauguin e “<em>Sotto il bosco</em>” di Paul Cézanne.</p>
<p>Ma l’impegno alla restituzione, in una crescente consapevolezza storica e giuridica, come già rimarcato, sembra trovare sempre maggiore consenso proprio in occasione di questo anniversario dei Principi di Washington a cui hanno dato giusto rilievo anche le due più note case d’asta quali Sotheby’s e Christie’s. A tale ultimo riguardo, è recente la notizia che Sotheby’s di Londra ha messo in asta il dipinto “<em>Murnau mit Kirche II</em>” di Vasilij Kandisky, opera che era stata sottratta dai nazisti alla famiglia Stern e poi restituita nel dopoguerra agli eredi della stessa famiglia i quali, affidando l’opera stessa per la vendita all’asta, intendono destinare parte dei proventi ottenuti al finanziamento di nuove ricerche volte a rintracciare i molti dipinti della importante e ricca collezione e che risultano ancora oggi dispersi.</p>
<p>Anche l’altra nota casa d’aste Christie’s si è fatta, in occasione dell’anniversario, promotrice di una importante iniziativa dal titolo “<em>Reflecting on Restitution</em>” che prevede una serie di eventi, tra cui mostre, ma soprattutto incontri e tavole rotonde in cui esperti del settore saranno impegnati nelle sedi di Amsterdam, Vienna, Berlino, Londra, New York e Tel Aviv nella discussione sul tema della restituzione e dell’importanza di questi …. primi 25 anni dei Principi di Washington. <strong><em> </em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>“tutte le cose belle e mortali passano, ma non l’arte” </em></strong>Leonado da Vinci <strong><em> </em></strong></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><em>Su queste ed altre problematiche, in materia di opere d&#8217;arte trafugate ed in particolare in merito all&#8217;arte confiscata dai nazisti, i nostri professionisti forniscono assistenza giuridica completa,  anche in contenzioso, con particolare esperienza pratica nel recupero di opere in Italia e all&#8217;estero. </em></p>
<blockquote>
<blockquote><hr class="wp-block-separator" /></blockquote>
</blockquote>
<p>Per una panoramica completa sulla consulenza legale in materia di patrimonio:</p>
<blockquote>
<blockquote><em><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_legale.php">&#8220;Visita la sezione: CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI PATRIMONIO&#8221;</a></em></blockquote>
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		<title>LA TASSAZIONE DEI TRUST NON RESIDENTI.</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-tassazione-in-italia-dei-trust-non-residenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tassazione-in-italia-dei-trust-non-residenti</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 14:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI ALL'ESTERO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/?p=8117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La circolare 34E del 20 Ottobre 2022 ha apportato numerosi chiarimenti alla tassazione dei trust nazionali ed esteri verso i beneficiari residenti in Italia. In particolare, per quanto riguarda le imposte di successione e donazione, queste verranno applicate solo al momento dell'assegnazione dei beni ai beneficiari. I conferimenti saranno assoggettati ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Traduzione"><em><span class="Y2IQFc" lang="fr">Luxembourg, Cité judiciaire. </span><span class="Y2IQFc" lang="fr">V</span><span class="Y2IQFc" lang="fr">ases miroir multicolores.</span></em></p>
<p><strong><em>La tassazione dei trust non residenti, alla luce della circolare dell’ Agenzia delle Entrate 34E del 20 Ottobre 2022</em></strong></p>
<p><em>di <strong>Enrico Bartoccioni</strong>, Dottore Commercialista.</em></p>
<p>Con la Circolare 34E, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha inteso riformulare in un quadro organico,  la sua interpretazione della disciplina fiscale dei trust. Nel documento tiene conto della giurisprudenza di legittimità in merito alla fiscalità indiretta (in particolare sulla tassazione degli atti di conferimento) e delle recenti novità normative rispetto a quella diretta (D.L. 26 Ottobre 2019 n.124). Per quanto riguarda i trust non residenti, la Circolare ha inteso fornire regole specifiche rispetto alle attribuzioni da parte di questi, verso soggetti residenti. In particolare nel caso in cui la sede del Trust sia in un paese a fiscalità privilegiata. Specifici chiarimenti, sono stati forniti anche in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, a carico dei titolari effettivi residenti.</p>
<p>Descriviamo in questo articolo, la più comune forma di trust in circolazione: quella non commerciale, che può assumere fiscalmente le forme di trasparente od opaca.  La tassazione dei trust non residenti, é esaminata nei confronti dei beneficiari italiani.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>La nozione di Trust non residente, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.</strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Innanzitutto ricordiamo che <strong>per trust non residente</strong> si intende, ai sensi dell&#8217;articolo 73 del Tuir, l&#8217;ente che non ha ubicati in Italia la sede legale, la sede dell&#8217;amministrazione o l&#8217;oggetto, per la maggior parte del periodo di imposta. In caso di assenza di statuto o di atto costitutivo, per la determinazione si prende in considerazione l&#8217;attività effettivamente esercitata.</p>
<p><strong>Presunzione di residenza.</strong> La sede é presunta in Italia, nel caso in cui la residenza del trust si trovi in un paese a fiscalità privilegiata e abbia un disponente o un beneficiario residenti nel nostro paese. La stessa presunzione opera anche nel caso in cui un residente italiano abbia effettuato, successivamente alla costituzione di detto trust: <em>&#8220;un&#8217; attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi&#8221;</em>. (Art.73 c.3 D.P.R.917/86).</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Trust non commerciale estero, opaco o trasparente.</strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Avendo inquadrato il concetto di trust non residente, ci soffermiamo ora sulle connotazioni fiscali di &#8220;non commerciale&#8221;, &#8220;trasparente&#8221; ed &#8220;opaco&#8221;.</p>
<p><strong>Trust non commerciale.</strong> Per &#8220;non commerciale&#8221; si intende un trust che non svolge attività di impresa, ai sensi dell&#8217;art.2195 del Codice Civile. In pratica non deve svolgere: <strong>a)</strong> un&#8217;attivita&#8217; industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. <strong>b)</strong> un&#8217;attivita&#8217; intermediaria nella circolazione dei beni. <strong>c)</strong> un&#8217;attivita&#8217; di trasporto per terra, per acqua o per aria. <strong>d)</strong> un&#8217;attivita&#8217; bancaria o assicurati.  <strong>e)</strong> altre attivita&#8217; ausiliarie delle precedenti. E&#8217; la tipologia di trust più comune, volta a perseguire interessi meritevoli di tutela: in ambito familiare, al fine di favorire i passaggi generazionali, per la tutela di soggetti deboli, di collezioni artistiche, ecc&#8230;</p>
<p><strong>Trust trasparente.</strong> Per trust trasparente, si intende un trust che attribuisce il reddito direttamente ai beneficiari individuati. Questo indipendentemente dal fatto che il reddito sia stato effettivamente distribuito. Per tale motivo, la tassazione avviene in capo ad essi per trasparenza (Art.73 c.2 D.Lgs 917/86). In questo caso, che il trust risieda in Italia o all&#8217;estero, non assume importanza, dal momento che la tassazione avverrà sempre in capo al beneficiario individuato. Il reddito é imputato per competenza economica e tassato secondo le aliquote personali del beneficiario.</p>
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<p><strong>Trust opaco.</strong> Per contro, qualora ci si trovi in presenza di un trust opaco, le cose cambiano radicalmente. In questo caso i beneficiari, non sono individuati e la tassazione si effettua in capo al trust stesso. La tassazione dei redditi avverrà nel paese di residenza del Trust e i beneficiari li riceveranno senza dovere più nulla al fisco. L&#8217;erogazione é fatta a discrezione del trustee. Questo in linea generale, poi é evidente che, qualora un trust residente all&#8217;estero consegua dei redditi in Italia, questi verranno tassati anche nel nostro paese.</p>
<p><strong>Crediti per imposte estere.</strong> Come sappiamo determinate tipologie di reddito, conseguite da trust non residenti, vengono tassate nei paesi dove sono state conseguite. Successivamente i ricavi verranno distribuiti ai beneficiari.  In caso di<strong> trust opachi</strong>, la questione dei crediti per imposte estere sostenute in via definitiva, non assume rilievo per i beneficiari italiani. Tali crediti, restano in capo al trust che li ha sostenuti. Diverso é il caso per i <strong>trust trasparenti</strong> i quali, distribuiscono direttamente i redditi in capo ai beneficiari. Il credito di imposta, si trasmette verso di questi, allo stesso modo.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Ricapitolando: la tassazione in Italia dei trust non residenti. Le imposte dirette.</strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Visto quanto premesso, il trust non residente viene tassato nel paese dove ha la sede. Per i redditi conseguiti in Italia, subisce la tassazione anche nel nostro paese come ente non commerciale, ai sensi dell&#8217;art.143 del Tuir (salvo riportare all&#8217;estero crediti di imposta).  Pertanto é assoggettato agli obblighi dichiarativi tipici dei trust residenti (Unico Enc), limitatamente a quanto conseguito localmente ed é soggetto passivo Ires (Art.73 c.1 Tuir &#8211; trust opachi).</p>
<p>Nel caso in cui il trust sia fiscalmente trasparente e i beneficiari individuati, i redditi conseguiti in Italia, sono imputati ai beneficiari residenti in proporzione alle quote di partecipazione. Altrimenti, l&#8217;imputazione é fatta secondo altre disposizioni contenute nell&#8217;atto istitutivo, in altri atti o, in difetto in parti uguali. I redditi attribuiti assumeranno la natura di redditi di capitale, ai sensi dell&#8217;art.44 C.1 del Tuir e saranno sottoposti ad Irpef.</p>
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<div><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/__trashed/">Per chi é beneficiario di trust non residenti si veda anche: &#8220;Il monitoraggio fiscale dei beni all&#8217;estero&#8221;</a></div>
</div>
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<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Trust non residenti, con sede in paesi a fiscalità privilegiata. Gli effetti nei confronti dei beneficiari italiani.<br /></strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Un&#8217;eccezione alle regole sopra citate, la fanno i trust con sede in paesi a fiscalità privilegiata. In particolare i trust fiscalmente &#8220;opachi&#8221; che, come abbiamo detto, liquidano le imposte in capo a loro stessi e non in capo ai beneficiari finali. Nel caso in cui questi abbiano sede in &#8220;paradisi fiscali&#8221;, l&#8217;articolo 44 del Tuir li assimila ai trasparenti, facendo assumere alle loro erogazioni, rilevanza reddituale in capo ai beneficiari italiani, secondo il principio di cassa.</p>
<p>Ricordiamo che, al fine dell&#8217;individuazione di un paese a fiscalità privilegiata, oltre ad un elenco di stati di cui al DM 4 maggio 1999, verso i quali il semplice trasferimento del contribuente fa scattare la presunzione di residenza ai sensi dell&#8217;Art.2 c.2 del TUIR, prevale il criterio secondo il quale l&#8217;applicazione di una tassazione inferiore al 50% di quella italiana da parte dello stato straniero, fa considerare sempre imponibile in Italia il reddito erogato dal trust opaco.</p>
<p>Tale disciplina si estende anche agli istituti esteri che, pur non adottando la denominazione formale di trust, ne presentano nei fatti le caratteristiche.</p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>La tassazione in Italia dei trust non residenti, le imposte indirette e locali.<br /></strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Le imposte indirette sono quelle che, ai sensi della circolare 34E del 2022, avevano subito i maggiori stravolgimenti. Non era infatti più possibile liquidare l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni al momento della dotazione del trust. Queste dovevano essere corrisposte soltanto nel momento dell&#8217;assegnazione dei patrimonio ai beneficiari, con le franchigie e le aliquote applicabili in quella circostanza. <strong>La possibilità é stata riammessa, seppure con modifiche,a seguito dell&#8217;approvazione del D.Lgs 139/2024 (Art.1 c.3). </strong>Tuttavia, come ricorda la stessa Circolare, essendo il trust non residente, affiché possa applicarsi l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni,  devono sussistere i relativi presupposti di legge.</p>
<p><strong>Gli atti di conferimento.</strong> Per gli atti di conferimento, di beni immobili presenti in Italia, verso un trust con sede estera, l&#8217;imposta da applicare sarà quella di registro in misura fissa. Lo stesso vale per le imposte ipotecaria e catastale, in relazione alle altre formalità e le volture catastali.</p>
<p><strong>Gli atti di assegnazione del patrimonio.</strong> Solo in un momento successivo, quello dell&#8217;effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari, sarà applicata l&#8217;imposta sulle successioni  e donazioni. Questo come già detto, solo in presenza dei relativi presupposti (Circolare 34E del 2022). Qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio erogati da un trust estero verso beneficiari residenti, l&#8217;art.45 c.4-quater del Tuir, prevede che tutto venga considerato reddito.</p>
<p><strong>Imposte locali.</strong> Concludiamo ricordando che, in presenza di beni beni immobili detenuti in Italia, il trust estero deve sostenere l&#8217;IMU e la TARI. Soggiacerà anche agli obblighi dichiarativi connessi. </p>
<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><em><strong>Trust non residenti. Obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai titolari effettivi.</strong></em></blockquote>
</blockquote>
<p>Concludiamo con gli adempimenti che i beneficiari residenti in Italia, devono effettuare in presenza di un trust non residente. I titolari effettivi, sono tenuti alla compilazione del quadro Rw della dichiarazione dei redditi, qualora vi siano attività estere, che siano ad essi riconducibili. Questo, nonostante esse siano intestate ad un trust o ad altro ente che abbia simili connotazioni. </p>
<p>La norma infatti, (Art.4 DL 167/90) oltre che verso i possessori diretti degli investimenti all&#8217;estero e attività finanziarie sucettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevede l&#8217;obbligo dichiarativo anche per coloro che pur non essendo possessori diretti, ne sono tuttavia titolari effettivi. Tra essi ricadono anche i beneficiari del trust se individuati o facilmente individuabili, all&#8217;interno dell&#8217;atto istitutivo o anche da altri documenti.</p>
<p><strong>Sanzioni per omessa compilazione del quadro Rw.</strong>  Giova ricordare che, l&#8217; omessa o l’errata compilazione del quadro Rw, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui gli investimenti fossero stati detenuti in un paese a fiscalità privilegiata, la sanzione aumenta dal 6 e al 30 per cento. </p>
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<p><em>In materia di tassazione di trust, nazionali ed esteri (inclusa la compilazione del quadro Rw), i nostri professionisti forniscono assistenza completa, anche per quanto riguarda la redazione di atti istitutivi e di conferimento di beni. Svolgiamo attività di trustee in Italia e all&#8217;estero.</em></p>
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO E FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI ALL'ESTERO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Holding é uno strumento oggi molto utilizzato per la protezione del patrimonio e la pianificazione in sede successoria. Interessanti sono i risvolti fiscali, finanziari e quelli legati all&#8217;internazionalizzazione dell&#8217;impresa. La Soparfi lussemburghese. di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista. Che cosa é una Holding. La holding, é una società che in Italia assume generalmente la veste...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">LA HOLDING, CHE COSA E&#8217;, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading"><em>La Holding é uno strumento oggi molto utilizzato per la protezione del patrimonio e la pianificazione in sede successoria. Interessanti sono i risvolti fiscali, finanziari e quelli legati all&#8217;internazionalizzazione dell&#8217;impresa.</em> La Soparfi lussemburghese.</h5>



