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La Holding sede estera

LA HOLDING, CHE COSA E’, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.

Posted on 20 Settembre 202129 Novembre 2024 By e_jejhdwury98 Nessun commento su LA HOLDING, CHE COSA E’, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI.
La Holding é uno strumento oggi molto utilizzato per la protezione del patrimonio e la pianificazione in sede successoria. Interessanti sono i risvolti fiscali, finanziari e quelli legati all’internazionalizzazione dell’impresa. La Soparfi lussemburghese.

di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista.

Che cosa é una Holding.

La holding, é una società che in Italia assume generalmente la veste di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e Società Semplice. Essa é preposta a detenere quote o azioni di altre società, dette controllate. Operativamente può avere differenti connotazioni. Le più comuni sono le holding titolari solo di partecipazioni societarie e le holding a carattere “misto”, ovvero quelle che posseggono partecipazioni e svolgono anche attività commerciale.

Nel detenere le partecipazioni o quote, la società Holding esercita una funzione di direzione e di gestione del capitale. Affinché si possa parlare di holding company, questa deve esercitare “il controllo” sulle partecipate, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile.

Dal punto di vista del nostro diritto tributario (art.162 bis TUIR), la holding é quella società (diversa dagli intermediari finanziari) che esercita in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, nel cui bilancio queste superino il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

A che cosa può servire una Holding.

Andando nei dettagli, le numerose ragioni per le quali può essere utile costituire una holding, possono essere riassunte nei seguenti punti:

  1. Fornire un governo unitario al gruppo. Ciò consente di dirigere, indirizzare e coordinare le attività delle società operative. La holding interviene nella vita delle controllate ad esempio promuovendo aumenti di capitale, partecipando alla nomina degli amministratori o indirizzando le politiche di assunzione. Oltre alla direzione, può esercitare tutta una serie di attività nei confronti delle partecipate, detenendo liquidità, immobili, marchi e brevetti, erogando servizi amministrativi, locando loro gli stessi beni di cui é proprietaria, fino a prestare denaro. Altra importante funzione é quella di riportare gli eventuali conflitti infra gruppo, nell’ambito del suo consiglio di amministrazione, ben lontano dalla gestione ordinaria delle partecipate. La holding assume notevole importanza, anche qualora vi sia un trust a tutela delle partecipazioni di alcuni soci. In questi casi é auspicabile che questo detenga le quote nella capogruppo, piuttosto che nelle altre società, vista la natura “conservativa” dell’istituto, il cui trustee potrebbe assumere una posizione alquanto “frenante” nelle quotidiane scelte da compiere.
  2. Ottenere una limitazione del rischio di impresa. Con la costituzione di un gruppo e la suddivisione delle varie attività tra le controllate, si evita che l’andamento negativo di una di queste, comprometta quello delle altre. Inoltre, mediante procedure come lo spin off immobiliare, che consentono di scoporare gli immobili dalla società operativa, si ricollocano questi ultimi nella società madre, mettendoli relativamente al riparo dalle incertezze della gestione ordinaria.
  3. Gestire meglio il passaggio generazionale. La holding é inoltre raccomandabile se, le società in questione, sono imprese nate con compagini sociali ristrette, in cui risultano fondamentali le qualità personali dei singoli soci. In effetti , venendo a mancare uno di essi, i superstiti potrebbero non essere favorevoli all’ingresso di soggetti privi delle qualità necessarie. Per contro, anche un’eventuale litigiosità degli stessi eredi potrebbe mettere in pericolo la stessa continuità aziendale. In entrambi i casi, l’utilizzo di questa particolare tipologia sociale, magari associata ad un trust, può fornire delle utili soluzioni per prevenire i contrasti.
  4. Conseguire vantaggi finanziari. La holding assolve a due principali funzioni in materia finanziaria verso le partecipate. La prima é quella di prestare garanzie presso gli istituti di credito, al fine di far loro ottenere liquidità o comunque di fornire un’immagine di “solidità” di fronte agli istituti bancari. La seconda, sicuramente più garantista per la società controllante, é quella di fungere da salvadanaio per le imprese figlie, mediante contratti di finanziamento inter societari o di conto corrente inter societario, detti anche di cash pooling. Questi ultimi, di tipologia atipica, consentono di trasferire nel conto della società capogruppo, i saldi attivi di quelli delle controllate, permettendo al gruppo di compensare le posizioni passive di alcune società con quelle attive di altre. Si razionalizzerà così la finanza infragruppo, ottenendo un concreto risparmio sugli oneri bancari.
  5. Godere di vantaggi fiscali. Il primo di questi é senza dubbio il “Consolidato fiscale” (Art.117 Tuir), mediante il quale si pagano le imposte su una sola base imponibile frutto della somma algebrica dei risultati economici di tutte le partecipate, potendo così compensare utili e perdite fiscali. Il secondo é “l’IVA di gruppo” (Art.73 co.3 DPR 633/72), grazie al quale l’imposta sul valore aggiunto viene liquidata in maniera unitaria, come prodotto della compensazione di tutti i risultati delle liquidazioni iva delle società partecipate. Il terzo vantaggio é conseguibile in caso di vendita di partecipazioni. Il gruppo, (se rientrante nelle previsioni dell’art.87 Tuir), potrà godere della “Partecipation Exemption“, la cosiddetta PEX, per cui le imposte verranno pagate solo sul 5% della plusvalenza generata dalla cessione. Infine, non si può tralasciare la “Direttiva madre-figlia” (90/435/CEE e 2003/123/CE), valevole per le società di capitali, secondo la quale, gli utili distribuiti da una controllata operante in uno stato europeo a una holding capogruppo con sede in un’altro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Questo assume grande rilevanza, soprattutto in sede di pianificazione fiscale e di internazionalizzazione di un gruppo di società, come vedremo meglio in seguito.

