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IL SUPERBONUS AL 110%, TUTTE LE NOVITA’ RISPETTO AI “VECCHI” INCENTIVI.

Posted on 13 Novembre 20208 Gennaio 2022 By e_jejhdwury98 Nessun commento su IL SUPERBONUS AL 110%, TUTTE LE NOVITA’ RISPETTO AI “VECCHI” INCENTIVI.

di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista.

IN COSA CONSISTONO I NUOVI INCENTIVI.

1) IL BONUS FISCALE DEL 110%. Introdotto dall’ art. 119 del Decreto Legge 19 Maggio n.34 convertito in L. 17 Luglio 2020 n.77, prevede che per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, é ammessa una detrazione del 110% dalle imposte, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo.

2) COME E QUANDO SI APPLICA. Il bonus fiscale si applica nei Modelli Unici dei 5 anni successivi a quelli in cui sono state sostenute le spese. Questo verrà detratto dalle tasse ogni anno, per l’importo che trova capienza nella dichiarazione dei reditti del contribuente.

3) CHI PUO’ USUFRUIRNE. Possono usufruirne le persone fisiche, al di fuori delle attività di impresa, arte o professione, i condomini, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione, gli enti del terzo settore, le società sportive dilettantistiche limitatamente ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

4) DOVE NON SI APPLICA. Il Superbonus non é previsto per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).


 

Incontra i nostri professionisti, alla sezione “Consulenza Tecnica”

 


 I NUOVI INCENTIVI SI AFFIANCANO AI VECCHI E SONO A CARATTERE TEMPORANEO

E’ bene tener presente, che la vecchia normativa sulle Ristrutturazioni Edilizie, sul Bonus Sisma (art.16 Bis del TUIR , art.16 D.L. 63/2013) e sull’ Eco Bonus (art.14 D.L.63/2013), non viene abrogata. Le maggiori detrazioni si affiancano a quelle precedenti, per un periodo di tempo limitato ed in relazione ad interventi specifici detti “trainanti” di:

I. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, (es. “il cappotto termico”) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

Importi di spesa agevolabili:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

II. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

Importi di spesa agevolabili (sulle parti comuni):

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Importi di spesa agevolabili (sugli edifici unifamiliari o su edifici all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti):

  • euro 30.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese, per singola unità immobiliare. La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

III. antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

  • Misura della detrazione. Gli importi variano in relazione alla tipologia dell’intervento e sono sono tutti quelli compresi nell’attuale Bonus Sisma. Ricordiamo che questo consente una detrazione che va dal 50% al 85% delle spese sostenute per lavori di miglioramento antisismico o per la realizzazione di opere di messa in sicurezza statica . Dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, per le stesse opere si recupererà invece il 110%. (ora prorogato al 30 Giugno 2022 e oltre…) Gli immobili devono ricadere nelle zone sismiche 1 e 2 o 3. Tetto di spesa annuale consentito è di 96.000 euro per immobile. La detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

“Bonus fiscali sugli immobili. Le novità della finanziaria 2022.”


Vi sono poi ulteriori interventi, detti “trainati” che, se eseguiti congiuntamente con almeno uno di quelli appena descritti, godono dell’estensione delle agevolazioni.

a) di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1);

b) di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

c) l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

d) l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

IL PROBLEMA DEL BONUS FACCIATE

A questo punto ci può domandare come ci si debba comportare in presenza di interventi sulla facciata dell’edificio così come introdotti dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – art. 1 commi 219-224 (legge di bilancio
2020, istitutiva dell’agevolazione). La norma che consente di recuperare il 90% delle spese (senza limiti di importo) é ancora in vigore. Tuttavia é bene specificare che:

  • Se l’intervento é ricopreso in uno di quelli “trainanti” ad alta efficenza energetica, allora può godere anch’esso, del beneficio temporaneo del credito di imposta al 110% da ripartirsi in 5 anni.
  • In caso contrario, i proprietari continueranno a godere del credito di imposta al 90% da ripartirsi in 10 quote annuali.

IN ESTREMA SINTESI:

  • Il nuovo incentivo detto “superbonus” conferisce un diritto alla detrazione del 110% della spesa in 5 anni;
  • Tutto ciò che non rientra nel superbonus, può ancora godere dei vecchi incentivi, che sono ancora in vigore.
  • Se un intervento rientra in più categorie agevolabili, il contribuente può avvalersi (a scelta) di una sola di queste.
  • Se più interventi rientrano in differenti catogorie agevolabili, il contribuente può avvalersi di tutte queste, a patto che effettui tutti gli adempimenti previsti per ciascuna di esse.

 

LE ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI: LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA A BANCHE ED ASSICURAZIONI.