<p><em>di<strong> Enrico Bartoccioni</strong>, Dottore Commercialista.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><em>Che cosa é una Holding.</em></h3>



<p>La holding, é una società che in Italia assume generalmente la veste di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e Società Semplice. Essa é preposta a detenere quote o azioni di altre società, dette controllate. Operativamente può avere differenti connotazioni. Le più comuni sono le holding titolari solo di partecipazioni societarie e le holding a carattere &#8220;misto&#8221;, ovvero quelle che posseggono partecipazioni e svolgono anche attività commerciale.</p>



<p>Nel detenere le partecipazioni o quote, la società Holding esercita una funzione di direzione e di gestione del capitale. Affinché si possa parlare di <strong>holding company</strong>, questa deve esercitare &#8220;il controllo&#8221; sulle partecipate, ai sensi dell&#8217;art.2359 del Codice Civile.</p>



<p>Dal punto di vista del nostro diritto tributario (art.162 bis TUIR), la holding é quella società (diversa dagli intermediari finanziari) che esercita in via prevalente l&#8217;attività di assunzione di partecipazioni, nel cui bilancio queste superino il 50% del totale dell&#8217;attivo patrimoniale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">A che <em>cosa può servire una Holding.</em></h3>



<p>Andando nei dettagli, le numerose ragioni per le quali può essere utile costituire una holding, possono essere riassunte nei seguenti punti:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Fornire un governo unitario al gruppo</strong>. Ciò consente di dirigere, indirizzare e coordinare le attività delle società operative. La holding interviene nella vita delle controllate ad esempio promuovendo aumenti di capitale, partecipando alla nomina degli amministratori o indirizzando le politiche di assunzione. Oltre alla direzione, può esercitare tutta una serie di attività nei confronti delle partecipate, detenendo liquidità, immobili, marchi e brevetti, erogando servizi amministrativi, locando loro gli stessi beni di cui é proprietaria, fino a prestare denaro. Altra importante funzione é quella di riportare gli eventuali conflitti infra gruppo, nell&#8217;ambito del suo consiglio di amministrazione, ben lontano dalla gestione ordinaria delle partecipate. La holding assume notevole importanza, anche qualora vi sia un <em><strong>trust</strong></em> a tutela delle partecipazioni di alcuni soci. In questi casi é auspicabile che questo detenga le quote nella capogruppo, piuttosto che nelle altre società, vista la natura &#8220;conservativa&#8221; dell&#8217;istituto, il cui trustee potrebbe assumere una posizione alquanto &#8220;frenante&#8221; nelle quotidiane scelte da compiere.</li>
<li><strong>Ottenere una limitazione del rischio di impresa.</strong> Con la costituzione di un gruppo e la suddivisione delle varie attività tra le controllate, si evita che l&#8217;andamento negativo di una di queste, comprometta quello delle altre. Inoltre, mediante procedure come lo spin <strong><em>off immobiliare</em></strong>, che consentono di scoporare gli immobili dalla società operativa, si ricollocano questi ultimi nella società madre, mettendoli relativamente al riparo dalle incertezze della gestione ordinaria.</li>
<li><strong>Gestire meglio il passaggio generazionale.</strong> La holding é inoltre raccomandabile se, le società in questione, sono imprese nate con compagini sociali ristrette, in cui risultano fondamentali le qualità personali dei singoli soci. In effetti , venendo a mancare uno di essi, i superstiti potrebbero non essere favorevoli all&#8217;ingresso di soggetti privi delle qualità necessarie. Per contro, anche un&#8217;eventuale litigiosità degli stessi eredi potrebbe mettere in pericolo la stessa continuità aziendale. In entrambi i casi, l&#8217;utilizzo di questa particolare tipologia sociale, magari associata ad un<em><strong> trust</strong></em>, può fornire delle utili soluzioni per prevenire i contrasti.</li>
<li><strong>Conseguire vantaggi finanziari.</strong> La holding assolve a due principali funzioni in materia finanziaria verso le partecipate. La prima é quella di prestare garanzie presso gli istituti di credito, al fine di far loro ottenere liquidità o comunque di fornire un&#8217;immagine di &#8220;solidità&#8221; di fronte agli istituti bancari. La seconda, sicuramente più garantista per la società controllante, é quella di fungere da salvadanaio per le imprese figlie, mediante contratti di finanziamento inter societari o di conto corrente inter societario, detti anche di <strong><em>cash pooling</em></strong>. Questi ultimi, di tipologia atipica, consentono di trasferire nel conto della società capogruppo, i saldi attivi di quelli delle controllate, permettendo al gruppo di compensare le posizioni passive di alcune società con quelle attive di altre. Si razionalizzerà così la finanza infragruppo, ottenendo un concreto risparmio sugli oneri bancari.</li>
<li><strong>Godere di vantaggi fiscali.</strong> Il primo di questi é senza dubbio il <strong><em>&#8220;Consolidato fiscale&#8221;</em></strong> (Art.117 Tuir), mediante il quale si pagano le imposte su una sola base imponibile frutto della somma algebrica dei risultati economici di tutte le partecipate, potendo così compensare utili e perdite fiscali. Il secondo é &#8220;<strong><em>l&#8217;IVA di gruppo</em></strong>&#8221; (Art.73 co.3 DPR 633/72), grazie al quale l&#8217;imposta sul valore aggiunto viene liquidata in maniera unitaria, come prodotto della compensazione di tutti i risultati delle liquidazioni iva delle società partecipate. Il terzo vantaggio é conseguibile in caso di vendita di partecipazioni. Il gruppo, (se rientrante nelle previsioni dell&#8217;art.87 Tuir), potrà godere della &#8220;<strong><em>Partecipation Exemption</em></strong>&#8220;, la cosiddetta PEX, per cui le imposte verranno pagate solo sul 5% della plusvalenza generata dalla cessione. Infine, non si può tralasciare la <strong><em>&#8220;Direttiva madre-figlia&#8221; </em></strong>(90/435/CEE e 2003/123/CE), valevole per le società di capitali, secondo la quale, gli utili distribuiti da una controllata operante in uno stato europeo a una holding capogruppo con sede in un&#8217;altro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Questo assume grande rilevanza, soprattutto in sede di pianificazione fiscale e di internazionalizzazione di un gruppo di società, come vedremo meglio in seguito.</li>
</ol>
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<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Hai bisogno di una consulenza per costituire una holding italiana o estera? Contatta i nostri professionisti.</a></p>


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<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>La Ho</em>lding risultante da uno spin off immobiliare, può rappresentare un&#8217;ottima opportunità per mettere al riparo gli immobili di impresa dalle avversità del mercato</strong></p>
</blockquote>



<p><strong><em>Lo spin off immobiliare</em></strong>, é un’operazione di scissione, mediante la quale una parte del patrimonio di un’impresa, quello immobiliare, viene scorporato e ricollocato in un’altra società. Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono le partecipazioni nella nuova società. </p>



<p>A differenza dello spin off immobiliare classico, in cui la società generata dall&#8217;operazione non ha collegamenti con l&#8217;originaria, in questo caso, i soci di quest&#8217;ultima conferiscono le loro quote nella nuova società, facendola divenire di fatto una holding.</p>



<p>In questo caso, i vantaggi sarebbero molteplici, dal momento che, come si é detto in precedenza, si metterebbe al sicuro il patrimonio immobiliare, separandolo dai rischi di impresa. Si allontanerebbero, pur tutelandoli, alcuni soci che erano di ostacolo dalla gestione operativa della società, a tutto vantaggio dell’andamento dell’attività.</p>



<p>La società holding, potrebbe fungere da garante, in occasione di acquisizione di finanziamenti da parte della controllata operativa o finanziare la controllata. Inoltre, il gruppo potrebbe godere di alcuni dei benefici fiscali descritti in precedenza.</p>



<p>Per saperne di più, sull&#8217;argomento, vai all&#8217;articolo:</p>



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</div>


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<p>&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>L&#8217;utilizzo combinato dell&#8217;istituto della Holding con quello della Società Semplice, fornisce validi mezzi, al fine di mettere al sicuro l&#8217;attività di famiglia</em>.</strong></p>
</blockquote>



<p><strong><em>La holding società semplice.</em></strong> Qualora si voglia detenere delle quote sociali ed impedire che una terza persona possa pignorare le stesse, magari subentrando all&#8217;interno della compagine o delle compagini sociali, é particolarmente indicata la costituzione di una società di persone e farle assumere il ruolo di holding.</p>



<p>Come é noto, in queste tipologie sociali, i rapporti tra i soci sono caratterizzati dall&#8217;intuitu personae e le qualità personali dei soci, assumono rilevanza fondamentale. Pertanto, un socio non può alienare la sua quota senza il consenso degli altri soci né, in caso di morte di uno di questi, l&#8217;erede del de cuius, può subentrare senza il benestare di tutti i partecipanti.</p>



<p>In caso di proprietà a base molto ristretta, risulta sicuramente l&#8217;ideale, per mantenere inalterata nel tempo la titolarità dell&#8217;attività &#8220;di famiglia&#8221; .</p>



<p>In quest&#8217;ottica, la <em><strong>Società Semplice</strong></em> viene sovente impiegata come capogruppo, per detenere partecipazioni, proprio perché, essendo una società di persone, gode dei benefici appena citati, presentando ulteriori vantaggi nella gestione, quali l&#8217;assenza di obbligo di tenuta della contabilità, una pubblicità molto limitata presso la Sezione Speciale del Registro delle Imprese, una fiscalità relativamente semplice, l&#8217;assenza di un capitale sociale&#8230;</p>



<p>Per una panoramica completa,</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/societa-semplice-la-holding-di-famiglia/">Leggi l&#8217;articolo dedicato: &#8220;Società semplice, la holding di famiglia&#8221;</a></div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex"></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>La holding residente all&#8217;estero, conferisce vantaggi nel processo di internazionalizzazione della propria impresa e </em></strong><em><strong>per la protezione dai rischi, rappresentati dal paese di origine.</strong></em></p>
</blockquote>



<p>I più comuni vantaggi portati dall&#8217;internazionalizzazione sono senz&#8217;altro rappresentati da un ampiamento dei mercati, da un incremento della clientela e una sua maggior diversificazione. Seguono poi la possibilità di effettuare economie di scala, acquistare merci e materie prime a costi inferiori, eliminare la stagionalità, accedere a nuove tecnologie, facendo acquisire maggior valore e autorevolezza al proprio marchio. Il processo da intraprendere, é sicuramente complesso e dà i suoi positivi effetti, a medio-lungo termine.</p>



<p>Negli ultimi tempi, é diventato di grade attualità anche il tema del <em><strong>&#8220;rischio paese&#8221;</strong></em>, date le condizioni delle finanze pubbliche italiane, che inducono i vari governi a mutare continuamente le norme tributarie, tutte incentrate a &#8220;far cassa&#8221; in particolare a scapito delle attività economiche e del patrimonio. E&#8217;indubbio che, trasferire la sede della holding in un paese in migliori condizioni, riduce notevolmente questo pericolo, consentendo agli amministratori di fare piani a lungo termine e non vivere alla giornata. <em><strong>L&#8217;immutabilità nel tempo delle norme civili e tributarie</strong></em>, é sicuramente uno dei più importanti motivi per optare a favore di uno stato, piuttosto che di un&#8217;altro.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><em>Quale paese scegliere.</em></strong></h3>



<p>Di certo é conveniente trasferirsi nell&#8217;ambito dell&#8217;<strong><em>Unione Europea</em></strong>, al fine di godere dei benefici del mercato unico e fugare i dubbi legali, generati dal trasferimento in stati diversi, che possono venir considerati paradisi fiscali dalla nostra Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Ricordiamo che gli elementi a favore di un trasferimento all&#8217;interno della UE sono:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>La libertà di stabilimento</strong> sancita dal trattato di Maastricht, che prevede la libera circolazione dei cittadini, dei beni, dei servizi e dei capitali;</li>
<li><strong>Il principio di continuità giuridica</strong>, per il quale, senza che avvengano procedure di scioglimento o di liquidazione, una società controllante può trasferirsi in un&#8217;altro stato membro dell&#8217;UE.</li>
<li><strong>Le convenzioni contro le doppie imposizioni</strong>, stipulate tra i paesi membri al fine di evitare che redditi e capitali dei cittadini residenti scontino più volte le stesse imposte, conferendo certezza in merito a possibili comportamenti elusivi o evasivi.</li>
<li><strong>Norme quali la Direttiva Madre-Figlia</strong>, (90/435/CEE e 2003/123/CE), per la quale, gli utili distribuiti da una controllata operante in uno stato europeo a una holding capogruppo con sede in un&#8217;altro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Il <em>Granducato di Lussemburgo.</em></h3>



<p>Uno dei paesi più gettonati é sicuramente <strong><em>il Lussemburgo</em></strong>, grazie a vari fattori: <strong>un’economia estremamente solida</strong> (è al primo posto nella classifica del prodotto interno lordo pro capite secondo il Fondo Monetario Internazionale), <strong>un ambiente poliglotta e multiculturale</strong> (quasi chiunque è almeno perfettamente trilingue, la maggioranza degli abitanti è straniera), <strong>una stabilità politica unica in Europa</strong> (che dà l’impressione di una giurisdizione “dormiente” da un punto di vista normativo, con conseguente possibilità di pianificare le operazioni guardando alle prossime generazioni), <strong>una posizione geografica strategica</strong>, incuneata tra le regioni più ricche d’Europa, nonché città principale della cd. “Grande Regione”.</p>



<p><strong><em>&#8220;La Grande Région&#8221;</em></strong> é un&#8217;area che comprende il Lussemburgo stesso, i lender tedeschi della Saar, della Renania-Palatinato, La regione francese dell&#8217;Alsazia e quella belga della Vallonia. In essa i rappresentanti delle varie entità politiche locali, hanno intessuto stretti rapporti di collaborazione in campo economico, finanziario e culturale, con un comitato di coordinamento che tiene riunioni regolari e viene presieduto a turno dagli esponenti politici delle varie comunità che ne fanno parte.</p>



<p>Collegamento tra l&#8217;area mediterranea e quella del nord Europa, abitata da circa 12 milioni di persone, la &#8220;Grande Regione&#8221; é attraversata dalle vie stradali e ferroviarie più importanti. Sede di numerosissime aziende e multinazionali, produce da sola circa il 2,5% del PIL europeo (dati 2017), rappresentando una delle zone più dinamiche del continente.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" class="wp-image-5493" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2021/08/bigstock-Luxembourg-City-Luxembourg-310843381-1024x683.jpg" alt="" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/08/bigstock-Luxembourg-City-Luxembourg-310843381-1024x683.jpg 1024w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/08/bigstock-Luxembourg-City-Luxembourg-310843381-300x200.jpg 300w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/08/bigstock-Luxembourg-City-Luxembourg-310843381-768x512.jpg 768w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/08/bigstock-Luxembourg-City-Luxembourg-310843381-1536x1024.jpg 1536w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/08/bigstock-Luxembourg-City-Luxembourg-310843381.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h4 class="wp-block-heading"> </h4>



<h3 class="wp-block-heading"><em>Alcuni aspetti fiscali da considerare. </em></h3>