Hai bisogno di una consulenza per costituire una holding italiana o estera? Contatta i nostri professionisti.


La Holding risultante da uno spin off immobiliare, può rappresentare un’ottima opportunità per mettere al riparo gli immobili di impresa dalle avversità del mercato

Lo spin off immobiliare, é un’operazione di scissione, mediante la quale una parte del patrimonio di un’impresa, quello immobiliare, viene scorporato e ricollocato in un’altra società. Contestualmente al trasferimento del patrimonio immobiliare, i soci dell’ impresa scissa acquisiscono le partecipazioni nella nuova società. 

A differenza dello spin off immobiliare classico, in cui la società generata dall’operazione non ha collegamenti con l’originaria, in questo caso, i soci di quest’ultima conferiscono le loro quote nella nuova società, facendola divenire di fatto una holding.

In questo caso, i vantaggi sarebbero molteplici, dal momento che, come si é detto in precedenza, si metterebbe al sicuro il patrimonio immobiliare, separandolo dai rischi di impresa. Si allontanerebbero, pur tutelandoli, alcuni soci che erano di ostacolo dalla gestione operativa della società, a tutto vantaggio dell’andamento dell’attività.

La società holding, potrebbe fungere da garante, in occasione di acquisizione di finanziamenti da parte della controllata operativa o finanziare la controllata. Inoltre, il gruppo potrebbe godere di alcuni dei benefici fiscali descritti in precedenza.

Per saperne di più, sull’argomento, vai all’articolo:

“Hai mai pensato di scorporare gli immobili dalla tua impresa?”

 

L’utilizzo combinato dell’istituto della Holding con quello della Società Semplice, fornisce validi mezzi, al fine di mettere al sicuro l’attività di famiglia.

La holding società semplice. Qualora si voglia detenere delle quote sociali ed impedire che una terza persona possa pignorare le stesse, magari subentrando all’interno della compagine o delle compagini sociali, é particolarmente indicata la costituzione di una società di persone e farle assumere il ruolo di holding.

Come é noto, in queste tipologie sociali, i rapporti tra i soci sono caratterizzati dall’intuitu personae e le qualità personali dei soci, assumono rilevanza fondamentale. Pertanto, un socio non può alienare la sua quota senza il consenso degli altri soci né, in caso di morte di uno di questi, l’erede del de cuius, può subentrare senza il benestare di tutti i partecipanti.

In caso di proprietà a base molto ristretta, risulta sicuramente l’ideale, per mantenere inalterata nel tempo la titolarità dell’attività “di famiglia” .

In quest’ottica, la Società Semplice viene sovente impiegata come capogruppo, per detenere partecipazioni, proprio perché, essendo una società di persone, gode dei benefici appena citati, presentando ulteriori vantaggi nella gestione, quali l’assenza di obbligo di tenuta della contabilità, una pubblicità molto limitata presso la Sezione Speciale del Registro delle Imprese, una fiscalità relativamente semplice, l’assenza di un capitale sociale…

Per una panoramica completa,

Leggi l’articolo dedicato: “Società semplice, la holding di famiglia”

La holding residente all’estero, conferisce vantaggi nel processo di internazionalizzazione della propria impresa e per la protezione dai rischi, rappresentati dal paese di origine.

