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modello 720

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONDANNA LA SPAGNA E IL SUO “MODELLO 720”, GEMELLO DEL QUADRO RW ITALIANO.

Posted on 6 Marzo 20221 Marzo 2024 By e_jejhdwury98 Nessun commento su LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONDANNA LA SPAGNA E IL SUO “MODELLO 720”, GEMELLO DEL QUADRO RW ITALIANO.
La condanna del Regno di Spagna, infonde speranza affinché i paesi UE, vengano dissuasi dall’utilizzare il sistema sanzionatorio, al fine di ostacolare la libera circolazione dei capitali.

di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista

Il 7 Gennaio 2022, con sentenza della I° sezione della Corte di Giustizia, il Regno di Spagna é stato condannato per aver disatteso i principi di libertà di stabilimento e circolazione dei capitali all’interno dell’UE ed in particolare per la violazione degli articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 28, 31, 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

Il Modello 720 spagnolo, che cosa é, a che cosa serve.

L’oggetto sanzionato é il Modello 720, una dichiarazione informativa sui beni e diritti situati all’estero, speculare al Quadro Rw del nostro Modello Unico.  Stando alla norma, lo scopo che il legislatore spagnolo si é proposto, con l’introduzione del 720, era quello di: a) Ottenere informazioni sui beni immobili e sui diritti che il contribuente detiene all’estero; b) Ottenere un rapporto aggiornato sui conti correnti accesi presso istituti di credito di altri paesi; c) Avere contezza delle dimensioni del patrimonio detenuto all’estero, rispetto a quello complessivamente dichiarato.

La sentenza della I° sezione della Corte di Giustizia Europea, del 7 gennaio 2022.

Da una lettura della sentenza, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento in materia, da parte di un contribuente spagnolo, si ottiene un quadro preciso di quanto, questo tipo di disposizioni, siano distanti dai principi di libera circolazione dei capitali, sottoscritti dagli stati membri dell’Unione. In sintesi, secondo la diciottesima disposizione aggiuntiva alla Ley 58/2003 General Tributaria (legge 58/2003 e successive modifiche e integrazioni), il contribuente ha l’obbligo di fornire allo stato spagnolo:

  1.   Le informazioni relative ai conti intrattenuti all’estero, accesi presso istituti che esercitano attività bancarie o di credito e di cui il contribuente é titolare o beneficiario o dei quali, in qualsiasi modo, é autorizzato a disporre o ha diritto di disporre;
  2. Le informazioni relative ai titoli, agli attivi, ai valori o ai diritti rappresentativi il capitale di società, i fondi personali o i patrimoni di qualsiasi tipo di soggetto, o riguardanti la cessione di fondi propri a terzi,  di cui il contribuente é titolare e che sono depositati o situati all’estero.
  3. Deve inoltre comunicare le informazioni relative alle assicurazioni sulla vita o per invalidità di cui é contraente e le rendite vitalizie o temporanee di cui é beneficiario a seguito di un trasferimento di capitale in denaro e ancora le informazioni relative ai beni mobili o immobili acquistati presso soggetti stabiliti all’estero;
  4. Le informazioni relative ai beni immobili e ai diritti su beni immobili situati all’estero di cui il contribuente é proprietario.

Ciò che é stato censurato dalla Suprema Corte é il regime sanzionatorio previsto, in caso di infrazione della normativa.

Il regime sanzionatorio spagnolo per le violazioni inerenti il modello 720 e le motivazioni delle decisioni della Suprema Corte .

Per il regno di Spagna, “costituisce infrazione fiscale la mancata presentazione, nel termine prescritto, delle dichiarazioni informative previste nella presente disposizione aggiuntiva (Modello 720) o l’inserimento di informazioni incomplete,inesatte o false”.

Accanto alle sanzioni pecuniarie, previste in caso di mancata o tardiva dichiarazione di asset attivi, ciò che é stato maggiormente stigmatizzato dalla Corte é che tali asset siano stati assimilati, dalla norma fiscale spagnola, a plusvalenze non dichiarate, da inserirsi nella base imponibile del primo periodo di imposta utile non prescritto, anche se relativi a periodi precedenti. In pratica tutto ciò che viene rilevato come “non dichiarato” nel modello 720, non può godere del beneficio della prescrizione.

La norma spagnola, legge 7/2012, prevede una sanzione pari al 150% della sanzione base.  Il contribuente può solo provare che:  “i beni o i diritti da lui detenuti siano stati acquistati mediante redditi dichiarati o percepiti nel corso di periodi di imposta per i quali lo stesso non era assoggettato all’imposta di cui trattasi”.


Di interesse sull’argomento é anche: “La regolarizzazione fiscale dell’immobile estero”


Il Regno di Spagna ha sempre ribadito che le pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento, non costituiscano una limitazione alla libera circolazione dei capitali, in quanto sono indispensabili al fine di garantire l’effettività dell’obbligo del contribuente di informare il fisco su tutte le sue possibili fonti di reddito. Per contro, la Corte di Giustizia, ritiene che: “non sussiste una differenza oggettiva di situazione tra i contribuenti residenti in Spagna a seconda che i loro attivi si trovino nel territorio spagnolo o al di fuori di quest’ultimo”,

Pertanto:

a) In relazione all’assimilazione a plusvalenze patrimoniali degli asset non dichiarati, senza la possibilità dell’applicazione dell’istituto della prescrizione; b) In relazione alla previsione di un’imposta pari al 150% della sanzione base, che può essere cumulata con sanzioni forfettarie; c) Per il fatto che simili sanzioni, non sono previste per violazioni del medesimo tenore, commesse all’interno del territorio spagnolo;

la Corte di Giustizia, riconosce che il Regno di Spagna: “é venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992“, condannandolo altresì alle spese.