<p>In occasione del trasferimento della holding in un paese estero, é bene tenere in considerazione alcuni aspetti fiscali che, se non valutati attentamente potrebbero avere pesanti conseguenze sul risultato dell&#8217;intera operazione.</p>



<p><strong><em>Le C.F.C. (Controlled Foreign Companies). </em></strong> Regolate dall&#8217;art.167 del TUIR, le controllate estere, non appartenenti all&#8217;Unione Europea, subiscono una tassazione per trasparenza, qualora il livello di imposizione ivi applicabile, risulti inferiore al 50% di quello a cui sarebbero sottoposte in Italia. In tal caso, i detentori residenti delle partecipazioni in oggetto, si vedranno imputati i redditi in proporzione alle quote rispettivamente detenute.</p>



<p><strong><em>La Exit Tax.</em></strong> Ai sensi dell&#8217;art.166 del TUIR, il trasferimento all&#8217;estero di una holding, é assoggettato ad imposizione in uscita, detta anche <strong>exit tax</strong>. I soggetti fiscalmente residenti in Italia, i quali trasferiscono all&#8217;estero la propria residenza fiscale oppure attività ad una loro stabile organizzazione situata all&#8217;estero vi sono sottoposti. Stessa cosa vale in caso di una loro incorporazione in una società non residente o di un&#8217;incorporazione di alcune loro parti oggetto di scissione.</p>





<p><strong><em>Il Transfer Price.</em></strong> In base all&#8217;art.110 del TUIR, le società operanti in paesi differenti ma appartenenti ad uno stesso gruppo, devono applicare tra di loro, prezzi di mercato per le cessioni di beni e prestazioni di servizi intercorrenti tra di loro. Ciò vale anche per l&#8217;attività finanziaria infragruppo. L&#8217;applicazione dei corretti prezzi, richiede attenzione e conoscenza delle linee guida OCSE e del D.M. 14.05.2018.</p>





<p><em><strong>L&#8217;esterovestizione. </strong></em>E&#8217; una costante, del nostro ordinamento tributario, l&#8217;onere da parte del contribuente di dimostrare che la collocazione della sede sociale all&#8217;estero, non sia stata fatta in maniera fittizzia, al solo fine di godere di un regime fiscale più favorevole. Ciò viene spesso ravvisato nella modalità di controllo della holding e dalla residenza dei componenti del consiglio di amministrazione.</p>



<p><strong><em>Il rimpatrio dei dividendi. </em></strong>Come é noto, l&#8217;art.3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, per i soggetti residenti, la tassazione di tutti i redditi prodotti, in Italia e all&#8217;Estero (su base mondiale). Se distribuiti e non lasciati all&#8217;interno della società, sono considerati redditi di capitale, ai sensi dell&#8217;art. 44 del TUIR. Su di essi verrà applicata una ritenuta in uscita da parte del paese estero (in base alla convenzione) e un&#8217;imposta del 26% in Italia.</p>


<hr class="wp-block-separator" />


<p><strong><em>Su queste ed altre problematiche, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. Affianchiamo il cliente nella predisposizione del progetto societario, nella redazione degli atti per portarlo a compimento, nelle stime e perizie per i beni patrimoniali mobiliari-immobiliari, inclusa la consulenza legale e tributaria in Italia e in Lussemburgo.</em></strong></p>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><em>La Soparfi lussemburghese.</em></strong></h3>



<p>Un particolare tipo di holding é la Soparfi, una società commerciale di diritto lussemburghese che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che intendono internazionalizzare la propria compagine aziendale usufruendo di importanti benefici:</p>



<p>a) detenere partecipazioni di società residenti e non residenti;<br />b) Sfruttare diritti di proprietà intellettuale;<br />c) Acquisire quote di società immobiliari o immobili;<br />d) Esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale.</p>



<p>Per l&#8217;attività di holding:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In conformità alla direttiva UE Madri-Figlie, la Soparfi gode del <strong>regime di esenzione </strong>per i<strong> dividendi</strong> ricevuti dalle società partecipate e per il<strong> capital gains</strong> sulla vendita di azioni.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Requisiti necessari </strong>per godere dell’esenzione <strong>sui dividendi</strong>, sono il possesso del 10% del capitale della partecipata o pari ad un valore di € 1.200.000. Per godere dell’esenzione <strong>sul capital gains</strong> <strong>sulla vendita di azioni</strong>,  è necessario possedere una fazione di capitale del 10% o pari ad € 6.000.000.Una ridotta tassazione, pur restando all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea e nel rispetto della normativa fiscale internazionale;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Inoltre, la partecipazione dovrà essere <strong>detenuta dalla holding per almeno</strong> 12 mesi, o vi dovrà essere un impegno a detenerla per un periodo equivalente.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Da notare che <strong>la società controllata</strong> che distribuisce dovrà essere in alternativa, <strong>a)</strong> Una società prevista dall’art.2 della Direttiva Madri-figlie 90/435/CEE,   <strong>b)</strong> Una società interamente tassabile costituita al di fuori della UE ma con sede in Lussemburgo;  <strong>c) </strong>Una società di capitali che non ha sede in Lussemburgo, ma che sia soggetta ad una tassa sul reddito di impresa di almeno il 10,5%, calcolata su una base imponibile determinata con criteri simili a quelli lussemburghesi</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Le spese inerenti la partecipazione</strong>, sono deducibili solo per la parte che supera il reddito esente della partecipazione in un determinato anno.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sono deducibili, le svalutazioni di valore</strong> relative ad una partecipazione che beneficia dell’esenzione, tuttavia l’importo di una plusvalenza esente verrà ridotto delle spese relative alla partecipazione, che hanno ridotto il reddito imponibile della società.</li>
</ul>



<p>La Soparfi risulta molto efficace nelle strutture internazionali perché gode di un duplice beneficio: l’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione e le direttive fiscali europee. In base a queste ultime infatti, essa è esente dalle ritenute sui dividendi distribuiti dalle partecipate e dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Queste esenzioni, combinate con le convenzioni contro la doppia imposizione, fanno della Soparfi un&#8217;istituto giuridico molto interessante, capace di rispondere alle più svariate esigenze, in occasione dell&#8217;internazionalizzazione di un gruppo.</p>



<p>Per saperne di più, vai all&#8217;articolo:</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/blog/soparfi-la-societa-lussemburghese-in-cui-semplicita-di-gestione-e-versatilita-si-fondono-con-interessanti-vantaggi-fiscali/">Soparfi – La società lussemburghese, in cui semplicità di gestione e versatilità, si fondono con importanti vantaggi fiscali.</a></div>
</div>


<hr class="wp-block-separator" />





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			</item>
		<item>
		<title>LO SPIN OFF IMMOBILIARE. HAI MAI PENSATO DI SCORPORARE GLI IMMOBILI DALLA TUA IMPRESA?</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 11:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tutelepatrimoniali.it/blog/?p=5488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo spin off immobiliare: che cosa é. A che cosa serve. di Enrico Bartoccioni – Dottore Commercialista. Lo spin off immobiliare, é un’operazione di scissione, mediante la quale la parte immobiliare del patrimonio di un’impresa, viene scorporato e ricollocato in un’altra società. Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono partecipazioni della nuova...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;LO SPIN OFF IMMOBILIARE. HAI MAI PENSATO DI SCORPORARE GLI IMMOBILI DALLA TUA IMPRESA?&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/hai-mai-pensato-di-scorporare-gli-immobili-dalla-tua-impresa-lo-spin-off-immobiliare/">LO SPIN OFF IMMOBILIARE. HAI MAI PENSATO DI SCORPORARE GLI IMMOBILI DALLA TUA IMPRESA?</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Lo spin off immobiliare: che cosa é. A che cosa serve.</strong></h4>



<p><em>di <strong>Enrico Bartoccioni</strong> – Dottore Commercialista.</em></p>



<p>Lo spin off immobiliare, é un’operazione di scissione, mediante la quale la parte immobiliare del patrimonio di un’impresa, viene scorporato e ricollocato in un’altra società.</p>



<p>Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono partecipazioni della nuova società. E’ possibile anche che, invece di essere i soci a detenere le azioni o le quote, queste restino in capo all’impresa scissa.</p>



<p>Sebbene a prima vista un’operazione del genere, potrebbe sembrare dannosa, in quanto farebbe venir meno alcune garanzie fornite proprio dagli immobili, a volte può svolgere invece la funzione opposta.</p>



<p>In particolare, qualora sopraggiunga in azienda un terzo finanziatore, ad esempio un fondo di private equity, di norma interessato alla produzione e non al patrimonio immobiliare.</p>



<p>In parole povere consente di creare due attività distinte, quella commerciale tipica della società madre e quella della nuova società, che gestirebbe gli immobili.</p>



<p>Importante potrebbe risultare, nel caso in cui la società “madre” avesse in bilancio, oltre agli immobili, anche dei consistenti mutui, accesi per il loro acquisto. In questo caso l’operazione di “spin off” sarebbe d’aiuto al fine di alleggerirla dei debiti e permetterle di acquisire nuova liquidità con operazioni di ri-finanziamento.</p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/consulenza_tributaria.php">Hai bisogno di una consulenza in materia di imposte di spin off immobiliare? Contatta i nostri professionisti.</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/gli-strumenti-per-la-protezione-del-patrimonio-guida-completa/">Sull&#8217;argomento può essere utile l&#8217;articolo:  &#8220;Gli strumenti per la protezione del patrimonio. Guida completa&#8221;.</a></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><strong><em>L’utilizzo dello spin off immobiliare nei passaggi generazionali</em></strong><em>.</em></p>
</blockquote>
<!-- /wp:post-content -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Lo spin off si presta bene nel passaggio generazionale di azienda, al fine di consentire agli eredi più versatili di continuare a gestire il business di famiglia. Quelli che non lo desiderano o, meno dotati, potranno invece godere dei frutti dell’immobiliare risultante dalla scissione. Senza far torto a nessuno.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Inoltre contribuisce a salvaguardare il patrimonio immobiliare dal rischio di impresa, trasformando di fatto, la nuova società, in una cassaforte di famiglia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>I soci estromessi, potrebbero non perdere nemmeno la proprietà della società “madre”, qualora la newco, con intestati gli immobili, divenisse una holdig, terzo caso da sommare agli altri due descritti in precedenza.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Interessante é anche la situazione in cui siano i fondatori della società madre ad essere estromessi. Tipico é il caso del padre di famiglia che, per lasciare la società operativa ai figli, si intesta le quote di una nuova società a cui vengono trasferiti gli immobili nei quali la vecchia impresa è affittuaria.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><strong><em>L’eventuale trasformazione in Holding della nuova immobiliare.</em></strong></p>
</blockquote>
<!-- /wp:quote -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Come anticipato, é possibile altresì che, nella nuova società, una volta divenuta immobiliare, vengano conferite le quote della società “madre”, al fine di farla divenire una Holding. In questo caso, i vantaggi sarebbero molteplici:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul>
<li>Come si é detto, si metterebbe al sicuro il patrimonio immobiliare, separandolo dai rischi di impresa.</li>
<li>Si allontanerebbero, pur tutelandoli, alcuni soci che erano di ostacolo dalla gestione operativa della società, a tutto vantaggio dell’andamento dell’attività.</li>
<li>La società holding, potrebbe fungere da garante, in occasione di acquisizione di finanziamenti da parte della controllata operativa.</li>
<li>La società holding, potrebbe essa stessa, finanziare la controllata.</li>
</ul>
<!-- /wp:list --><hr class="wp-block-separator" /><!-- wp:paragraph -->
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/la-holding-sede-allestero/">Per maggiori informazioni vai all&#8217;articolo: &#8220;La holding, che cosa é, a che cosa serve. Sede estera. La Soparfi.&#8221;</a></p>
<p><a class="wp-block-button__link" href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/novita-in-materia-di-imposta-di-successione-e-donazione/">Sull&#8217;argomento passaggi generazionali, si legga: &#8220;Novità in materia di imposta di successione e donazione.&#8221;</a></p>
<div class="wp-block-buttons"><!-- /wp:paragraph --></div>
<!-- /wp:buttons --><hr class="wp-block-separator" />
<blockquote class="wp-block-quote">
<p><em><strong>Alcuni cenni fiscali sullo spin off immobiliare.</strong></em></p>
</blockquote>
<!-- /wp:quote -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>E’ necessario porre particolare attenzione al profilo fiscale, al fine di conseguire i non pochi benefici derivanti dallo spin off. Il tutto, senza incorrere nelle sanzioni della normativa anti elusiva.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>E&#8217;necessario evitare che si configuri un’operazione priva di sostanza economica, volta solo a realizzare un’idenbito vantaggio fiscale, nonostante le norme tributarie risultino formalmente rispettate.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Tuttavia, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR. I nuovi valori emersi nel patrimonio della società beneficiaria o in quella oggetto di scissione, non sono fiscalmente rilevanti. Questo anche in costanza di operazioni di trasformazione di cui all’ art.2500 del Codice Civile, in cui siano stati acquisiti in bilancio, beni rivalutati con perizie ai sensi degli artt. 2343 e 2465 C.C.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>In effetti, in occasione di operazioni del genere, può sovente essere necessario procedere a trasformazioni, ad esempio mutando la società operativa scissa, da società di persone in società di capitali.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Questi plusvalori, saranno sottoposti a tassazione, solo nei casi in cui escano dall’ambito dei beni di impresa. Lo saranno per: <strong>a)</strong> per assegnazione ai soci, <strong>b)</strong> per destinazioni ad altre finalità o <strong>c) </strong>quando siano ceduti a titolo oneroso. Rientra anche il caso in cui subiscano danneggiamenti e pertanto, il relativo risarcimento costituisca sopravvenienza imponibile, nella parte eccedente il valore originario.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>A monte della procedura di spin off immobiliare, vi é una delibera assembleare, mediante la quale i soci della società “madre” decidono la scissione. Questa deve concretizzarsi in un atto pubblico a cui parteciperanno i rappresentanti delle società coinvolte (scissa e scissionaria). Le imposte di <strong>registro, ipotecaria e catastale</strong>, verranno pagate in misura fissa.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Da notare che, fiscalmente, lo spinn off immobiliare consente un importante vantaggio in termini di deducibilità delle spese di manutenzione, in presenza di edifici datati bisognosi di interventi ed iscritti nei libri cespiti a valori storici non più attuali.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Come sappiamo, le spese di manutenzione, possono essere dedotte annualmente nei limiti del 5% del valore dei cespiti iscritti a bilancio. Con la cessione ad altra società e la presa in affitto dei locali, l’impresa operativa “madre”, potrà scaricare i costi, molto più celermente, in funzione della nuova durata del contratto di affitto.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>In sintesi lo Spin Off Immobiliare, é uno strumento molto versatile, in quanto si presta a soddisfare molteplici esigente e può essere applicato sia alle imprese di medio-grandi dimensioni, come alle più piccole.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:separator --><hr class="wp-block-separator" /><!-- /wp:separator -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><em>I nostri professionisti forniscono assistenza a 360° in questo genere di operazioni, nella redazione del progetto, nella predisposizione dei contratti necessari per portarle a compimento, incluse le stime degli immobili e la consulenza nel reperire i finanziamenti e i possibili contributi.</em></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:separator --><hr class="wp-block-separator" /><!-- /wp:separator -->

