Skip to content
Tutele Patrimoniali Blog

Tutele Patrimoniali Blog

Il network interprofessionale in materia di patrimonio

  • Home
  • Chi siamo
  • Consulenze
    • Legale
    • Tributaria
    • Finanziaria
    • Tecnica
  • Servizi
    • Investimenti Immobiliari
    • Private Equity
    • Protezione del Patrimonio
    • Passaggi generazionali d’azienda
    • Investire in Lussemburgo
    • Investire nel Regno Unito
  • Speciali
    • Imposte di successione
    • Bail-in il nuovo salvataggio delle banche
    • Redditi esteri e residenza
    • amministratore di sostegno
  • Blog
  • Contatti
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy
  • Toggle search form
  • LA S.P.F. LUSSEMBURGHESE
    LA S.P.F. (Società di gestione del patrimonio familiare) LUSSEMBURGHESE. INVESTIMENTI
  • opere d'arte trafugate
    LA RESTITUZIONE DELLE OPERE D’ARTE TRAFUGATE. UNA QUESTIONE ANCORA APERTA. CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO
  • società di capitali per detenere il risparmio
    LA SOCIETA’ DI CAPITALI PER DETENERE IL RISPARMIO. UN OGGETTO DA MANEGGIARE CON CURA. INVESTIMENTI
  • demenager en Italie allègements fiscaux
    DEMENAGER EN ITALIE: ALLÈGEMENTS FISCAUX POUR LES RETRAITÉS ET LES CONTRIBUABLES À HAUTS REVENUS. PATRIMONIO E FISCO
  • LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ NON NEGOZIATE. ANNO 2020. INVESTIMENTI
  • nouveauté en matière d'impôts de succession et donation en Italie
    NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’IMPÔT DE SUCCESSION ET DONATION EN ITALIE. PATRIMONIO E FISCO
  • conto in valuta estera
    HAI UN CONTO IN VALUTA ESTERA? DEVI RIPORTARNE ALCUNE MOVIMENTAZIONI IN UNICO. INVESTIMENTI
  • ECO BONUS E SISMA BONUS: LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA. IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
Regolarizzazione immobile estero

LA REGOLARIZZAZIONE FISCALE DELL’ IMMOBILE ESTERO.

Posted on 17 Gennaio 20249 Luglio 2024 By e_jejhdwury98 Nessun commento su LA REGOLARIZZAZIONE FISCALE DELL’ IMMOBILE ESTERO.

Antoni Gaudì –  Guell Park, Barcellona.

Per regolarizzazione fiscale dell’immobile estero, si intende l’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio ed il pagamento delle imposte mediante ravvedimento.

Può capitare che, ad un certo punto, ci si renda conto di avere sempre avuto in famiglia la disponibilità un immobile oltre frontiera. Magari messo a reddito, oppure ceduto un paio di anni prima, senza averlo mai inserito in dichiarazione dei redditi. Queste situazioni, sono più comuni di quanto si pensi. Un tempo ampiamente trascurate, viste le difficoltà al monitoraggio e allo scambio dei dati fra gli stati, sono divenute oggi di maggiore attualità.

La cosa, in particolare, per i beni dislocati nell’Unione Europea, anche alla luce di norme come la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, “Cooperazione amministrativa nel settore fiscale”, del 15 febbraio 2011 e successive. Le omissioni più ricorrenti sono rappresentante dal mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio. Seguono poi la mancata dichiarazione dell’Ivie, delle imposte da locazione e delle eventuali plusvalenze da cessione.


Hai bisogno di una consulenza per regolarizzare i tuoi immobili all’estero? Contatta i nostri professionisti”.


Le sanzioni in caso di mancata regolarizzazione dell’immobile estero e dei redditi da questo prodotti.

Le sanzioni sono differenti, a seconda delle infrazioni commesse. Di conseguenza, varieranno anche le modalità per la loro regolarizzazione.

Mancato monitoraggio fiscale. La più ricorrente e soprattutto la più odiosa delle ammende in materia, é quella per mancato monitoraggio fiscale. L’art.5 del D.L. 28 Giugno 1990 n.167, prevede una sanzione che va dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati. Tale ammenda é incrementata dal 6 e al 30 per cento, se l’immobile si trova in un paradiso fiscale. E’ bene tenere a mente che l’importo non dichiarato é il valore del bene immobile.