Le sanzioni previste per l’infedele o la mancata compilazione del quadro Rw in Italia e le similitudini con quelle del Modello 720 spagnolo.

In Italia,il quadro Rw del Modello Unico, é presentato dal contribuente ai fini del monitoraggio fiscale. Sono interessate le persone fisiche residenti, che detengono investimenti all’estero e attività di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Oltre al monitoraggio, il quadro Rw é essenziale per il calcolo delle imposte: IVIE sul valore degli immobili collocati all’estero e dell’IVAFE, tassa sui prodotti finanziari detenuti oltre frontiera.

Da notare che, anche queste imposte, molto discusse, sono state da più parti segnalate come fortemente condizionanti la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione Europea. L’IVIE, in particolare viene stigmatizzata per la violazione degli articoli del TFUE n.63 (libera circolazione dei capitali) e n.45 (libera circolazione dei lavoratori, qualora colpisca persone che, proprietari di immobili nel loro paese, per motivi di lavoro debbano spostarsi in Italia e prendervi la residenza).

Sebbene le sanzioni relative all’obbligo di monitoraggio, siano state sensibilmente attenuate dopo l’entrata in vigore della legge europea 2013, restano comunque importanti. Oggi le ammende si aggirano dal 3 fino al 15% degli importi non dichiarati (prima erano del 10-50%), elevati al 6-30% nel caso in cui ad essere coinvolti sono paesi a fiscalità privilegiata. Benché sia ammesso l’istituto del ravvedimento operoso preventivo, gli importi restano eccessivamente punitivi qualora, in pendenza di accertamento fiscale, si sia di fronte ad un’affettiva dimenticanza del contribuente.


Per una panoramica completa sull’argomento vedi anche l’articolo: ” Il ravvedimento del quadro Rw”

Sulla comunicazione annuale delle attività finanziarie e patrimoniali: “Il monitoraggio fiscale dei beni all’estero”


Anche nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione fiscale, la mancata o l’infedele segnalazione del conto estero o di investimenti nel Quadro RW è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato.   Inoltre, in quest’ultimo caso, qualora gli asset finanziari siano detenuti in paradisi fiscali, opera anche la presunzione, salvo prova contraria, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria non dichiarate nel Quadro RW siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia, quindi, oltre alle predette sanzioni, il Fisco può recuperare anche le imposte che presume evase con i termini di accertamento raddoppiati (art. 12 del D.L. 78/2009).

Da quanto sopra, si deduce che, sebbene l’Italia abbia ridimensionato le ammede per il non dichiarato, e non giunga a negare al contribuente il diritto di avvalersi della prescrizione come la normativa spagnola, né preveda un aumento delle penalità, in caso di recupero delle imposte non dichiarate, resta comunque colta in fallo  almeno per aver previsto le sanzioni del 3-15%, sulle poste attive non inserite nel quadro Rw (sebbene già sottoposte a tassazione) collocate in paesi UE ora tutti a fiscalità non privilegiata. Infatti tali sanzioni, non trovano corrispondenza  per violazioni analoghe commesse nel territorio nazionale, ricalcando esattamente il comportamento tenuto dal Regno di Spagna con il suo modello 720 e censurato dalla Suprema Corte.

Conclusioni. La portata storica della sentenza del 7 Gennaio 2022 e i suoi possibili effetti nei confronti dell’Italia.

La sentenza in oggetto, interviene sul tema della libera circolazione dei capitali (e liberalizzazione dei pagamenti), una delle quattro libertà fondamentali del mercato unico UE, assieme alla libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone, principio che trova fondamento negli articoli 63 e 66 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Sebbene lo stesso Trattato, evidenzi (Art.65) come gli stati membri possano legiferare, al fine di impedire violazioni, in particolare in materia fiscale,  ed evitare un uso improprio da parte del contribuente, delle libertà sancite dagli accordi internazionli, anche con procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica (es. Mod.720 e Quadro Rw), tali procedure “non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti”.

Le sanzioni comminate dalla legislazione spagnola in caso di violazione, anche formale, del Modello 720, infrangono chiaramente la normativa comunitaria, ponendo una seria ipoteca alla libertà di stabilimento e circolazione dei capitali all’interno dell’Unione. Giusta e comprensibile é stata la sentenza, che ha evidenziato, al di là dell’ammissibilità degli obblighi formali di comunicazione come, la disparità di trattamento, rispetto alle stesse infrazioni commesse in Spagna per materia analoga, abbia fatto venir meno il paese iberico agli impegni sottoscritti in forza all’articolo 63 TFUE e all’art.40 dell’accordo SEE, comportamenti che non possono più essere tollerati.  

Stessa cosa si può dire delle penalità applicate in Italia, con l’aggravante della previsione di un’imposta, l’IVIE, che penalizza chi intende possedere un’immobile in paesi che, pur non essendo paradisi fiscali, per loro scelte autonome, non prevedono una tassazione sugli immobili. Per effetto di questa, il contribuente é costretto a pagare le stesse imposte che pagherebbe in Italia. Si auspica che presto, la Suprema Corte intervenga anche nei confronti del nostro paese, ponendo un freno ad una legislazione fiscale, palesemente lesiva dei diritti del contribuente e contraria ai principi sottoscritti in sede comunitaria.


Su queste ed altre problematiche inerenti il modello 720, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, in particolare per gli stranieri che decidono di risiedere in Italia. Prestiamo consulenza  anche il caso di ravvedimento, al fine di regolarizzare evantuali inadempienze in materia di compilazione del Quadro Rw del Modello Unico.


 

Per una panoramica completa sui nostri servizi, vai alla sezione “Consulenza Tributaria”
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