<!-- wp:buttons -->
<div class="wp-block-buttons"><!-- wp:button -->
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link" href="https://tutelepatrimoniali.it/pages/servizi_pass_gen.php">Per una panoramica completa sull&#8217;argomento successioni, visita la sezione: &#8220;Passaggi generazionali d&#8217;azienda&#8221;</a></div>
<!-- /wp:button --></div>
<!-- /wp:buttons -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. UN ISTITUTO DA TENERE D’OCCHIO.</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-fondo-interbancario-per-la-tutela-dei-depositi-un-istituto-da-tenere-docchio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-fondo-interbancario-per-la-tutela-dei-depositi-un-istituto-da-tenere-docchio</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Francesco Bartocci, Consulente Finanziario. E se poi la nostra banca fallisse? I depositi fino a 100.000 euro sarebbero effettivamente tutelati? Il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei depositi), istituito nel 1987, sotto la supervisione della Banca d’Italia, è un consorzio di diritto privato a cui aderiscono tutte le banche italiane e quelle extracomunitarie che...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/il-fondo-interbancario-per-la-tutela-dei-depositi-un-istituto-da-tenere-docchio/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. UN ISTITUTO DA TENERE D’OCCHIO.&#8221;</span> &#187;</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>di <strong>Francesco Bartocci</strong>, Consulente Finanziario.</em></p>



<p>E se poi la nostra banca fallisse? I depositi fino a 100.000 euro sarebbero effettivamente tutelati? Il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei depositi), istituito nel 1987, sotto la supervisione della Banca d’Italia, è un consorzio di diritto privato a cui aderiscono tutte le banche italiane e quelle extracomunitarie che hanno filiali nel nostro paese. Non vi aderiscono le Banche di Credito Cooperativo, le quali hanno un proprio Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>Chi e che cosa copre, il Fondo di Garanzia, in caso di dissesto bancario.</strong></em></p>
</blockquote>



<p>In teoria in caso di fallimento dell’Istituto di Credito, il FIDT offre una copertura fino a 100 mila euro verso ogni depositante. In caso di conti cointestati a due persone il limite raddoppia. Se poi nello stesso istituto vi è un conto cointestato a due persone e un altro intestato ad una sola di queste, il limite è sempre di euro 100 mila ciascuno. Pertanto, se il conto cointestato ammontasse ad euro 200mila e quello personale ammontasse ad euro 50mila, ad essere tutelati sarebbero comunque i risparmi fino alla soglia dei 100mila ciascuno. Quindi verrebbero rimborsati tutti i risparmi del conto cointestato (200mila) e resterebbero non tutelati i 50mila.<br /><br />La tutela avviene per banca, sicché se poi gli stessi risparmiatori sono intestatari di conti in altri istituti, questi verranno tutelati sempre sino alla soglia dei 100mila euro ad istituto. La parte eccedente, potrà essere inclusa nel Bail-in ed essere utilizzata per soddisfare i creditori.</p>



<p>Sono coperti i depositi in conto corrente, i conti di deposito (anche vincolati), i certificati di deposito, i libretti di risparmio e gli assegni circolari. Non sono coperte le carte di credito prepagate se sprovviste di IBAN. Non sono tutelate le azioni, le obbligazioni e i pronti conto termine emessi dalla banca.<br /><br />Nei fatti poi, in caso di insolvenza il Fondo si attiva da solo, entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca. In effetti, non è immediato. Storicamente è già intervenuto alcune volte, in occasione di sporadiche crisi bancarie.</p>


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</div>


<hr class="wp-block-separator" />


<p>&nbsp;</p>



<p>Storico degli inteventi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (dagli archivi del Fondo):</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="745" class="wp-image-4864" src="https://tutelepatrimoniali.it/blog/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-1024x745.jpg" alt="" srcset="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-1024x745.jpg 1024w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-300x218.jpg 300w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1-768x559.jpg 768w, https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2021/02/INTERVENTI-DEL-FONDO-1.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong><em>Nuovi sviluppi, alla luce delle recenti crisi bancarie e dell&#8217;epidemia di Covid-19.</em></strong></p>
</blockquote>



<p>Ci chiediamo però cosa succederebbe se dovesse intervenire a fronte di fallimenti diffusi ed importanti, anche in relazione alla recente situazione provocata dalla pandemia. E&#8217;noto che le insolvenze stanno aumentando, sia da parte delle imprese che dei privati.</p>



<p>Da notare che al 31 Dicembre 2020 il patrimonio netto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi era di € 1.571.454.057. Patrimonio, forse sufficiente per far fronte alle necessità ordinarie, ma difficilmente in grado di sopportare insolvenze concomitanti di più istituti di credito.</p>



<p>Le recenti perdite subite a seguito degli interventi per il salvataggio di Banca Carige e Banca Popolare di Bari (in particolare proprio per quest&#8217;ultima), ammontanti a circa 1,7 miliardi di euro, hanno fatto si che i consorziati mettessero un limite ai possibili impieghi del fondo.</p>



<p>Nel febbraio 2021, l&#8217;Assemblea straordinaria delle banche consorziate, ha apportato importanti modifiche allo Statuto, ed in particolare:</p>



<p><strong>a) Rispetto alla rischiosità delle Consorziate.</strong> Sono previste nuove metodologie al fine del monitoraggio dei profili di rischio degli istituti di credito aderenti e misure preventive per quelli che, per più periodi, eccedono le soglie di attenzione (Art.7).</p>



<p><strong>b) Relativamente alle regole di governance.</strong> E&#8217;stato introdotto, all&#8217;interno del Consiglio, un nuovo membro indipendente, con adeguata competenza in materia bancaria e finanziaria. Questo, non dovrà essere stato legato, nell&#8217;ultimo triennio, ad una banca consorziata o ad un&#8217;Autorità con competenze nel settore bancario o finanziario. Lo stesso dicasi per la figura del Presidente. Inoltre non sono ammessi come consiglieri, o se presenti decadranno, membri provenienti da banche oggetto di interventi di ristrutturazione. Il divieto vige per tutta la durata degli stessi. (Art.13 e 21).</p>



<p><strong>c) In relazione agli interventi preventivi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. </strong> Questi sono riformulati cercando di contemperare l&#8217;esigenza di effettuare interventi efficaci, senza compromettere eccessivamente le risorse del Fondo. I salvataggi potranno essere effettuati &#8220;.<em>..quando sussistano concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili che consentano la minimizzazione degli oneri per lo Schema volontario, tenuto conto delle alternative disponibili&#8230; </em>Che inoltre questi non superino <em>&#8220;… complessivamente, in ciascuno esercizio, l’importo determinato nella misura del 50% delle contribuzioni versate nell’anno precedente…&#8221;</em> (Art.35).</p>



<p>Anche alla luce di queste nuove limitazioni di intervento, si comprende che al giorno d&#8217;oggi, <strong>allocare i risparmi sui conti correnti, presenta comunque un certo rischio, </strong>evitabile qualora si depositino contanti od oro fisico presso le cassette di sicurezza dell&#8217;istituto di credito. In caso di liquidazione coatta, questi rimangono di proprietà del depositante e devono essergli restituiti. Questo, a prescindere che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sia capiente o meno.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em><strong>Detenere contanti, sarà l&#8217;unica forma sicura di risparmio, che ci metterà veramente al riparo dal Bail-in?</strong></em></p>
</blockquote>



<p>Ovviamente sono possibili forme di investimento alternative a quest&#8217;ultima soluzione, quasi altrettanto sicure ed esenti dai pericoli costituiti dal Bail-in. Da non dimenticare che, accanto a questo, un&#8217;altra minaccia potrebbe essere in agguato: <strong>l&#8217;inflazione</strong>, nei confronti della quale il denaro liquido non investito resterebbe senza difese.</p>



<p>Incrociando le ricerche ufficiali della BCE, si conclude che la quantità di contante in circolazione, detenuta come riserva di valore, ammonta a circa il 60% del totale, fuori e dentro l&#8217;Unione Europea. E&#8217;una cifra enorme.</p>



<p>Sebbene la valuta conservi ancora una funzione insostituibile, al fine di garantire i risparmiatori da possibili uscite dall&#8217;euro del proprio paese o da fallimenti bancari, ribadiamo che <strong>valide alternative non mancano</strong>, anche in grado di assicurare una redditività soddisfacente, nonostante questi tempi difficili.</p>



<p>&nbsp;</p>


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<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CONVERSAZIONE CON UN AGNOSTICO DEL TRUST</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/conversazione-con-un-agnostico-del-trust/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conversazione-con-un-agnostico-del-trust</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> Luxembourg, Citè Judiciaire Inviso ad una nomea nella migliore delle ipotesi non positiva, nella peggiore talora speciosa, i trusts, grazie soprattutto all&#8217;interpretazione della giurisprudenza, hanno avuto un successo enorme prestandosi alla protezione di situazioni non altrimenti tutelabili di tal guisa colmando lacune strutturali del diritto civile italiano. Si pensi, empiricamente, alla tutela dei soggetti svantaggiati,...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[




<p> <em>Luxembourg, Citè Judiciaire</em></p>



<p>Inviso ad una nomea nella migliore delle ipotesi non positiva, nella peggiore talora speciosa, i trusts, grazie soprattutto all&#8217;interpretazione della giurisprudenza, hanno avuto un successo enorme prestandosi alla protezione di situazioni non altrimenti tutelabili di tal guisa colmando lacune strutturali del diritto civile italiano.</p>



<p>Si pensi, empiricamente, alla tutela dei soggetti svantaggiati, alla protezione della famiglia di fatto, all&#8217;alternativa alle garanzie tipiche, alla funzione di patto di sindacato con tutela non obbligatoria ma reale e alla pianificazione del dopo di noi. Le ragioni dogmatiche del successo sono plurime; la spiegazione ultima, tuttavia, ha una costante: <strong>i trust proteggono una situazione meritevole di tutela meglio e più efficacemente di quanto non facciano gli istituti tipici perché valorizzano la libertà privata cui è demandato il compito di scegliere l’ordine delle priorità. </strong></p>



<p>Ed infatti i trust selezionano gli interessi meritevoli di tutela, nell&#8217;ambito delle gerarchie tipiche, e li proteggono meglio di quanto faccia o possa fare il nostro diritto interno perché è direttamente il privato a stabilire l&#8217;ordine dei valori</p>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<figure class="wp-block-pullquote alignleft" style="border-color: #313131;">
<blockquote>
<p><em> Perché interessarsi al trust anche per la regolamentazioni di situazioni puramente interne al nostro ordinamento </em></p>
</blockquote>
</figure>
</div></div>



<p>Se ci si immerge per un istante nella coeva trincea professionale dell’uso dei trust con funzione di private wealth management, non crea, in genere, alcuna difficoltà la comprensione delle ragioni che ne motivano l’impiego per beni detenuti all’estero. Non sorprende, dunque, la scelta di un imprenditore residente, per esempio, a Milano, il quale, con lo scopo di proteggere il proprio portafoglio e la propria famiglia, istituisca un trust, per esempio, in Nuova Zelanda con dei propri averi custoditi presso una grande banca privata, per esempio, in Lussemburgo. Lo schema, mutatis mutandis, può avere infinite variabili ma la sostanza non muta: si è optato per il trust in quanto si è riconosciuto allo strumento la capacità di offrire un’efficiente funzione di protezione del patrimonio attraverso un viatico internazionalmente noto che consente di semplificare e di rendere efficiente la propria presenza all’estero.</p>



<p>In questo senso, <strong>che il trust, istituto cardine del diritto di common law, sia uno strumento brillante, economico ed efficiente per la gestione e la messa in sicurezza di patrimoni e situazioni estere </strong>è cosa arcinota che non merita giustificazioni. Ed infatti la conclusione può essere inferta da una constatazione d’evidenza solare piuttosto elementare: avendo una cittadinanza nota ed allargata, a latere di altri vantaggi il trust, innanzitutto, semplifica. Perché, quale sia la giurisdizione, diversamente, per esempio, dalle società commerciali (rette da un diritto toto coelo diverso a seconda della nazionalità ha una struttura nota, cristallina, con delle differenze ma con delle architravi costanti, che abilita ad avere un passaporto riconosciuto quale sia il paese di riferimento. Certo esistono tante leggi regolatrici ma chi voglia capire un trust ha a disposizione alcune costanti che semplificano enormemente l’esegesi. Con una facilità di mobilità enorme tanto che il titolare sia uno straniero, quanto che sia un italiano residente in Italia.</p>



<p>Sin qui, si diceva, è tutto pacifico. <strong>Il problema, semmai, è la comprensione del perché ricorrere al trust </strong>per la regolamentazione di situazioni totalmente interne al nostro ordinamento in cui, apparentemente, si complica la realtà scomodando una figura alinea al nostro bagaglio. Ostano, segnatamente e principalmente, almeno quattro problemi (i primi due paventati dal neofita, gli ultimi due in genere accampati da chi già abbia una sufficiente padronanza della materia):</p>





<p><strong>a) Il trust, almeno prima facie, suscita un&#8217;immediata idiosincrasia </strong>evocando intenti più o meno latentemente elusivi, quando addirittura non palesemente fraudolenti, incompatibili con gli impieghi di normale interesse per una persona minimamente per bene o di un’entità seria (nella vulgata corrente spesso lo si dipinge come torbido rifugio per un certo sottobosco);</p>



<p>b) E comunque, quand’anche la nomea dell’istituto fosse positiva, non esistendo una disciplina interna di diritto italiano ed in lingua italiana il trust allontana subito i potenziali interessati chiedendosi il pratico di trincea perché dovrebbe investire il proprio tempo nella comprensione di un istituto alieno quando è nota l’ipertrofico numero degli istituti tipici disciplinati dal nostro diritto;</p>



<p>c) Terzo problema è il fatto che il trust in Italia sia stato caricato di attese e velleità messianiche oggettivamente insuscettibili di fausto conseguimento: nel senso che non c’è dubbio che, con un coefficiente statistico molto rilevante, al trust ci si avvicini spesso per eludere le ragioni dei creditori o dei legittimarî. E siccome il risultato è votato alla nemesi del diritto (visto che questi trust saranno in primis non riconoscibili in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aja in quanto non conformi alla legge regolatrice estera e comunque oggetto delle azioni di riduzione e revocatorie) alla fine l’interesse per l’istituto perde di mordente operativo/pratico.</p>



<p><strong>Più che altro, rispetto all’uso legittimo, ve n’è stata un’eterogenesi dei fini nel senso che il principale effetto che deriva dall’istituzione di un trust</strong> (la segregazione giuridica delle posizioni frutto del fatto che è impedita l’esecuzione di terzi – id est: i creditori – sui beni oggetto del trust)<strong> lungi dall’essere inteso, come dovrebbe essere, come mezzo di realizzazione del fine (la protezione di una situazione) è soventemente concepito quale di fatto unico movente per l’approccio allo strumento. </strong>Con la conseguenza che coloro che istituiscano un trust con l’unico scopo (quello reclamizzato dalla vulgata corrente) di eludere le ragioni di qualcuno si trovano poi a dover soccombere nei vari giudizi promossi da coloro che siano stati lesi.</p>



