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fondo interbancario per la tutela dei depositi

IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. UN ISTITUTO DA TENERE D’OCCHIO.

Posted on 2 Giugno 202128 Dicembre 2023 By e_jejhdwury98 Nessun commento su IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. UN ISTITUTO DA TENERE D’OCCHIO.

di Francesco Bartocci, Consulente Finanziario.

E se poi la nostra banca fallisse? I depositi fino a 100.000 euro sarebbero effettivamente tutelati? Il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei depositi), istituito nel 1987, sotto la supervisione della Banca d’Italia, è un consorzio di diritto privato a cui aderiscono tutte le banche italiane e quelle extracomunitarie che hanno filiali nel nostro paese. Non vi aderiscono le Banche di Credito Cooperativo, le quali hanno un proprio Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Chi e che cosa copre, il Fondo di Garanzia, in caso di dissesto bancario.

In teoria in caso di fallimento dell’Istituto di Credito, il FIDT offre una copertura fino a 100 mila euro verso ogni depositante. In caso di conti cointestati a due persone il limite raddoppia. Se poi nello stesso istituto vi è un conto cointestato a due persone e un altro intestato ad una sola di queste, il limite è sempre di euro 100 mila ciascuno. Pertanto, se il conto cointestato ammontasse ad euro 200mila e quello personale ammontasse ad euro 50mila, ad essere tutelati sarebbero comunque i risparmi fino alla soglia dei 100mila ciascuno. Quindi verrebbero rimborsati tutti i risparmi del conto cointestato (200mila) e resterebbero non tutelati i 50mila.

La tutela avviene per banca, sicché se poi gli stessi risparmiatori sono intestatari di conti in altri istituti, questi verranno tutelati sempre sino alla soglia dei 100mila euro ad istituto. La parte eccedente, potrà essere inclusa nel Bail-in ed essere utilizzata per soddisfare i creditori.

Sono coperti i depositi in conto corrente, i conti di deposito (anche vincolati), i certificati di deposito, i libretti di risparmio e gli assegni circolari. Non sono coperte le carte di credito prepagate se sprovviste di IBAN. Non sono tutelate le azioni, le obbligazioni e i pronti conto termine emessi dalla banca.

Nei fatti poi, in caso di insolvenza il Fondo si attiva da solo, entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca. In effetti, non è immediato. Storicamente è già intervenuto alcune volte, in occasione di sporadiche crisi bancarie.


Per una panoramica completa sull’argomento vai alla pagina: “Bail -In Il nuovo sistema di salvataggio delle banche”

 

Storico degli inteventi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (dagli archivi del Fondo):

Nuovi sviluppi, alla luce delle recenti crisi bancarie e dell’epidemia di Covid-19.

Ci chiediamo però cosa succederebbe se dovesse intervenire a fronte di fallimenti diffusi ed importanti, anche in relazione alla recente situazione provocata dalla pandemia. E’noto che le insolvenze stanno aumentando, sia da parte delle imprese che dei privati.

Da notare che al 31 Dicembre 2020 il patrimonio netto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi era di € 1.571.454.057. Patrimonio, forse sufficiente per far fronte alle necessità ordinarie, ma difficilmente in grado di sopportare insolvenze concomitanti di più istituti di credito.

Le recenti perdite subite a seguito degli interventi per il salvataggio di Banca Carige e Banca Popolare di Bari (in particolare proprio per quest’ultima), ammontanti a circa 1,7 miliardi di euro, hanno fatto si che i consorziati mettessero un limite ai possibili impieghi del fondo.

Nel febbraio 2021, l’Assemblea straordinaria delle banche consorziate, ha apportato importanti modifiche allo Statuto, ed in particolare:

a) Rispetto alla rischiosità delle Consorziate. Sono previste nuove metodologie al fine del monitoraggio dei profili di rischio degli istituti di credito aderenti e misure preventive per quelli che, per più periodi, eccedono le soglie di attenzione (Art.7).

b) Relativamente alle regole di governance. E’stato introdotto, all’interno del Consiglio, un nuovo membro indipendente, con adeguata competenza in materia bancaria e finanziaria. Questo, non dovrà essere stato legato, nell’ultimo triennio, ad una banca consorziata o ad un’Autorità con competenze nel settore bancario o finanziario. Lo stesso dicasi per la figura del Presidente. Inoltre non sono ammessi come consiglieri, o se presenti decadranno, membri provenienti da banche oggetto di interventi di ristrutturazione. Il divieto vige per tutta la durata degli stessi. (Art.13 e 21).

c) In relazione agli interventi preventivi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Questi sono riformulati cercando di contemperare l’esigenza di effettuare interventi efficaci, senza compromettere eccessivamente le risorse del Fondo. I salvataggi potranno essere effettuati “...quando sussistano concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili che consentano la minimizzazione degli oneri per lo Schema volontario, tenuto conto delle alternative disponibili… Che inoltre questi non superino “… complessivamente, in ciascuno esercizio, l’importo determinato nella misura del 50% delle contribuzioni versate nell’anno precedente…” (Art.35).

Anche alla luce di queste nuove limitazioni di intervento, si comprende che al giorno d’oggi, allocare i risparmi sui conti correnti, presenta comunque un certo rischio, evitabile qualora si depositino contanti od oro fisico presso le cassette di sicurezza dell’istituto di credito. In caso di liquidazione coatta, questi rimangono di proprietà del depositante e devono essergli restituiti. Questo, a prescindere che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sia capiente o meno.

Detenere contanti, sarà l’unica forma sicura di risparmio, che ci metterà veramente al riparo dal Bail-in?

Ovviamente sono possibili forme di investimento alternative a quest’ultima soluzione, quasi altrettanto sicure ed esenti dai pericoli costituiti dal Bail-in. Da non dimenticare che, accanto a questo, un’altra minaccia potrebbe essere in agguato: l’inflazione, nei confronti della quale il denaro liquido non investito resterebbe senza difese.

Incrociando le ricerche ufficiali della BCE, si conclude che la quantità di contante in circolazione, detenuta come riserva di valore, ammonta a circa il 60% del totale, fuori e dentro l’Unione Europea. E’una cifra enorme.

Sebbene la valuta conservi ancora una funzione insostituibile, al fine di garantire i risparmiatori da possibili uscite dall’euro del proprio paese o da fallimenti bancari, ribadiamo che valide alternative non mancano, anche in grado di assicurare una redditività soddisfacente, nonostante questi tempi difficili.

 


Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata alla: “Consulenza Finanziaria”

 

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