Omessa dichiarazione Ivie. Altra sanzione direttamente connessa, é quella per la mancata liquidazione dell’IVIE, l’imposta sul valore dei beni immobili situati al’estero. Ai sensi del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, é equivalente a quella sul reddito delle persone fisiche. Questa si aggira dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute e non dichiarate (Art. 1, co. 1 del D.Lgs. n. 471/97) e dal 90 al 180% in presenza di dichiarazione infedele ma presentata (Art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 471/97).

Omessa dichiarazione redditi esteri (locazioni). Quanto alle imposte sulle eventuali locazioni estere, ricordiamo che, a prescindere quanto si sia già corrisposto all’erario del paese ospitante, esse devono essere dichiarate anche in Italia. Su di queste verranno applicate l’Irpef e le addizionali Regionali e Comunali del caso. Le sanzioni per omessa dichiarazione ammotano dal 240 al 480% della maggior imposta. Aumenteranno inoltre di 1/3 in quanto su redditi prodotti all’estero (Art.1, co.1, 7 e 8 del D.Lgs. n.471/97); andranno quindi dal 320 al 640%.

Per contro, in presenza di dichiarazione infedele, ma presentata, le sanzioni ammonteranno dal 180 al 360% della maggior imposta, aumentate di 1/3 in quanto su redditi prodotti all’estero (Art.1, co. 2, 7 e 8 del D.Lgs. n.471/97); andranno quindi dal 240 al 480%. Inoltre, non liquidando le imposte italiane nel Modello Unico, non si ha il diritto di potervi detrarre quelle straniere già pagate all’estero.

Omessa dichiarazione di plusvalenze estere. Per ultimo, ma non meno importante vi é il problema delle eventuali plusvalenze da cessione. Queste costituiscono reddito imponibile, nel caso in cui l’immobile estero é ceduto prima dei 5 anni dall’acquisto. La differenza fra il prezzo di acquisizione e quello di vendita costituisce reddito imponibile. Se ceduto tramite un notaio italiano, é possibile pagare immediatamente l’imposta sostitutiva del 26%. In difetto, qualora si effettuasse la compravendita all’estero, sarà necessario liquidare le imposte nel Modello Unico, pena la sanzione dal 120 al 240%, delle imposte dovute e non dichiarate, aumentate di 1/3 in quanto prodotte all’estero (Art.1, co.1 e 8 del D.Lgs. n.471/97).

L’importo da pagare si aggirerà quindi dal 160 al 320% dell’imposta non dichiarata.  Per contro, in presenza di dichiarazione infedele, ma presentata, le sanzioni ammonteranno dal 90 al 180% della maggior imposta, aumentate di 1/3 in quanto prodotte all’estero (Art.1, co. 2 e 8 del D.Lgs. n.471/97). Esse ammonteranno quindi dal 120 al 240%. Tutto ciò premesso, non resta che esaminare, le operazioni necessarie, al fine di procedere alla regolarizzazione fiscale dell’immobile estero.


Se non hai mai dichiarato i tuoi beni all’estero leggi: “Il ravvedimento del quadro RW”.

Per maggiori informazioni vedi anche l’articolo: “La tassazione della casa all’estero”.


Le procedure di regolarizzazione fiscale: Il ravvedimento operoso.

La regolarizzazione fiscale dell’immobile all’estero, trova nel ravvedimento operoso uno strumento valido per limitare i danni di un eventuale accertamento fiscale. Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco, pagando sanzioni ridotte. Il contribuente può esercitare il ravvedimento anche in presenza di verifiche fiscali. Per contro, ciò non può essere fatto se ha ricevuto la notifica di accertamento e di pagamento delle imposte.

La legge di riferimento è l’articolo 13 del D.Lgs 472/97 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. In ogni caso, per esercitare il “ravvedimento operoso” è necessario aver depositato, la dichiarazione dei redditi per gli anni da regolarizzare. Per questo motivo, è sempre consigliabile presentarla a suo tempo, in modo da poterla sempre integrare, se necessario.