<p>d) Se le prime tre obiezioni sono scontate in chiunque, ve n’è una quarta che potrebbe aver cominciato a prendere albergo negli ultimi mesi e che potrebbe apparire più raffinata: nei primi mesi del 2015 hanno avuto amplissima eco in dottrina (con un risalto anche mediatico) alcuni precedenti giurisprudenziali di merito piuttosto perplessi, per usare un eufemismo, sul ricorso al trust.</p>



<p>Di qui, onde replicare all’impressione complessivamente e sostanzialmente negativa che il pratico potrebbe paventare avverso al trust, la necessità di motivare le risposte a due interrogativi: 1) perché il trust (domanda che ha il suo corollario nel perché la legittimità del trust) e 2) perché il trust in Italia (anche e soprattutto alla luce della coeva giurisprudenza in materia).</p>



<p>Per quanto sia paradossale, <strong>per essere estremamente concreti ed attuali nella contestazione di questa prima impressione, che speriamo di dimostrare essere fallace, partiamo da molto lontano</strong>. Leggiamo nelle Vite di Diogene Laerzio che Epicuro, morendo, occupandosi della redazione del proprio testamento, ebbe la preoccupazione di risolvere una difficile rigidità del diritto civile ateniese dell&#8217;epoca. Mi riferisco all&#8217;intestazione di un diritto reale ad un cittadino non ateniese (all&#8217;epoca proibita) e in particolare, alla problematica trasmissione ereditaria di un giardino ai propri discepoli, non ateniesi, volendo che lo stesso fosse perpetuamente destinato all’attività della propria scuola.</p>



<p>Semplifico perché la questione è cruciale: Epicuro vuole superare la rigidità giuridica che non gli consente l&#8217;intestazione ad un cittadino non ateniese di un bene immobile e, a latere, intende votare un giardino all&#8217;uso della propria scuola. Ma Epicuro, pure avendo un programma certamente meritevole di tutela da parte del proprio ordinamento, non trova, nel proprio coevo diritto, un istituto che serva al suo scopo. Ed è costretto, di tal guisa, a ricorrere all&#8217;intestazione fiduciaria (con ogni conseguente rischio in quanto Epicuro non ha modo di avere certezza della bontà dell&#8217; esecuzione del programma la cui esecuzione è rimessa all’ effimera buona fede, in alcun modo incoercibile, dei soggetti nominati): intesta dunque un bene a due allievi ateniesi, imponendogli la condizione che costoro donino il giardino all&#8217;allievo di Mileto che a sua volta ne farà l&#8217;uso che crede per la scuola.</p>



<p>Parto da Epicuro non certo per fare della filosofia:<strong> l&#8217;esempio fa capire in maniera efficace una situazione che seguita a rimanere senza soluzione </strong>ovvero, recte, la cui soluzione esiste (l’intestazione fiduciaria) ma non è coercitivamente tutelabile in caso di trasgressione dei doveri imposti; in questo senso <strong>il problema di Epicuro è assolutamente identico, mutatis mutandis, a quello che oggi avverte chiuque comprenda di essere titolare di una situazione che, per un motivo legittimo e meritevole di tutela, non può o non vuole svolgere.</strong></p>



<p>Sarò più concreto: nel problema della trasmissione del giardino, si collocano da un lato la rigidità giuridica del coevo diritto civile (che inibisce la libertà d&#8217;intestarlo a un non ateniese mentre Epicuro vuole che sia un allievo di Mileto a goderne) e, dall&#8217;altro, la difficoltà ad assicurare l&#8217;esecuzione del programma quando il soggetto di partenza non ci sarà più (Epicuro non sa se, post eius mortem, sarà data esecuzione fedele al suo programma di destinazione dell&#8217;immobile alla scuola).</p>



<p><strong>Sono gli stessi problemi, si badi, sperimentati dalla maggior parte dei clienti con cui vengo quotidianamente in contatto per l&#8217;istituzione di un trust. </strong></p>



<p>Penso, per esempio, al genitore del diversamente abile che intende votare la propria ricchezza alle necessità del soggetto svantaggiato e che è terrorizzato dai pericoli connessi ad una cattiva gestione del patrimonio familiare fatto dal fiduciario. Penso al genitore che voglia tutelare i nipoti dalla cattiva amministrazione del figlio che, per qualche ragione, si sa essere soggetto dissennato e capace di mandare alla rovina la ricchezza familiare. Penso al figlio che intenda tutelare i propri genitori nella loro senescenza e che sia preoccupato, per esempio, dall&#8217;ipotetica aggressione dei creditori dei propri beni che, invece, vorrebbe destinare per sempre all&#8217;utilità della propria famiglia. Penso, in genere, all&#8217;imprenditore che vuole che le proprie quote sociali siano perpetuamente votate all&#8217;utilità propria e della sua famiglia. Penso, altro esempio, ai soci che intendano creare un patto di sindacato e che sono preoccupati dal fatto che, utilizzando gli strumenti tradizionali, non hanno certezza nel caso in cui uno dei sindacanti voglia violare il patto.</p>



<p>Penso, con ancora maggiore efficacia, a chi voglia destinare il proprio patrimonio a finalità filantropiche e che sa bene quanto può essere disastroso affidarsi a figure tradizionali per le tantissime rigidità che informano gli istituti tradizionali. Penso ai vari fenomeni di garanzia (e l&#8217;antologia, in questa materia, contigua com&#8217;è al rapporto con i creditori nel suo complesso, è praticamente infinita). Penso, perché non si pensi che la casistica afferisca solo a una fenomenologia bagatellare del diritto legata a impieghi residuali per importanza, ai soci che vogliano munire di tutela reale (e non meramente obbligatoria) un patto di sindacato societario (certo realizzabile senza scomodare il trust ma non tutelabile se non con la forma della tutela meramente risarcitoria). Penso ai casi in cui si voglia pianificare una exit strategy da una società di capitali o alle varie problematiche connesse alla gestione di un conflitto d&#8217;interessi in cui si vuole dissociare l&#8217;amministrazione dal godimento di una rendita. Penso, in generale, a tutti quei soggetti che, per qualsivoglia legittima ragione, non possono o non vogliono essere titolari di una certa posizione giuridica soggettiva in quanto confidano nel fatto che la gestione da parte di un terzo sarebbe più efficiente magari perché l&#8217;intestazione metterebbe al riparo i beni dalla futura minaccia di un&#8217;esecuzione.</p>


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<p>Orbene l&#8217;antologia casistica potrebbe continuare all&#8217;infinito ma quello che conta è che in tutti questi casi abbiamo delle stigmate estrinseche identiche:</p>



<p>•<strong> Abbiamo un intento privato che e,̀ in astratto, all&#8217;evidenza meritevole di tutela da parte dell&#8217;ordinamento </strong>(ovvero, più semplicemente, abbiamo un programma da gestire con obiettivi non solo leciti ma, nella maggior parte dei casi, ragguardevoli sotto il profilo dell&#8217;utilità sociale);</p>



<p><strong>• Abbiamo delle rigidità del nostro diritto che compromettono la realizzazione in concreto delle finalità private inviso al fatto che le stesse sono pienamente meritevoli di tutela </strong>(basti considerare le difficoltà e i costi, per esempio, connessi all&#8217;istituzione di una fondazione o ai costi fiscali di una holding familiare. Oppure si pensi a chi abbia la possibilità d’istituire un patto di sindacato ma non si possa accontentare della sola tutela risarcitoria in caso di sua violazione. Ma si prenda in esame, talora, la problematica di ostacoli giuridici veri e propri quali quelli che inficiano la posizione di colui che voglia ripartire dopo un crac);</p>



<p>•<strong> Abbiamo un vuoto di tutela in quanto non esiste una tutela efficace ed efficiente che abortisca alla radice i rischi di un tradimento della posizione fiduciaria</strong> (non esiste certezza del fatto che il programma sia eseguito in perfetta sicurezza in quanto, tra l&#8217;altro, quei beni non sono segregati dall&#8217;esecuzione dei diritti dei terzi quali, per esempio, i creditori della persona che ha ricevuto quei beni.</p>



<p>Avremmo dunque bisogno di uno strumento:</p>



<p>• TRASPARENTE: sono tutte situazioni in cui c&#8217;è bisogno di TRASPARENZA dello strumento e della situazione creata, non si possono correre rischi ovvero non si tollerano equivoci essendo intenzione del privato creare una situazione limpida;</p>



<p>• EFFICIENTE: nel senso che deve trattarsi di uno strumento duttile, capace di adattarsi alle specificità della fattispecie tenendo conto di ciascuna sua peculiarità valorizzando ogni contingente precipua specificita;̀</p>



<p>• SICURO: non ci si possono permettere rischi; il programma deve essere rispettato con certezza impedendo delle cattive esecuzioni del programma ed eliminando rischi di qualsivoglia genere quanto all&#8217;infedeltà dell&#8217;esecutore.</p>



<p>Non voglio dire, perché sarei sciocco e tra l&#8217;altro non credibile, che nel nostro ordinamento faccia difetto un istituto capace di consentire efficacemente il perseguimento di un programma quando non si può o non si vuole fare da soli. Il lettore ha perfetta contezza di quanto numerosi potrebbero essere gli strumenti tradizionali.</p>



<p>Osservo, però, che non mi consta l&#8217;esistenza, nel nostro ordinamento, di uno strumento che sia, al contempo:</p>



<p>A. FLESSIBILE (ovvero capace di essere un abito sartoriale cucito sulle specificità della persona e del progetto da realizzare: penso, per esempio, alle innumerevoli rigidità del fondo patrimoniale);</p>



<p>B. SEMPLICE (molti degli strumenti ipoteticamente impiegabili sono enormemente complessi e costosi. Penso, per esempio, alla fondazione per un progetto filantropico. Penso, per quel che concerne i costi, alla costituzione di una holding familiare);</p>



<p>C. COMPLETAMENTE TRASPARENTE E AL CONTEMPO TOTALMENTE SICURO (l&#8217;esperienza insegna che molti di questi casi sono risolti attraverso il ricorso a strumenti poco limpidi ovvero, più precisamente, che poggiano le loro basi sull&#8217;opacità, sull&#8217;occultamento di quale sia il vero titolare).</p>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<figure class="wp-block-pullquote alignleft is-style-default">
<blockquote>
<p><em> Compreso che il trust è latore di una concreta utilità e che non ha caratteristiche aliene al nostro ordinamento, occorre comprendere cosa sia </em></p>
</blockquote>
</figure>
</div></div>



<p class="has-text-align-left">Innanzitutto: cos&#8217;è un trust? Un rapporto giuridico tra dei beni e dei soggetti. Un trust, concettualmente, èun rapporto giuridico in forza del quale dei diritti, per atto tra vivi o mortis causa, sono posti sotto il controllo di un trustee, il quale si obbliga ad amministrarli o:<strong> a)</strong> nell&#8217;interesse di coloro ai quali, al termine della durata del trust, dovranno essere trasferiti o <strong>b)</strong> per la realizzazione di uno scopo.</p>



<p class="has-text-align-left">Caratteristiche indefettibili per potersi dire essere in presenza di un trust sono:</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>1. La volontà di dar vita al trust</strong> da parte del disponente (colui che scrive il programma di destinazione dei beni determinando i compiti del trustee, disegnando i beneficiarî disciplinandone i poteri e i diritti);</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>2. l&#8217;attribuzione di un compito</strong>, da svolgere secondo un programma coercibile, al trustee in favore dell&#8217;interesse dei beneficiarî o per la realizzazione di uno scopo;</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>3. l&#8217;esistenza di un fondo vincolato</strong> alla realizzazione del compito (non esiste trust senza beni tenendo conto che qualsiasi tipo di bene può essere conferito);</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>4. l&#8217;appartenenza temporanea del fondo al trustee </strong>(il quale, durante la vita del trust, ne ha il controllo e la proprietà esercitandone l&#8217;amministrazione nei limiti posti dal programma e funzionalmente al perseguimento delle finalità codificate dall&#8217;atto istitutivo);</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>5. la segregazione</strong> <strong>del patrimonio</strong> rispetto a quello del trsutee, dei beneficiarî e del disponente (nel senso che lo stesso sarà separato da quello del trustee e dunque sarà insensibile alle sue vicende personali tanto da non esserci confusione con il patrimonio di alcuno dei soggetti coinvolti);</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>6. la presenza,</strong> questa in genere meramente eventuale ma importante perché è un’importante forma di garanzia per il Disponente, <strong>di un Guardiano </strong>nominato dal disponente per controllare il trustee, per vigilare sul suo operato, per dargli istruzioni dando indicazioni sui coevi desideri del disponente, anche potendo avere dei poteri di veto sul suo operato;</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>7. la limitazione del ruolo del disponente</strong> alla sola fase genetica: il disponente istituisce il trust e, tendenzialmente, esce immediatamente di scena scomparendo. Salvo delle eccezioni (per esempio il disponente potrebbe nominare trustee se stesso o potrebbe riservare a se stesso il ruolo di guardiano oppure ancora potrebbe prevedere a proprio favore la posizione di beneficiario del reddito del trust) una volta che lo ha istituto il disponente cessa ogni ruolo;</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>8. L &#8216;esistenza di rimedi</strong> <strong>in capo ai beneficiarî,</strong> o ad altri soggetti, contro il trustee (l&#8217;esercizio dei poteri essendo in ogni caso sindacabile vuoi dai beneficiarî vuoi dal soggetto, chiamato guardiano, disegnato dal disponente).</p>



<p class="has-text-align-left">Il trust, come noto, non solo è tradizionalmente alieno alla nostra cultura giuridica di derivazione romanistico-napoleonica ma anzi codifica una fenomenologia giuridica apparentemente sovversiva dei principî di stampo romanistico. Ed infatti, nel diritto civile, uno solo può essere il diritto reale pieno su un bene: nel senso che la proprietà, in linea di principio, appartiene ad un solo soggetto; potrà esistere una proprietà per quota sullo stesso bene ma non esiste (con la sola eccezione della multiproprietà che è però istituto assai recente) una proprietà multipla, e per l&#8217;intero, moltiplicata per vari soggetti.</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>È dunque utile, stando così le cose, comprendere il trust cercando di avvicinarlo per prossimità d&#8217;utilità sostanziale, pure con delle evidenti forzature, ai fenomeni giuridici che conosciamo avendo subito cura di precisare la valenza meramente scolastica del tentativo. Ogni tipo legale codifica un tipo sociale: nel senso che ogni istituto di diritto cristallizza, in una forma, un&#8217;istanza socialmente sentita. </strong>Indubbiamente il &#8220;tipo legale trust&#8221; intercetta una fenomenologia sociale ben nota anche nel diritto civile: alludo a quegli istituti, si pensi ad esempio al mandato fiduciario, che portano a distinguere la posizione dominicale sceverndola da quella beneficiaria e in virtù dei quali il bene appartiene ad un soggetto da quello che ne ritira l&#8217;utilità sostanziale.</p>



<p class="has-text-align-left">Perché un soggetto dovrebbe intestare la proprietà ad un terzo? L&#8217;ampio ricorso al mandato fiduciario, o alle società di comodo, rende evidente il buon fondamento di una certezza: esiste un&#8217;infinita antologia di casi in cui è opportuno, o più efficiente, che un bene appartenga ad un soggetto diverso dal suo titolare. Si pensi, a mo&#8217; d&#8217;esempio, a tre casi tipici:</p>