I più comuni vantaggi portati dall’internazionalizzazione sono senz’altro rappresentati da un ampiamento dei mercati, da un incremento della clientela e una sua maggior diversificazione. Seguono poi la possibilità di effettuare economie di scala, acquistare merci e materie prime a costi inferiori, eliminare la stagionalità, accedere a nuove tecnologie, facendo acquisire maggior valore e autorevolezza al proprio marchio. Il processo da intraprendere, é sicuramente complesso e dà i suoi positivi effetti, a medio-lungo termine.

Negli ultimi tempi, é diventato di grade attualità anche il tema del “rischio paese”, date le condizioni delle finanze pubbliche italiane, che inducono i vari governi a mutare continuamente le norme tributarie, tutte incentrate a “far cassa” in particolare a scapito delle attività economiche e del patrimonio. E’indubbio che, trasferire la sede della holding in un paese in migliori condizioni, riduce notevolmente questo pericolo, consentendo agli amministratori di fare piani a lungo termine e non vivere alla giornata. L’immutabilità nel tempo delle norme civili e tributarie, é sicuramente uno dei più importanti motivi per optare a favore di uno stato, piuttosto che di un’altro.

Quale paese scegliere.

Di certo é conveniente trasferirsi nell’ambito dell’Unione Europea, al fine di godere dei benefici del mercato unico e fugare i dubbi legali, generati dal trasferimento in stati diversi, che possono venir considerati paradisi fiscali dalla nostra Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che gli elementi a favore di un trasferimento all’interno della UE sono:

  1. La libertà di stabilimento sancita dal trattato di Maastricht, che prevede la libera circolazione dei cittadini, dei beni, dei servizi e dei capitali;
  2. Il principio di continuità giuridica, per il quale, senza che avvengano procedure di scioglimento o di liquidazione, una società controllante può trasferirsi in un’altro stato membro dell’UE.
  3. Le convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate tra i paesi membri al fine di evitare che redditi e capitali dei cittadini residenti scontino più volte le stesse imposte, conferendo certezza in merito a possibili comportamenti elusivi o evasivi.
  4. Norme quali la Direttiva Madre-Figlia, (90/435/CEE e 2003/123/CE), per la quale, gli utili distribuiti da una controllata operante in uno stato europeo a una holding capogruppo con sede in un’altro, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

Il Granducato di Lussemburgo.

Uno dei paesi più gettonati é sicuramente il Lussemburgo, grazie a vari fattori: un’economia estremamente solida (è al primo posto nella classifica del prodotto interno lordo pro capite secondo il Fondo Monetario Internazionale), un ambiente poliglotta e multiculturale (quasi chiunque è almeno perfettamente trilingue, la maggioranza degli abitanti è straniera), una stabilità politica unica in Europa (che dà l’impressione di una giurisdizione “dormiente” da un punto di vista normativo, con conseguente possibilità di pianificare le operazioni guardando alle prossime generazioni), una posizione geografica strategica, incuneata tra le regioni più ricche d’Europa, nonché città principale della cd. “Grande Regione”.

“La Grande Région” é un’area che comprende il Lussemburgo stesso, i lender tedeschi della Saar, della Renania-Palatinato, La regione francese dell’Alsazia e quella belga della Vallonia. In essa i rappresentanti delle varie entità politiche locali, hanno intessuto stretti rapporti di collaborazione in campo economico, finanziario e culturale, con un comitato di coordinamento che tiene riunioni regolari e viene presieduto a turno dagli esponenti politici delle varie comunità che ne fanno parte.

Collegamento tra l’area mediterranea e quella del nord Europa, abitata da circa 12 milioni di persone, la “Grande Regione” é attraversata dalle vie stradali e ferroviarie più importanti. Sede di numerosissime aziende e multinazionali, produce da sola circa il 2,5% del PIL europeo (dati 2017), rappresentando una delle zone più dinamiche del continente.

 

Alcuni aspetti fiscali da considerare.

In occasione del trasferimento della holding in un paese estero, é bene tenere in considerazione alcuni aspetti fiscali che, se non valutati attentamente potrebbero avere pesanti conseguenze sul risultato dell’intera operazione.

Le C.F.C. (Controlled Foreign Companies). Regolate dall’art.167 del TUIR, le controllate estere, non appartenenti all’Unione Europea, subiscono una tassazione per trasparenza, qualora il livello di imposizione ivi applicabile, risulti inferiore al 50% di quello a cui sarebbero sottoposte in Italia. In tal caso, i detentori residenti delle partecipazioni in oggetto, si vedranno imputati i redditi in proporzione alle quote rispettivamente detenute.