Ai casi di specie si applicano diversi tipi di ravvedimento:

a) Regolarizzazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale. È necessario presentare il quadro RW del Modello Unico, in cui saranno riportati i beni detenuti all’estero. Le penalità per mancata compilazione dovranno essere pagate, ma ridotte dal “ravvedimento”.

b) Regolarizzazione della dichiarazione IVIE. Si dovà presentare il Modello Unico, con la liquidazione IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) e pagare l’imposta. IVIE è pari allo 0,76% (dal 2024 è 1,06%) del valore degli immobili. Anche le penali e gli interessi dovranno essere pagati, ma ridotti con il “ravvedimento”.

e) Regolarizzazione della mancata dichiarazione dei redditi esteri (affitti). Si dovrà presentare il Modello Unico, con i redditi da locazione esteri e liquidare l’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), nonché le imposte addizionali regionali e comunali . È possibile detrarre le imposte pagate all’estero. Oltre alla tassa, dovranno essere pagate anche le sanzioni e gli interessi, ridotti a seguito del ravvedimento.

d) Regolarizzazione dell’omessa dichiarazione di plusvalenze estere. Andà presentato il Modello Unico e riportate le plusvalenze estere, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dell’immobile. Quest’ultima, che costituisce un reddito imponibile, sarà tassata ai fini dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), nonché le imposte addizionali regionali e comunali . È possibile detrarre le imposte pagate all’estero. Oltre alla tassa, dovranno essere pagate anche le sanzioni e gli interessi, ridotti a seguito del ravvedimento.

Riportiamo di seguito, un riepilogo dell’importo delle sanzioni previste dal ravvedimento. Ciò in relazione al periodo nel corso del quale viene effettuata la rettifica.

I tempi del “Ravvediemento operoso”
L’entità delle sanzioni ridotte
article 13 du D.Lgs 472/97
nei 90 giorni successivi la data della violazione da corrispondere: 1/9 della sanzione minima (solo in questo caso la sanzione minima é il 30% dell’imposta non versata)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione é stata commessa
da corrispondere: 1/8 della sanzione minima
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione é stata commessa  da corrispondere : 1/7 della sanzione minima
dopo la scadenza dei termini temporali sopra descritti da corrispondere : 1/6 della sanzione minima
dopo la constatazione della violazione mediante PVC da corrispondere : 1/5 della sanzione minima

“Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato contemporaneamente alla regolarizzazione del pagamento della tassa o della differenza di imposta, nonché del pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera”. (Articolo 13 c.2 D.Lgs 472/97).


Per saperne di più sull’argomento leggi anche: “Il monitoraggio fiscale dei beni all’estero”.


Su queste ed altre problematiche sul tema del monitoraggio fiscale e regolarizzazione dell’immobile all’estero, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. In particolare per coloro che desiderano acquistare immobili, detenere investimenti finanziari o partecipazioni oltre frontiera. Contattaci.


Incontra i nostri profesionisti alla sezione: “Consulenza tributaria in materia di patrimonio”.

RESIDENTI ALL'ESTERO

Navigazione articoli

Previous Post: LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER.
Next Post: DEMENAGER EN ITALIE: ALLÈGEMENTS FISCAUX POUR LES RETRAITÉS ET LES CONTRIBUABLES À HAUTS REVENUS.

Related Posts

  • trust con sede all'estero
    IL TRUST CON SEDE ALL’ESTERO, UNA VALIDA SOLUZIONE PER SUPERARE L’INCERTEZZA DEL MOMENTO E GUARDARE CON UN PO’ PIU’ DI SERENITA’ AL FUTURO. PROTEZIONE PATRIMONIO
  • Les impôts sur la maison en Italie
    LES IMPOTS SUR LA MAISON EN ITALIE. INVESTIMENTI
  • LA S.P.F. LUSSEMBURGHESE
    LA S.P.F. (Società di gestione del patrimonio familiare) LUSSEMBURGHESE. INVESTIMENTI
  • la tassazione della casa all'estero
    LA TASSAZIONE DELLA CASA ALL’ESTERO. PATRIMONIO E FISCO
  • la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger
    LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER. PATRIMONIO E FISCO
  • rivalutazione partecipazioni società non residenti
    LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: OPPORTUNITA’ PER ALCUNE SOCIETA NON RESIDENTI. PATRIMONIO E FISCO