<p class="has-text-align-left"><strong>• Tizio</strong>, avendo un elevato rischio professionale (per esempio perché imprenditore o libero professionista), desidera che certi suoi beni siano messi al riparo dalle incognite della professione facendo in modo che non siano aggredibili da eventuali creditori rimanendo destinati all&#8217;uso proprio e dei propri familiari;</p>



<p class="has-text-align-left">• <strong>Caio</strong>, imprenditore, non ha eredi capaci di portare avanti la propria impresa. E vorrebbe che la stessa appartenesse ad un soggetto capace di proseguirla efficacemente nell&#8217;interesse proprio ma anche di quello della famiglia originaria dell&#8217;imprenditore che non ha la capacità o l&#8217;interesse di mandarla avanti;</p>



<p class="has-text-align-left">• <strong>Mevio</strong>, padre di un figlio svantaggiato, vorrebbe che il proprio patrimonio sia amministrato, dopo la sua morte, efficientemente a vantaggio della prole incapace di prendersene cura avendo garanzie che l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione non danno (giacché il tutore o il curatore incipienti non rispondono delle loro cattive gestioni).</p>



<p>In tutte le situazioni ora rapidamente sunteggiate, in cui <strong>è opportuno che la proprietà spetti ad un terzo diverso da colui che ne è il beneficiario, spesso si ricorre al mandato fiduciario: il titolare trasferisce ad un fiduciario i propri diritti su un bene affinché costui se ne intesti la proprietà e lo amministri in virtù del mandato conferitogli. </strong>Per esempio si acquista un immobile fornendo il necessario rapporto di provvista ad un parente (esempio tipico il coniuge) che se ne intesta la proprietà. Oppure si costituisce una società di comodo con mera funzione d&#8217;intestazione di un certo compendio. Oppure, se c&#8217;è il vincolo del matrimonio, si ricorre al fondo patrimoniale (la cui durata è però rimessa alla durata aleatoria del matrimonio). Con apparente efficienza.</p>



<p>Se non fosse che, a latere delle disastrose conseguenze fiscali che si possono avere nel caso delle società di comodo,<strong> infiniti eventi possono funestare l&#8217;efficacia mandato fiduciario: </strong>alcuni sono patologici (si pensi, per esempio, alla trasgressione dei doveri fiduciarî forieri di una tutela meramente obbligatoria e non reale) altri sono fisiologici (il fiduciario, prima o poi, muore con il rischio, tra l&#8217;altro, di confusione patrimoniale con i beni dell&#8217;erede). Ma soprattutto <strong>tutti questi rimedi poggiano su una fenomenologia giuridica che trae stura dall&#8217;assenza di un reale affidamento: non c&#8217;è, insomma, un programma trasparente coercibile anzi essendo gli istituti animati da un occultamento foriero di un&#8217;incertezza giuridica appunto in quanto non c&#8217;è un affidamento reale difendibile.</strong> Tant&#8217;è che il &#8220;mandato fiduciario&#8221; è immediatamente evocativo del concetto di &#8220;segreto fiduciairo&#8221; al punto che i due lemmi finiscono per formare un&#8217;endiadi inscindibile.</p>



<p>Per comprendere il trust occorre appunto prendere stura:</p>



<p>• da un lato da questa contiguità sostanziale con un &#8220;tipo sociale&#8221; identico a uno disciplinato anche dal diritto civile: nel senso che, quanto all&#8217;utilità operativa in concreto, in entrambi i casi esiste una ragione che rende opportuna la discrasia tra la posizione dominicale e quella beneficiaria geminante dal fatto che è bene che un diritto sia intestato ad un soggetto diverso dal fruitore;</p>



<p>• dall&#8217;altro dalla completa diversità del tipo legale: il trust, diversamente dal mandato fiduciario, poggia su un affidamento reale al trustee in virtù di un programma trasparente coercibile creatore di una vera posizione beneficiaria. Con conseguenze concrete d&#8217;immediata evidenza: nel negozio fiduciario l&#8217;attribuzione proprietaria è piena e la trasgressione dei limiti posti dal pactum fiduciae è rimessa alle conseguenze obbligatorie non generando però una tutela erga omnes (se il fiduciario cede il bene ad un terzo non c&#8217;è opponibilità del patto fiducairio al terzo). Tutt&#8217;altro nel caso del trust: qui non solo la segregazione è perfetta e piena (diversamente da quel che accade, per esempio, nel caso del fondo patrimoniale) ma soprattutto il beneficiario è ab origine investito di un&#8217;azione reale di recupero del bene.</p>



<p>Tanto per dire che è paradossale la sfiducia &#8211; che in effetti si constata frequentemente &#8211; che il cliente di diritto civile ha nel trust: è semplicemente parossistico che, nella nostra cultura, da sempre ci si avvalga di prestanome (esempio tipico l&#8217;intestazione a teste di legno o a parenti) senza avere alcuna tutela e si dubiti degli istituti che, invece, danno una tutela giuridica blindata.</p>



<figure class="wp-block-pullquote alignleft">
<blockquote>
<p>Perché è difficile, in Italia, capire i trust</p>
</blockquote>
</figure>



<p>Otto von Gierke, uno dei piùfamosi giuristi tedeschi di ogni tempo, apprendendo dal padre della storia del diritto inglese, Frederic William Maitland, la nozione di trust, ha lucidamente espresso la frustrata ed impotente condizione di ogni giurista di civil law dandoci una lezione accademica, e al contempo professionale, ad oggi insuperata in ordine a quale sia lo stato dell’arte del diritto civile continentale; con sdegno, infatti, professò che: “<strong>NON CAPIRÒ MAI QUESTO VOSTRO TRUST!”.</strong></p>



<p>La condizione del più grande dei giuristi tedeschi che, a seconda dei punti di vista, o confessava, oppure più plausibilmente si vantava, di non comprendere il trust (disprezzandolo con l’aggettivo “your trust”), è perfettamente identica a quella in cui versa, purtroppo, la stragrande maggioranza degli imprenditori e dei professionisti italiani: <strong>per noi operatori continentali è estremamente difficile comprendere perché si dovrebbe dare luogo ad una moltiplicazione apparente di diritti e di posizioni sullo stesso bene. </strong></p>



<p>All’uopo, si frappongono vari problemi:</p>



<p>• La stella polare della nostra cultura civilistica di stampo napoleonico – romanistico è adamantina nella scissione tra diritti reali e obbligazioni. <strong>Per noi non esistevano figure ibride: o un istituto afferisce alla proprietào al diritto delle obbligazioni.</strong> Se si è proprietari, lo si èper se stessi; ci èdifficile comprendere un istituto che non sta néda una parte (puro diritto di proprieta)̀ nédall’altra (diritto delle obbligazioni).</p>



<p>• <strong>Non siamo abituati a sentire invocato il concetto di fiducia e ancor meno a pensare che l&#8217;intestazione fiduciaria possa essere totalmente trasparente tanto da essere giuridicamente coercibile l&#8217;impegno fiduciario oggetto dell&#8217;affidamento.</strong> Siamo abituati ai prestanome, agli occultamenti del beneficiario effettivo ma siamo deficienti di un affidamento reale giuridicamente tutelabile. E dunque sottoponiamo il trust ad un&#8217;eterogenesi dei fini nel convincimento che debba esservi qualcosa di perverso per appagare la nostra mentalità subito ed ineluttabilmente evocativa di un obbligo di segretezza.</p>



<p>• Non capiamo come sia possibile che un bene possa essere immesso nella proprietàdi un terzo al fine di un progetto o per l’utilitàdi qualcuno; non comprendiamo come sia possibile l&#8217;affidamento trasparente di un nostro bene ad un terzo potendo confidare sul fatto che costui agirà effettivamente conformemente alle nostre decisioni. Insisto: ricorriamo a mezzi opachi con tranquillità ma non crediamo possibile una tutela efficiente e trasparente</p>



<p>• Non comprendiamo il fenomeno della segregazione patrimoniale totale: ed anzi sovvertiamo i termini. Nel trust la segregazione delle posizioni (per intenderci quella che impedisce che i beni rispondano dei debiti dei soggetti coinvolti) è il mezzo per tutelare l&#8217;effettivo conseguimento delle finalità volute dal disponente e non il fine in sé. Torniamo al caso di Epicuro: la tutela del fine (lasciare il giardino alla scuola) postula che gli eventi della vita di coloro che l&#8217;amministrino non si riverberino sul giardino. E dunque si tutela il bene rendendolo insensibile alle vicende personali segregandolo in modo che nessun creditore possa aggredirlo. Ebbene siamo incapaci di comprendere questa tutela del fine. Non riusciamo a non cogliere, in fondo, un’anima meno che elusiva nella costituzione del trust e per questo tramutiamo la garanzia che assicura il risultato nel fine dell&#8217;atto. E pensiamo che lo scopo del trust sia la frode dei creditori.</p>



<p>Il fatto è che, in Europa, abbiamo da molto tempo perso l’abitudine di cercare la Giustizia e, per questo, ci riesce estremamente difficile comprendere il trust.</p>



<figure class="wp-block-pullquote alignleft is-style-default">
<blockquote>
<p>Il diritto dei trust in briciole: cosa è e cosa non è trust</p>
</blockquote>
</figure>



<p>Come ho già detto in premessa, i trusts, prima facie, non suscitano alcuna simpatia evocando, nella migliore delle ipotesi, una complessità non esattamente decifrabile e, nella peggiore, una materia pruriginosa da cui ogni persona per bene dovrebbe guardarsi. Eppure i trusts si prestano ad un infinito numero di impieghi encomiabili, talora anche forieri di una giustizia sostanziale altrimenti non conseguibile: dalla tutela della famiglia a quella dell&#8217;efficienza della governance societaria. Un&#8217;antologia casistica amplissima accomunata dalla capacità di realizzare un&#8217;utilità condivisa abortendo i conflitti d&#8217;interesse garantendo la quadratura del cerchio in cui a ciascuno sia riconosciuto il suo.</p>



<p>Non è facile, stante il numero degli usi possibili e l&#8217;estraneità alla cultura di diritto civile, comprenderli ma tutti sono accomunati:</p>



<p>D. Dall&#8217;esigenza di proteggere una certa situazione segregando (ovvero, più semplicemente, &#8220;blindando&#8221;) un patrimonio per la realizzazione di uno scopo (Tizio istituisce un trust con funzione di garanzia per un proprio debito per evitare gli immobilismi di un&#8217;ipoteca) o per soddisfare l&#8217;interesse dei beneficiarî designati (Caio istituisce un trust per proteggere la propria famiglia);</p>



<p>E. Dall&#8217;attuazione del programma di tutela attraverso la &#8220;blindatura&#8221; del patrimonio mettendolo al riparo <strong>dagli incidenti che possono funestare l&#8217;aspettativa di fruizione da parte di un novero di beneficiari o dalla realizzazione di uno scopo. </strong></p>



<p>Il trust è il cardine del diritto anglosassone: in quella cultura nacque e si sviluppò per risolvere le criticità nella trasmissione della proprietà nel diritto feudale e per superare alcune rigidità nel sistema di amministrazione della Giustizia fondato sulla conformità ai precedenti giurisprudenziali.</p>



<p>Nella consapevolezza delle certezze tradizionalmente in voga in coloro che si avvicinano all&#8217;istituto, partiamo doverosamente dal premettere quello che il trust non è:</p>



<p>• <strong>Non è né uno strumento di evasione fiscale (ancorché possa arrecare dei vantaggi legittimi) né un mezzo per l&#8217;elusione dei diritti di qualcuno</strong> (in particolare non è uno strumento utilizzabile con successo per compromettere la soddisfazione dei diritti dei creditori o per ledere quelli dei legittimarî). Ed infatti, oltre che essere oggetto dei rimedi civilistici (tra cui l&#8217;azione revocatoria o quella di riduzione), <strong>per essere valido un trust deve essere conforme a&#8217; sensi della propria legge regolatrice</strong> (e non esiste alcuna legge al mondo che disciplini il trust non sanzionandone fini illeciti) e deve essere riconoscibile ai sensi della Convenzione dell&#8217;Aja (per cui deve spiegare di perseguire un programma meritevole di tutela motivando di avere precisi requisiti di rispetto delle norme imperative nazionali e dell&#8217;ordine pubblico);</p>



<p>• <strong>Non è un contatto, appartenendo ai diritti reali e non alle obbligazioni </strong>(con la conseguenza operativa per cui, per esempio, non è affetto dalle patologie tipiche dei contratti e non è risolvibile per mutuo consenso). Ed infatti il trust nasce e si sviluppa in Inghilterra in seno ai diritti reali non solo al di fuori del concetto civilistico di contratto ma proprio per sopperire ai problemi di coscienza (equity) creati dalla chiusura asfittica del sistema dei precedenti privi dei correttivi di diritto civile nelle patologie negoziali;</p>



<p>• Non è un una società e anzi &#8211; nonostante gli errori talora avallati anche dal legislatore tributario italiano &#8211; <strong>non è un ente e non ha personalità giuridica (dunque è del tutto priva di fondamento l&#8217;enfasi posta &#8220;al trust&#8221; quasi che questo fosse entificato in un soggetto); </strong></p>



<p>•Il trust &#8211; per quanto l&#8217;affermazione possa sembrare paradossale &#8211; non esiste: nel senso che <strong>non esiste un istituto inteso come negozio a causa tipica dovendosi in ogni caso parare di &#8220;trust per uno specifico impiego&#8221;</strong>. Ne consegue che, a voler essere rigorosi, ogni compendio dovrebbe essere specificamente relativizzato all&#8217;uso (esempio: spiegazione del trust per gestione di assetti societari, per la tutela dei soggetti svantaggiati, per la programmazione del dopo di noi, per la gestione di un progetto filantropico, per l&#8217;amministrazione di beni ecclesiastici, &#8230;).</p>



<p>Nel corso dei secoli, nonostante l&#8217;estrema diversificazione dei modelli causali, il trust non ha mai fatto venir meno la vocazione originaria: <strong>superare le rigidità dell&#8217;ordinamento consentendo al titolare di una situazione giuridica la selezione degli interessi (meritevoli di tutela secondo la valutazione dell&#8217;ordinamento) tutelandoli in un modo diverso rispetto a quel che farebbe il diritto. </strong></p>



<p>Lungi da quanto si potrebbe pensare, i Trusts, sia pure per secoli non conosciuti dal nostro ordinamento, e dunque apparentemente concepiti come qualcosa di lontano dalla nostra tradizione giuridica, <strong>sono intervenuti per innovare semplificando; </strong>laddove il diritto continentale ha complicato le soluzioni inventando una superfetazione di concettose previsioni ricche di approfondimenti dogmatici, ma spesso talmente complesse da ridursi a enormi complicazioni, <strong>i Trusts servono a semplificare, a rendere più sicura la vocazione di realizzare una certa finalità confidando sulla realizzazione da parte di un terzo. </strong></p>



