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IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE.

IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE.

Posted on 30 Novembre 20235 Dicembre 2023 By e_jejhdwury98 Nessun commento su IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE.

di Enrico Bartoccioni – Dottore Commercialista.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali (trust) e le associazioni tra i professionisti, fiscalmente residenti in Italia, devono compilare il quadro RW della Dichiarazione dei Redditi. Il fine é di di consentire il monitoraggio fiscale delle loro attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero, incluso il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

Istituite con il Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n.201, l’IVIE e l’IVAFE non sono imposte dirette, benché siano riscosse mediante il Modello Unico. A tale proposito si veda la Risposta 93/2022 dell’Agenzia Entrate. Esse hanno lo scopo di equiparare il trattamento fiscale degli immobili e delle attività di natura finanziaria che si trovano all’estero, con quello all’interno del nostro paese per gli stessi beni. Su di questi in Italia si applicano l’IMU e l’Imposta di Bollo.

Sono quindi imposte di natura patrimoniale basate sul possesso di determinati beni, che dovrebbero indicare una “capacità contributiva” del contribuente. Le aliquote sono dello 0,76% per l’IVIE e del 2 per mille per l’IVAFE. La legge di bilancio 2024 ne prevede l’innalzamento, rispettivamente al 1,06% e al 4 per mille.

Chi sono i contribuenti obbligati al pagamento dell’ Ivie e come si determina l’imposta.

L’Ivie, é un’imposta sul valore dei beni immobili situati al’estero. Ne sono soggetti anche i diritti reali gravanti su di questi, come l’usufrutto. Il soggetto passivo é il proprietario dell’immobile o colui che vanta un’altro diritto su di esso. L’imposta si paga in misura proporzionale alla durata del possesso del bene immobile. Il primo mese é computato per intero, se il possesso é durato per almeno 15 giorni. Nello stesso modo si calcola l’ultimo mese.

Come abbiamo già detto, l’Ivie é stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. L’imposta non deve essere versata se di importo inferiore ai 200 euro. Essa viene calcolata su di una base imponibile rappresentata dal costo di acquisto, dai contratti o in loro difetto dal locale valore di mercato. Per gli immobili situati nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo il valore é quello catastale rivalutato.

Abitazione principale. L’Ivie é ridotta allo 0,4% sull’immobile adibito ad abitazione principale dal contribuente. Inoltre, vi é una detrazione di € 200 da detrarre dall’imposta così calcolata. In caso di comproprietà e di utilizzo dell’immobile come abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta in proporzione alla quota di possesso di ognuno. Le imposte patrimoniali della stessa natura, pagate all’estero sui medesimi immobili, possono essere detratte dall’Ivie.

La mancata compilazione del quadro Rw del Modello Unico, comporta sanzioni per il mancato pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe, ma anche una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui il contribuente avesse detenuto gli investimenti in un paese a fiscalità privilegiata, la sanzione aumenta dal 6 e al 30 per cento.


Se non hai mai dichiarato i tuoi beni all’estero leggi: “Il ravvedimento del quadro RW”.

Se possiedi un immobile oltre frontiera vedi anche: “La tassazione della casa all’estero”.


Ivafe, base imponibile, modalità di calcolo e soggetti obbligati al pagamento.

L’Ivafe é un’imposta sulle attività finanziarie che, le persone fisiche residenti in Italia, detengono all’estero. Come l’Ivie, l’Ivafe é calcolata in proporzione al periodo di detenzione delle attività, sulle quali viene applicata un’aliquota del 2 per mille del loro valore. La base imponibile dell’Ivafe é costituita dal valore di mercato monitorato alla fine dell’anno solare, nel paese ove le attività finanziarie si trovano. I conti correnti e i libretti di risparmio pagano in misura fissa € 34,20. L’Ivafe non deve essere versata, se l’importo medio detenuto all’estero é inferiore ai 5.000 euro.

Le attività finanziarie comprendono: le partecipazioni al capitale di società estere, di fondazioni e trust esteri. Sono interessate anche, le obbligazioni estere, i titoli pubblici e i titoli pubblici italiani emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa, emessi da non residenti. Vi rientrano infine le valute estere, i depositi e conti correnti bancari presso istituti di credito esteri.

A completamento di quanto sopra, sono imponibili Ivafe, se stipulati con soggetto estero, senza intermediario residente. a) I contratti di natura finanziaria (es. finanziamenti, assicurazioni sulla vita). b) Rapporti di previdenza complementare. c) Rapporti finanziari e contratti derivati. d) I diritti di acquisto o di sottoscrizione relativi ad azioni estere o strumenti finanziari assimilati; e) Metalli preziosi allo stato grezzo o sottoforma di monete, detenute all’estero.

Ogni anno, il contribuente dovrà riportare i valori sul quadro RW del Modello Unico. Dall’Ivafe si detrae il valore dell’imposta patrimoniale della stessa natura pagata all’estero. Il pagamento dell’Ivafe, così come per l’Ivie, viene fatto con le stesse cadenze delle imposte sulle persone fisiche.


“Per saperne di più suglio obblighi di dichiarazione vedi: “Il monitoraggio fiscale dei beni all’estero”

“La Corte di Giustizia condanna la Spagna e il suo Modello 720, gemello del quadro RW italiano”


Su queste ed altre problematiche, in merito all’Ivie, all’Ivafe e alla compilazione del quadro Rw, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. In particolare per coloro che desiderano effettuare investimenti all’estero. Potete contattarci visitando la sezione qui sotto:

Per una panoramica completa: “Consulenza tributaria in materia di patrimonio”.

PATRIMONIO E FISCO, RESIDENTI ALL'ESTERO

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INDICE DEGLI ARGOMENTI

  • AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
  • ANATOCISMO
  • CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO
  • IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • INVESTIMENTI
  • PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA
  • PATRIMONIO E FISCO
  • PRIVATE EQUITY
  • PROTEZIONE PATRIMONIO
  • RESIDENTI ALL'ESTERO
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