More Related Articles

la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER. PATRIMONIO E FISCO
certificato successorio europeo IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO, UN’ OPPORTUNITA’ PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE. RESIDENTI ALL'ESTERO
tassazione polizze unit linked POLIZZE UNIT LINKED ESTERE, TASSAZIONE VERSO I RESIDENTI IN ITALIA INVESTIMENTI
conto in valuta estera HAI UN CONTO IN VALUTA ESTERA? DEVI RIPORTARNE ALCUNE MOVIMENTAZIONI IN UNICO. INVESTIMENTI
agevolazioni fiscali nuovi residenti LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I NUOVI RESIDENTI IN ITALIA, CON ALTI REDDITI. RESIDENTI ALL'ESTERO
La tassazione delle pensioni estere LA TASSAZIONE DELLE PENSIONI ESTERE. PATRIMONIO E FISCO

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Note in merito all'utilizzo del materiale pubblicato nel blog.

Gli articoli presenti in questo blog, rappresentano solo il punto di vista personale degli autori, in relazione agli argomenti trattati. Per quanto si sia cercato di essere più accurati possibili in merito al reperimento delle fonti, quanto riportato, non può rappresentare in alcun modo una consulenza professionale.
Tutti di diritti riservati.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

  • AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
  • ANATOCISMO
  • CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO
  • IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • INVESTIMENTI
  • PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA
  • PATRIMONIO E FISCO
  • PRIVATE EQUITY
  • PROTEZIONE PATRIMONIO
  • RESIDENTI ALL'ESTERO
  • SUCCESSIONI

ARTICOLI RECENTI

  • GLI STRUMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO. GUIDA COMPLETA.
  • RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI 2025, NOVITA’ DALLA FINANZIARIA.
  • NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’IMPÔT DE SUCCESSION ET DONATION EN ITALIE.
  • NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE.
  • DEMENAGER EN ITALIE: ALLÈGEMENTS FISCAUX POUR LES RETRAITÉS ET LES CONTRIBUABLES À HAUTS REVENUS.

ARCHIVI

  • Gennaio 2025
  • Dicembre 2024
  • Ottobre 2024
  • Settembre 2024
  • Gennaio 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Luglio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Gennaio 2022
  • Novembre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Luglio 2020
  • Ottobre 2019
  • Luglio 2019
  • Dicembre 2018
  • Giugno 2018

RICERCA NEL SITO

https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2024/08/Les-Impots-et-lItalie.mp4

EURO-DOLLARO

Tasso EURUSD da TradingView

EURO-STERLINA

Tasso EURGBP da TradingView

PREVISIONI METEO

MERCATO AZIONARIO

Mercato azionario da TradingView

Legal

Privacy Policy
  • I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE UN OPPORTUNITA’ PER GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger
    LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER. PATRIMONIO E FISCO
  • trust con sede all'estero
    IL TRUST CON SEDE ALL’ESTERO, UNA VALIDA SOLUZIONE PER SUPERARE L’INCERTEZZA DEL MOMENTO E GUARDARE CON UN PO’ PIU’ DI SERENITA’ AL FUTURO. PROTEZIONE PATRIMONIO
  • Private Equity
    LA TUA IMPRESA DI FAMIGLIA NECESSITA DI UN RICAMBIO GENERAZIONALE? IL PRIVATE EQUITY PUO’ ESSERE LA SOLUZIONE . PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA
  • avantages fiscaux pour les nouveaux residents en Italie
    AVANTAGES FISCAUX POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS ÉTRANGERS EN ITALIE, AVEC DES REVENUS ÉLEVÉS. RESIDENTI ALL'ESTERO
  • IL SUPERBONUS AL 110%, TUTTE LE NOVITA’ RISPETTO AI “VECCHI” INCENTIVI. IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • plusvalenze cessione immobili con superbonus
    LE PLUSVALENZE DA CESSIONE, SU IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI CON SUPERBONUS. IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • rivalutazione partecipazioni società non residenti
    LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: OPPORTUNITA’ PER ALCUNE SOCIETA NON RESIDENTI. PATRIMONIO E FISCO

Copyright © 2022 Tutele Patrimoniali. Powered by FacilisSoftware