<p>Contrariamente ad insinuazioni completamente prive di significato ed assolutamente erronee,<strong> i Trusts non hanno alcunché d&#8217;illecito;</strong> il problema è che spesso, purtroppo, in una cultura come la nostra, da sempre adusa alla simulazione e alla corruzione dei fini, sono usati da professionisti non consapevoli che li propongono come se l&#8217;effetto segregativo avesse insita qualche finalità illecita.</p>



<p>Il Trust, a seguito di una serie di passaggi normativi, pure non trovando (ancora e fortunatamente) una legge regolatrice in Italia, è oramai conosciuto anche dall&#8217;ordinamento giuridico italiano; a decorrere dal 1 gennaio 1992, infatti, a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con la legge 16 ottobre 1989 n.364, i Trusts trovano libero ingresso potendo esistere i cd. &#8220;Trusts meramente interni&#8221; intendendosi per tali quei Trusts che nulla hanno di straniero eccetto la legge applicabile.</p>



<figure class="wp-block-pullquote alignleft">
<blockquote class="has-text-color has-very-dark-gray-color">
<p>Perché sono nati i trust</p>
</blockquote>
</figure>



<p>Se si comprende perché, storicamente e sociologicamente, è nato il trust (ovvero se si va alla fonte della funzione economico sociale svolta) scompaiono molti degli equivoci e molte delle leggende nel corso del tempo inventate.</p>



<p>Dico subito che il trust, diversamente da quanto spesso sento dire, non ha nulla a che vedere con il fenomeno delle crociate: non esiste, a mia memoria, un solo precedente giurisprudenziale che giustifichi l&#8217;assunto, <em>ore rotundo</em> propugnato da più parti, che il trust fosse istituto dal cavaliere in partenza per la Terra Santa.</p>



<p>Il Trust è uno strumento di antica e nobile tradizione, storicamente sorto nelle corti vescovili nel sistema giuridico anglosassone dell&#8217;equità per risolvere dei problemi di coscienza. Mi riferisco alla soluzione delle difficoltà di trasmissione della proprietà nel diritto feudale (ovvero, più precisamente, per i problemi della trasmissione ereditaria delle concessioni regie del feudo) e, soprattutto, per superare alcune rigidità nel sistema giurisprudenziale dei precedenti (nel diritto civile del tempo l&#8217;amministrazione della Giustizia avveniva sussumendo la fattispecie concreta nel precedente giurisprudenziale con la conseguenza che il difetto di un precedente implicava l&#8217;impossibilità di tutelare il caso specifico)</p>



<p>In buona sostanza, andando in fondo alla questione, il trust nasce per un doppio problema di coscienza o, se più piace, per un doppio problema etico:</p>



<p>a) Innanzitutto c&#8217;è un problema etico della proprietà dei religiosi: un religioso che ha fatto voto di povertà, piuttosto che un Ordine religioso che abbia fatto voto di povertà, non può essere proprietario di un bene per un problema etico; occorre trovare uno strumento che consenta che l&#8217;Ordine tragga un&#8217;utilità del bene risolvendo il problema di coscienza per cui un Ordine non può essere proprietario del bene. Ma non può essere proprietario del bene anche in considerazione della poca sicurezza della proprietà privata individuale: occorre, infatti, che il bene del religioso non si confonda con la situazione personale perché, se così fosse, sarebbe rimesso alla sua vicenda successoria. Ecco allora che il trust consente di risolvere un problema di coscienza in quanto l&#8217;Ordine religioso non sarà proprietario nel proprio ma nell&#8217;altrui interesse per far in modo che i beni siano funzionalizzati ad un impiego eticamente accettabile. Soprattutto, i beni rimarranno affrancati dalle vicende successorie personali con conseguente tutela dell&#8217;ordine;</p>



<p>b) Ma c&#8217;è poi un problema etico collettivo. Se Tizio compra da Caio malamente, in quanto, per esempio, il contratto è annullabile, è un problema di coscienza il fatto che il Giudice sia privo di una formula che ripristini la situazione sostanziale (all&#8217;epoca non esisteva l&#8217;istituto dell&#8217;annullamento del contratto in quanto il diritto anglosassone non conosceva ancora il contratto). Nasce dunque il trust per rendere una soluzione etica ovvero, in buona sostanza, per superare il problema di coscienza che si pone nella vicenda di Tizio che rimanga privo di una tutela a fronte del suo contratto annullabile.</p>



<p><strong>Dunque la genesi del trust è di porsi al servizio dei problemi di coscienza.</strong> Nel corso dei secoli, dal loro nucleo di diritto &#8220;feudale&#8221; originario, i Trusts si sono sviluppati divenendo l&#8217;architrave del diritto moderno prestandosi a servire le finalità più eterogenee. Di fatto, a buon diritto si può dire che i Trusts riguardano oggi ogni settore della vita prestandosi alla tutela efficace ed alla efficiente realizzazione di qualsiasi progetto giuridicamente meritevole di protezione da parte dell&#8217;ordinamento. Se è vero che l&#8217;evoluzione è stata profondissima, non meno evidente è che immutata è rimasta la funzione: selezionare, e dunque proteggere, interessi meritevoli di tutela.</p>



<figure class="wp-block-pullquote alignleft">
<blockquote>
<p>A cosa servono i trusts in Italia</p>
</blockquote>
</figure>



<p><strong>Il problema dei trusts è, in buona sostanza, rappresentato dall&#8217;ignoranza e dalla difficoltà di comprenderne i meccanismi di funzionamento:</strong> molto si è fatto, nel corso degli ultimi anni, ma ancora insufficiente è la consapevolezza dell&#8217;ampiezza del novero delle situazioni in cui l&#8217;istituto potrebbe intervenire con grande utilità risolvendo problemi altrimenti difficili da risolvere. Occorre una rivoluzione culturale che traduca, in concreto, l&#8217;antologia delle possibili applicazioni.</p>



<p>Premesso che, quando si descrive l&#8217;utilità dell&#8217;istituto, occorre avere l&#8217;accortezza di considerare che non esiste il trust concepibile dogmaticamente in quanto tale dovendosi piuttosto parlare di trusts al plurale stante l&#8217;assenza di un unico modello causale (esistono tanti trusts quanti i possibili impieghi materiali immaginabili), possiamo comunque provare a tipizzare alcuni degli aspetti ricorrenti che connotano ogni trust.</p>



<p>Ogni trust assicura, almeno, i seguenti vantaggi minimi:</p>



<p>La tutela di certi interessi in modo perfettamente conforme rispetto alla gerarchia di valori benevisi all&#8217;autonomia privata. <strong>La precipua funzione dei trusts è quella di selezionare gli interessi e di proteggerli diversamente dagli altri istituti in quanto la loro tutela è ancorata ai dettami della volontà privata. </strong></p>



<p>L&#8217;efficacia globale e reale del vincolo impresso rispetto all&#8217;utilità dei beneficiari o alla realizzazione di uno scopo. La protezione del patrimonio dalle vicende personali o patrimoniali che possano colpire il disponente, il trustee o i beneficiari conseguita attraverso la segregazione patrimoniale dei beni conferiti.</p>



<p>La perfetta trasparenza della gestione: ogni trust è fondato su una struttura perfettamente limpida. La completa sicurezza della gestione: il fondo in trust affidato al trustee è oggetto di garanzie reali stanti i rimedi coercitivi a disposizione per vigilare sull&#8217;esecuzione del programma dell&#8217;atto istitutivo.</p>



<p>La preservazione dell’unitarietà del patrimonio consentendone la gestione unitaria e la conservazione nel tempo evitando il rischio che venga disperso, diviso o impiegato per scopi diversi da quelli stabiliti dal disponente.</p>



<p>La possibilità di perseguire efficacemente le finalità che il disponente si è prefisso, indipendentemente dalla propria capacità di intendere e di volere. Si pensi alla possibilità di garantire con i propri beni il futuro di un familiare diversamente abile o meno fortunato ovvero il proprio qualora per una qualsiasi ragione ci si dovesse trovare nella condizione di non poterlo fare direttamente.</p>



<p>I consistenti e del tutto leciti vantaggi fiscali previsti dall’ordinamento italiano in tema di tassazione degli utili conseguiti da società conferite in Trust o in sede di pianificazione della propria successione</p>



<figure class="wp-block-pullquote alignleft is-style-default">
<blockquote>
<p>Gli usi del trust nella trincea professionale italiana</p>
</blockquote>
</figure>



<p>In un ordinamento come quello italiano in cui non esiste ancora una legge regolatrice dei trusts, il primo problema non riguarda la definizione ma l&#8217;uso: <strong>prima di capire cosa sia un trust, insomma, si vuole capire a cosa serva. La risposta è semplice: a tutelare una situazione legittimamente ma diversamente da come la tutelerebbe la legge. </strong></p>



<p><strong>Il vantaggio deriva appunto dalla capacità, tipica dei trusts, di garantire il conseguimento della tutela di un interesse, coerentemente ai principî generali della legge, ma in un modo diverso da quello che sarebbe, in difetto di ricorso al trust, l&#8217;assetto previsto dall&#8217;ordinamento.</strong> Dunque il cliente si tutela non contro o inviso la legge, ma in un modo diverso da quello figlio della legge visto che la logica non è quella, asettica, dell&#8217;ordinamento ma quella, specifica e casistica, di ciascun interessato titolare della situazione.</p>



<p>Meglio concretizzare con degli esempi. È noto che gli strumenti civilistici tradizionali scontano inefficienze sempre più gravi, talora creando, come insegna la cronaca recente, anche problemi gravi. L&#8217;antologia cui si può pensare è infinita: dalla successione ereditaria (in Italia ancorata a logiche veterotestamentarie del tutto inattuali rispetto, per esempio, allo stato della famiglia), dal dialogo con una banca privata svizzera per la gestione della fortuna di famiglia (un tempo affidato quasi esclusivamente a strutture fittizie), alla gestione del passaggio generazionale dell&#8217;impresa, alla messa in sicurezza del patrimonio per la tutela di figli svantaggiati, alla gestione di progetti filantropici, ai patti di sindacato.</p>



<p>Sono tutti esempi di situazioni in cui <strong>gli strumenti tradizionali, nella loro impostazione asettica e sorda alle contingenze del caso, frustrerebbero le giuste preoccupazioni avvertite dagli operatori. </strong>Basti pensare alla trasmissione ereditaria di un&#8217;impresa (oggetto di calcoli percentuali di suddivisione tra gli eredi del tutto affrancai dalla capacità individuale di portare avanti l&#8217;impresa stessa). Basti pensare, più in generale, ai meccanismi che presidiano il calcolo delle quote degli eredi necessari: non conta, per il diritto civile, quale sia l’interesse dell’intera famiglia alla suddivisione efficiente dei beni bastando al nostro codice il rispetto di parametri numerici asettici di cui ci si compiace a considerare il rispetto formale. <strong>I trusts intervengono appunto selezionando gli interessi ordinandoli secondo una gerarchia di priorità che raggiunga la quadratura del cerchio dando a ciascuno il suo, tutelando l&#8217;insieme soddisfacendo le aspettative di ciascuno, distinguendo, all&#8217;interno dei membri della famiglia, coloro che hanno da coloro che non hanno la volontà/la capacità di portare avanti l&#8217;impresa </strong></p>



<p>Tutto questo, però, non basta. Sarebbe sciocco negare che, in Italia, anche da autorevoli voci proviene spesso la tesi per cui l&#8217;istituto sarebbe valido ed astrattamente utile ma sarebbe impossibile servirsene di fatto per le conseguenze necessariamente negative cui ci si esporrebbe. Non si contano le occasioni in cui, nel corso degli ultimi anni, abbiamo parlato con clienti dapprincipio proni ad escludere il trust per principio proprio perché convinti di esporsi a pregiudizi e ad attenzioni latrici d&#8217;ispezioni, controlli o sanzioni.</p>



<p>Il paradosso, in realtà, è solo apparente: in una cultura, quale quella italiana, in cui ciascuna professione è ermeticamente chiusa al nuovo e in cui la sensibilità collettiva è adusa da sempre alla simulazione e alla distorsione dei fini tipici degli istituti (spesso corrotti a servire a scopi non leciti) la demonizzazione del trust è stata, per certi versi, l&#8217;ineluttabile fisiologia di un percorso che ha interessato i più vari istituti (basti pensare, tanto per fare un paragone molto vicino, a quello che è successo al fondo patrimoniale che da mezzo protezione della famiglia è divenuto il viatico per antonomasia della frode dei diritti dei creditori).</p>



<p>Orbene la questione è proprio questa: uno studio legale che si occupa dei trusts non può non partire, per contestualizzare le proprie attività, da un lato dalla valorizzazione della loro conclamanta utilità (per inciso cristallizzata in modo preclaro dalla coeva giurisprudenza) e dall&#8217;altro dalla loro nomea come detto non sempre positiva. Questa consapevolezza ci consente di essere molto chiari: <strong>SOLO IN MALAFEDE SI PUÒ NEGARE L&#8217;UTILITÀ, QUOTIDIANAMENTE SPERIMENTATA IN TRINCEA, DEI TRUSTS. </strong>Chi parla male dei trusts in generale ha, in fondo, il limite o dell&#8217;ignoranza o della malafede in quanto solo ignorando, o essendo disonesti, si può confutare la bontà della tesi che vuole i trusts avere avuto un pacifico ingresso nel nostro ordinamento a seguito di una mirabile apertura da parte di centinaia di precedenti giurisprudenziali positivi. Spesso poi non si tratta d&#8217;ignoranza ma di puro interesse a non vedere fatto ricorso ad un istituto che non si coltiva essendo del tutto fisiologico che il professionista, magari di provincia, demonizzi un istituto che non conosce nella convinzione, magari, di poter perdere un certo cliente che necessariamente deve ricorrere ad un terzo capace di redigere con criterio l&#8217;atto istitutivo.</p>



<p><strong>Uno degli equivoci più speciosi ed infondati che spesso si sentono paventare avverso l&#8217;applicazione dei trusts riguarda la presunta obiezione per cui gli stessi sarebbero necessariamente destinati a trovare applicazione nei soli casi in cui ci siano delle enormi fortune o degli interessi torbidi da proteggere.</strong></p>



<p>Nulla di più falso: <strong>ne conclama la palese infondatezza proprio la tutela dei soggetti svantaggiati </strong>(tali dovendosi intendere non solo i diversamente abili ma, ben più ampiamente, tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo, non siano completamente capaci di tutelare da soli una loro situazione patrimoniale)</p>



<p>Ma lo stesso ragionamento vale in tanti casi legati alla proprietà immobiliare: si pensi, a titolo d’esempio, a tutti coloro che (amministratori, sindaci di società, liberi professionisti, esercenti una professione sanitaria) abbiano un elevato rischio professionale (l’esempio coevo più grave è proprio quello dei sindaci di società) e che vogliano tutela le loro proprietà nell’interesse proprio e della famiglia.</p>



<figure class="wp-block-pullquote alignleft">
<blockquote>
<p><em>Antologia delle principali possibilità d&#8217;impiego del trust </em></p>
</blockquote>
</figure>