Oltre a quanto specificato sopra, le novità più interessanti introdotte dal Decreto Legge 19 Maggio n.34, sono:

1. LO SCONTO IN FATTURA. La nuova norma prevede per tutti gli incentivi, la possibilità che i committenti possano usufruire di uno sconto sul corrispettivo dovuto, pari al 100% dell’ importo. Il fornitore applicherà lo sconto al cliente e diverrà titolare del contributo che potrà:

  • recuperare sottoforma di credito di imposta.
  • cedere a terzi, ed in questo caso anche a banche, assicurazioni, intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

2. LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA. In questo caso i committenti potranno (come in precedenza), cederlo direttamente ad altri soggetti, ma ora acquirenti, potranno essere anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In sintesi, la cessione può essere effettuata verso i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, oppure verso altri soggetti: persone fisiche (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa), verso società, enti, istituti di credito e intermediari finanziari.

**********

IN PRATICA: LA CESSIONE ALLE BANCHE.

E’ la parte più importante e concreta di tutta l’operazione . Fermo restando che ogni istituto di credito ha la sua autonomia nel negoziare i crediti di imposta e che non tutti sono interessati o in grado di acquistarli, le linee generali di comportamento sono le seguenti:

Non tutti gli istituti di credito offrono le stesse condizioni, é fondamentale la scelta della banca più favorevole al tipo di operazione che si sta facendo.

  • Verrà sottoscritto un impegno con l’istituto di credito, mediante il quale le parti si obbligheranno a cedere e ad acquistare i crediti di imposta una volta giunti a maturazione.
  • Gli istituti di credito, su ogni 100€ di bonus fiscale, pagheranno una percentuale variabile, a seconda della tipologia di spesa sostenuta, ovvero se le spese ricadranno all’interno del “superbonus al 110%” o godranno di un minor incentivo.
  • Una volta stabilito quale sarà il soggetto che cederà il credito (privato, condominio o impresa), la banca, in attesa che si maturi lo stato di avanzamento “acquistabile”, aprirà una linea di credito a favore del cedente in un conto corrente dedicato, con la quale verranno pagate le fatture dei fornitori.

In ogni caso, il cedente, che si tratti di un privato, di un condominio o di un’impresa, dovrà essere “finanziabile” e fornire garanzia di solvibilità.

  • Al raggiungimento dei SAL , dopo le relative asseverazioni e visto di conformità, il credito di imposta si maturerà, si potrà cedere alla banca e con il ricavato chiudere l’anticipazione concessa e pagarvi i relativi interessi.
SUPERBONUS AL 110%. COSA FARE SE UN CONDOMINO NON COLLABORA

 

GLI ADEMPIMENTI FISCALI DA EFFETTUARE.

Con provvedimento dell’8 Agosto 2020, intitolato “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ecc…..” ,l’Agenzia delle Entrate ha esplicitato le modalità per esercitare le opzioni anzidette, e ha pubblicato il relativo modello, di cui la parte iniziale ne riportiamo qui sotto.

L’OPZIONE

  • L’opzione viene esercitata utilizzando il modello di cui sopra, denominato: “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e trasmessa da un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
  • L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
  • Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
  • L’opzione, può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
  • Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate

LE ASSEVERAZIONI

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, sono necessarie due tipi di asseverazioni, a seconda della tipologia dei lavori. Esse sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, ed attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’ effettiva realizzazione.

  • Per gli interventi di efficentamento energetico, é necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, al fine di dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute siano congrue agli interventi agevolati. L’asseverazione va trasmessa telematicamente all’ENEA, (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
  • Per gli interventi antisismici, sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico (secondo le rispettive competenze professionali) ad emettere l’asseverazione riguardo l’efficacia degli interventi. Detti professionisti incaricati, devono altresì attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo Sportello Unico Competente (art. 5 DPR 3 giugno 2001, n. 380).

IL VISTO DI CONFORMITA’

Serve ad attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato dai Dottori Commercialisti, Ragionieri, Periti Commerciali, Consulenti del Lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché delle loro assicurazioni.

I PAGAMENTI VERSO IMPRESE E FORNITORI

Fatta eccezione per i casi di sconto in fattura o cessione del credito, i committenti devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il suo numero di partita IVA.

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento autorizzati, devono applicare una ritenuta a titolo di acconto dell’8% .

**********

Siamo in grado di assistere i nostri clienti privati, condomini o imprese, in tutte le procedure, fornendo i seguenti servizi:

1) Studio di fattibilità, Progettazione Preliminare ed Esecutiva;

2) Individuazione dell’istituto di credito più conveniente;

3) Direzione dei Lavori e Contabilità;

4) Coordinamento della sicurezza;

5) Rilascio Asseverazioni Tecniche ;

6) Rilascio Visto di Conformità;

7) Comunicazioni delle Opzioni all’Agenzia delle Entrate;

 

IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI, INVESTIMENTI, PATRIMONIO E FISCO

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