La Exit Tax. Ai sensi dell’art.166 del TUIR, il trasferimento all’estero di una holding, é assoggettato ad imposizione in uscita, detta anche exit tax. I soggetti fiscalmente residenti in Italia, i quali trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale oppure attività ad una loro stabile organizzazione situata all’estero vi sono sottoposti. Stessa cosa vale in caso di una loro incorporazione in una società non residente o di un’incorporazione di alcune loro parti oggetto di scissione.

Il Transfer Price. In base all’art.110 del TUIR, le società operanti in paesi differenti ma appartenenti ad uno stesso gruppo, devono applicare tra di loro, prezzi di mercato per le cessioni di beni e prestazioni di servizi intercorrenti tra di loro. Ciò vale anche per l’attività finanziaria infragruppo. L’applicazione dei corretti prezzi, richiede attenzione e conoscenza delle linee guida OCSE e del D.M. 14.05.2018.

L’esterovestizione. E’ una costante, del nostro ordinamento tributario, l’onere da parte del contribuente di dimostrare che la collocazione della sede sociale all’estero, non sia stata fatta in maniera fittizzia, al solo fine di godere di un regime fiscale più favorevole. Ciò viene spesso ravvisato nella modalità di controllo della holding e dalla residenza dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il rimpatrio dei dividendi. Come é noto, l’art.3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, per i soggetti residenti, la tassazione di tutti i redditi prodotti, in Italia e all’Estero (su base mondiale). Se distribuiti e non lasciati all’interno della società, sono considerati redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44 del TUIR. Su di essi verrà applicata una ritenuta in uscita da parte del paese estero (in base alla convenzione) e un’imposta del 26% in Italia.


Su queste ed altre problematiche, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. Affianchiamo il cliente nella predisposizione del progetto societario, nella redazione degli atti per portarlo a compimento, nelle stime e perizie per i beni patrimoniali mobiliari-immobiliari, inclusa la consulenza legale e tributaria in Italia e in Lussemburgo.


 

La Soparfi lussemburghese.

Un particolare tipo di holding é la Soparfi, una società commerciale di diritto lussemburghese che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che intendono internazionalizzare la propria compagine aziendale usufruendo di importanti benefici:

a) detenere partecipazioni di società residenti e non residenti;
b) Sfruttare diritti di proprietà intellettuale;
c) Acquisire quote di società immobiliari o immobili;
d) Esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale.

Per l’attività di holding:

  • In conformità alla direttiva UE Madri-Figlie, la Soparfi gode del regime di esenzione per i dividendi ricevuti dalle società partecipate e per il capital gains sulla vendita di azioni.
  • Requisiti necessari per godere dell’esenzione sui dividendi, sono il possesso del 10% del capitale della partecipata o pari ad un valore di € 1.200.000. Per godere dell’esenzione sul capital gains sulla vendita di azioni,  è necessario possedere una fazione di capitale del 10% o pari ad € 6.000.000.Una ridotta tassazione, pur restando all’interno dell’Unione Europea e nel rispetto della normativa fiscale internazionale;
  • Inoltre, la partecipazione dovrà essere detenuta dalla holding per almeno 12 mesi, o vi dovrà essere un impegno a detenerla per un periodo equivalente.
  • Da notare che la società controllata che distribuisce dovrà essere in alternativa, a) Una società prevista dall’art.2 della Direttiva Madri-figlie 90/435/CEE,   b) Una società interamente tassabile costituita al di fuori della UE ma con sede in Lussemburgo;  c) Una società di capitali che non ha sede in Lussemburgo, ma che sia soggetta ad una tassa sul reddito di impresa di almeno il 10,5%, calcolata su una base imponibile determinata con criteri simili a quelli lussemburghesi
  • Le spese inerenti la partecipazione, sono deducibili solo per la parte che supera il reddito esente della partecipazione in un determinato anno.
  • Sono deducibili, le svalutazioni di valore relative ad una partecipazione che beneficia dell’esenzione, tuttavia l’importo di una plusvalenza esente verrà ridotto delle spese relative alla partecipazione, che hanno ridotto il reddito imponibile della società.

La Soparfi risulta molto efficace nelle strutture internazionali perché gode di un duplice beneficio: l’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione e le direttive fiscali europee. In base a queste ultime infatti, essa è esente dalle ritenute sui dividendi distribuiti dalle partecipate e dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Queste esenzioni, combinate con le convenzioni contro la doppia imposizione, fanno della Soparfi un’istituto giuridico molto interessante, capace di rispondere alle più svariate esigenze, in occasione dell’internazionalizzazione di un gruppo.

Per saperne di più, vai all’articolo:

Soparfi – La società lussemburghese, in cui semplicità di gestione e versatilità, si fondono con importanti vantaggi fiscali.

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