<p>Non c&#8217;è alcun dubbio: il problema in Italia dei trusts afferisce alla scarsa capacità di comprenderne le possibilità d&#8217;impiego. Se infatti è innegabile che molti siano stati i progressi compiuti, è ancora insufficiente la consapevolezza della straordinaria ampiezza della casistica in cui il ricorso al trust può manifestare la propria utilità. Si pensi ad un caso concreto: il trust con funzione di garanzia dà enormi vantaggi in termini di efficienza della protezione delle razioni dei creditori quanto dei debitori: ancora scarsa, però, nella prassi, il ricorso al trust come alternativa alle garanzie tipiche o come strumento di garanzia, per esempio, nell&#8217;emissione di un prestito obbligazionario</p>



<p>• <strong>Trusts</strong> nel diritto societario per la gestione di partecipazioni e come alternativa ai patti parasociali; • <strong>Trust </strong>per la famiglia e trusts nella fase di separazione e divorzio (per evitare il peso delle rigidità cui gli assetti imposti dai Tribunali possono spesso essere forieri);</p>



<p>• <strong>Trusts</strong> come alternativa al fondo patrimoniale (a prescindere dal fatto che il fondo patrimoniale – non avendo una causa tipica diversa dalla protezione dall’aggressione dei creditori – non ha, in caso di contestazione (anche penale) un programma difendibile da eccepire, il vero problema è che il trust postula, per potersi istituire, il vincolo del matrimonio e dura finché vive il matrimonio. Si pensi, anche alla luce delle varie situazioni legate alla nuova condizione della famiglia, a quanti sono esclusi da tutela perché non vogliono o non possono sposarsi);</p>



<p>• <strong>Trusts</strong> in materia fallimentare; • <strong>Trusts</strong> come alternativa alle fondazioni; • <strong>Trusts</strong> di scopo, di garanzia e come alternativa all&#8217;ipoteca (come noto una garanzia tipica, impedendo di fatto la commerciabilità di un bene, può creare dei gravissimi danni economici mentre il trust garantirebbe l’operatività senza vincoli rigidi. A tacere dalla semplificazione in fase di realizzo);</p>



<p>• <strong>Trusts</strong> per le coppie di fatto o non eterosessuali; • <strong>Trusts</strong> per i soggetti deboli (non necessariamente disabili: si pensi al parente meno dotato o al meno interessato); • <strong>Trusts</strong> per i diversamente abili; • <strong>Trusts </strong>per il passaggio generazionale dell&#8217;impresa; • <strong>Trusts</strong> holding (recte: trust con funzione di holding);</p>



<p>• <strong>Trusts Onlus</strong>; • <strong>Trusts</strong> nella gestione degli appalti pubblici; • <strong>Trusts</strong> con per gestioni di project financing; • <strong>Trusts </strong>per pensionati; • <strong>Trust</strong> nella gestione della società professionale; • <strong>Trusts</strong> per la gestione di uno studio professionale.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>VUOI TUTELARE IL TUO PATRIMONIO? HAI MAI PENSATO CHE UN SEMPLICE TESTAMENTO PUO’ RISOLVERE IN ANTICIPO MOLTI DEI TUOI PROBLEMI?</title>
		<link>https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/vuoi-tutelare-il-tuo-patrimonio-hai-mai-pensato-che-un-semplice-testamento-puo-risolvere-in-anticipo-molti-dei-tuoi-problemi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuoi-tutelare-il-tuo-patrimonio-hai-mai-pensato-che-un-semplice-testamento-puo-risolvere-in-anticipo-molti-dei-tuoi-problemi</link>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCCESSIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Redigere un testamento per tempo, consente di pianificare la successione ed evitare di mettere i risparmi di una vita nelle mani di chi non se li merita, o di chi potrebbe metterli a rischio in futuro. Se non si fa nulla intervengono le successioni ex lege, ed i legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti)...</p>
<p class="more-link-wrap"><a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/vuoi-tutelare-il-tuo-patrimonio-hai-mai-pensato-che-un-semplice-testamento-puo-risolvere-in-anticipo-molti-dei-tuoi-problemi/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> &#8220;VUOI TUTELARE IL TUO PATRIMONIO? HAI MAI PENSATO CHE UN SEMPLICE TESTAMENTO PUO’ RISOLVERE IN ANTICIPO MOLTI DEI TUOI PROBLEMI?&#8221;</span> &#187;</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/vuoi-tutelare-il-tuo-patrimonio-hai-mai-pensato-che-un-semplice-testamento-puo-risolvere-in-anticipo-molti-dei-tuoi-problemi/">VUOI TUTELARE IL TUO PATRIMONIO? HAI MAI PENSATO CHE UN SEMPLICE TESTAMENTO PUO’ RISOLVERE IN ANTICIPO MOLTI DEI TUOI PROBLEMI?</a> proviene da <a href="https://www.blog.tutelepatrimoniali.it">Tutele Patrimoniali Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Redigere un testamento per tempo, consente di pianificare la successione ed evitare di mettere i risparmi di una vita nelle mani di chi non se li merita, o di chi potrebbe metterli a rischio in futuro.</em></p>
<p><em>Se non si fa nulla intervengono le successioni <strong>ex lege</strong>, ed i legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti) erediteranno, oltre alla legittima, l’intero patrimonio, con buona pace di tutti.</em></p>
<p><em>Il testamento è un atto unilaterale, redatto con atto pubblico oppure olografo, scritto dallo stesso disponente. Può essere segreto e revocabile in qualsiasi momento, sostituendolo con uno riportante data successiva.</em></p>
<p><em>Con il testamento è possibile disporre dal 25 al 100% dell’attivo oggetto della successione. Infatti, sebbene la legge preveda una quota di legittima a favore di determinati soggetti, si può comunque distribuire a proprio piacimento della restante parte. La stessa legittima poi, potrà essere devoluta secondo i desideri del testatore e le inclinazioni degli eredi, pur rispettando le percentuali di competenza.</em></p>
<p><em>Il testamento è utilissimo per <strong>prevenire e redimere le possibili controversie fra gli eredi,</strong> che spesso portano a dilapidare in cause legali buona parte delle sostanze e i risparmi di una vita. Inoltre e, cosa di non poco conto, permette di conferire direttamente a ciascun discendente le sostanze di cui ha veramente bisogno, mettendo preventivamente al riparo la parte restante che, in caso di successioni per legge, confluirebbe in maniera confusa nell’attivo ereditario.</em></p>
<p><em>Il testamento può prevedere altresì l’istituzione di un <strong>Trust Testamentario</strong>, con un trustee che diverrà beneficiario dell’eredità alla morte del de cuius, il quale potrà così dare un assetto al proprio patrimonio per il periodo successivo alla sua morte. </em><br /><em>Il trustee dovrà amministrare i beni a favore degli eredi designati secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust. I beni saranno quindi tutelati e al riparo delle pretese dei creditori personali dei beneficiari.</em></p>
<p><em>Infine nel testamento è possibile prevedere <strong>un legato, </strong>ovvero un singolo bene a favore di un erede. Questo può anche essere conferito in sostituzione della quota legittima (Art.551 C.C.) ed impedisce al beneficiario di divenire erede (salvo non eserciti lui stesso azione di rinunzia), con tutte le conseguenze del caso, qualora l’eredità sia gravata da debiti. Il legatario, non dovendo accettare l’eredità, sarà obbligato ad onorare solo i debiti gravanti sul bene oggetto del legato (art.756 C.C.).</em></p>
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		<title>SOCIETA’ SEMPLICE: LA HOLDING DI FAMIGLIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;utilizzo della società semplice in funzione di holding, può rappresentare un&#8217;opportunità per la protezione e la gestione del patrimonio familiare. In tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading"><em><strong>L&#8217;utilizzo della società semplice in funzione di holding, può rappresentare un&#8217;opportunità per la protezione e la gestione del patrimonio familiare.</strong></em></h5>



<p>In tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una valutazione economica: partecipazioni, beni immobili, denaro, crediti… E’ indicata per la detenzione delle quote di altre società.</p>



<p>Di facile costituzione e gestione, non ha organi societari, né l’obbligo alla redazione del bilancio o alla tenuta delle scritture contabili. E’ soggetta a limitati oneri di pubblicità, all’interno della Sezione Speciale del Registro delle Imprese, e garantisce un’adeguata privacy per ciò che concerne i rapporti e le obbligazioni tra i soci. Non é previsto un capitale minimo.</p>



<p>Amministrazione. E&#8217;generalmente svolta congiuntamente dai soci, anche se é possibile concordare l&#8217;esercizio congiunto di alcune funzioni e disgiunto di tutte le altre. E&#8217;ammessa la figura dell&#8217;amministratore unico.</p>



<p>La società semplice per la protezione e la gestione del patrimonio, non è soggetta al fallimento, in quanto non può svolgere attività commerciale. A determinate condizioni, é possibile prevedere la responsabilità limitata di alcuni partecipanti.  Le quote sociali non sono pignorabili dai creditori personali dei soci, né cedibili a terzi senza il consenso degli altri  associati. Pertanto, <strong>se utilizzata come holding di famiglia</strong>, la società semplice consente di non fare entrare soggetti indesiderati nella compagine sociale.</p>



<p>Questa peculiarità é stigmatizzata da quanto previsto all&#8217;art.2284 del Codice Civile in caso di decesso di uno dei soci. Ai superstiti é infatti consentito liquidare agli aventi diritto la quota del de cuius, a meno che non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi consenzienti.</p>



<p>La Responsabilità personale dei soci é, in linea generale, illimitata e solidale, come in tutte le società di persone. Questo per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Tuttavia, come anticipato, é possibile limitare questa responsabilità, solo a coloro che hanno agito in nome e per conto della società, mediante un atto idoneo alla conoscenza dei terzi.</p>

<blockquote>
<blockquote class="wp-block-quote"><strong>Società semplice per la protezione e gestione del patrimonio: luci e ombre.</strong></blockquote>
</blockquote>

<p>La holding società semplice per la protezione e la gestione del patrimonio, presenta <em><strong>dei vantaggi e degli svantaggi</strong></em>, da valutare all&#8217;interno del contesto in cui la si vuole inserire. Essa é in grado di consentire la detenzione e il godimento di particolari beni, senza essere sottoposta alla disciplina delle società di comodo o in perdita sistemica.</p>



<p>Gli adempimenti fiscali sono relativamente semplici e pur non potendo esercitare un&#8217;attività commerciale, entro certi limiti, il diritto le consente la titolarità di un&#8217;attività economica (ad es. quella agricola o dare in affitto gli immobili a lei intestati).</p>
<p>Per contro, se utilizzata come strumento di gestione immobiliare, può limitarsi alla mera valorizzazione e gestione degli immobili. La società semplice, non può infatti esercitare in maniera continuativa attività di realizzazione o ristrutturazione di immobili per la successiva rivendita. In tal caso si configurarebbe un&#8217; attività di impresa, facendo uscire la società semplice dall&#8217;ambito della non commercialità.</p>
<p>I beni immobili sono soggetti ad IMU ed i soci, non possono godere su di essi dei benefici della prima casa, dal momento che questi sono concessi alle sole persone fisiche titolari di diritti reali, mentre in questo caso gli immobili sono intestati ad una società di cui i soci non posseggono che quote ideali (Cass.23679/2019). In caso di locazione poi, non può godere del regime agevolato della cedolare secca, nonostante non eserciti un&#8217;attività commeciale.</p>




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		<title>IL TRUST CON SEDE ALL’ESTERO, UNA VALIDA SOLUZIONE PER SUPERARE L’INCERTEZZA DEL MOMENTO E GUARDARE CON UN PO’ PIU’ DI SERENITA’ AL FUTURO.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[e_jejhdwury98]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROTEZIONE PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI ALL'ESTERO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella situazione attuale, in cui le certezze o per lo meno le presunzioni, su cui abbiamo pianificato la nostra vita e quella dei nostri familiari, vengono ad essere messe seriamente in discussione, il trust può fornire delle risposte ancora molto valide. In particolare il trust con sede all’estero, può essere una soluzione, nel caso in...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nella situazione attuale, in cui le certezze o per lo meno le presunzioni, su cui abbiamo pianificato la nostra vita e quella dei nostri familiari, vengono ad essere messe seriamente in discussione, il trust può fornire delle risposte ancora molto valide. In particolare il trust con sede all’estero, può essere una soluzione, nel caso in cui la fiducia sulla tenuta delle finanze del proprio paese d’origine, cominci a vacillare.</p>



<p>Non sorprende, dunque, la scelta di un imprenditore residente, per esempio, a Milano, il quale, con lo scopo di proteggere il proprio portafoglio e la propria famiglia, istituisca un trust, per esempio, in Nuova Zelanda con dei propri averi custoditi presso una grande banca privata, per esempio, in Lussemburgo.</p>


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<p>Questo schema può avere infinite variabili, ma la sostanza non muta: si opta per il trust in quanto si riconosce allo strumento la capacità di offrire un’efficiente funzione di protezione del patrimonio attraverso <strong>norme internazionalmente note</strong> <strong>che consentono di semplificare e di rendere efficiente la presenza all’estero di chi compie questa scelta.</strong></p>



<p>Inoltre dobbiamo sottolineare che, a conti fatti, i trust proteggono una situazione meritevole di tutela meglio e più efficacemente di quanto non facciano gli istituti tipici perché valorizzano la libertà privata cui è demandato il compito di scegliere l’ordine delle priorità.</p>



<p>E’ proprio nel contesto di un trust con sede all’estero, che le sue caratteristiche di <strong><em>Sicurezza, Trasparenza, ed Efficienza</em></strong> vengono ad essere esaltate.</p>



<p><strong><em>Il trust è Sicuro</em></strong>, poiché istituendo un trust, si crea infatti un soggetto terzo rispetto al disponente e alla sua famiglia, che ha residenza dove risiede il trustee o la trust company investita del compito. In caso di sconvolgimenti nel paese di origine del disponente, il trust e i beni ad esso trasferiti, ne saranno estranei o al più coinvolti, come lo potranno essere quelli di un qualsiasi soggetto non residente.</p>



<p><strong><em>Il trust è Trasparente</em></strong>, dal momento che nell’atto vengono previsti gli scopi, i beni di cui è dotato e chi ne beneficia;</p>



<p><strong><em>Il trust è Efficiente</em></strong>, poiché si presta ad essere modellato su misura alle esigenze del disponente e della sua famiglia, molto meglio dei classici istituti del nostro diritto, quali il fondo patrimoniale, la fondazione o la holding familiare. Inoltre è anche più economico di quest’ultima.</p>



<p>Infine, non meno importante, per valutare la serietà dell’istituto e smentire molte leggende metropolitane, il trust, ovunque abbia la residenza, dichiara i suoi redditi e paga le tasse, come qualsiasi soggetto passivo di imposta.</p>



<p>Ovviamente per i beneficiari italiani, le imposte varieranno a seconda della natura fiscale del trust (trasparente od opaco) e se questo risieda o meno in  paesi a fiscalità privilegiata, così come stabilisce l’art.44 sexies del TUIR novellato dall’art.13 del D.L. 124/2019.</p>



<p>Se poi il trust non residente/opaco, conserverà qualche immobile in Italia, presenterà il modello Unico Enti non Commerciali e sosterrà anche l’Imu, la Tasi e la Tari…</p>


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<p><em>* Per un maggior approfondimento dell’istituto del trust, si rimanda agli altri post presenti in questo sito ed in particolare nel Blog, all’articolo “CONVERSAZIONE CON UN AGNOSTICO DEL TRUST” .</em></p>



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