Skip to content
Tutele Patrimoniali Blog

Tutele Patrimoniali Blog

Il network interprofessionale in materia di patrimonio

  • Home
  • Chi siamo
  • Consulenze
    • Legale
    • Tributaria
    • Finanziaria
    • Tecnica
  • Servizi
    • Investimenti Immobiliari
    • Private Equity
    • Protezione del Patrimonio
    • Passaggi generazionali d’azienda
    • Investire in Lussemburgo
    • Investire nel Regno Unito
  • Speciali
    • Imposte di successione
    • Bail-in il nuovo salvataggio delle banche
    • Redditi esteri e residenza
    • amministratore di sostegno
  • Blog
  • Contatti
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy
  • Toggle search form
  • investire-in-numismatica
    INVESTIRE IN NUMISMATICA CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO
  • la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger
    LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER. PATRIMONIO E FISCO
  • La tassazione delle pensioni estere
    LA TASSAZIONE DELLE PENSIONI ESTERE. PATRIMONIO E FISCO
  • superbonus condomino moroso non collabora
    SUPERBONUS AL 110%. COSA FARE SE UN CONDOMINO NON COLLABORA. IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • nouveauté en matière d'impôts de succession et donation en Italie
    NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’IMPÔT DE SUCCESSION ET DONATION EN ITALIE. PATRIMONIO E FISCO
  • IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE.
    IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE. PATRIMONIO E FISCO
  • La Holding sede estera
    LA HOLDING, CHE COSA E’, A COSA SERVE. SEDE ESTERA. LA SOPARFI. PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA
  • la tassazione della casa all'estero
    LA TASSAZIONE DELLA CASA ALL’ESTERO. PATRIMONIO E FISCO
rivalutazione partecipazioni società non residenti

LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: OPPORTUNITA’ PER ALCUNE SOCIETA NON RESIDENTI.

Posted on 7 Aprile 202213 Dicembre 2024 By e_jejhdwury98 Nessun commento su LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: OPPORTUNITA’ PER ALCUNE SOCIETA NON RESIDENTI.
Articolo in aggiornamento, viste le modifiche 
che apporterà
la finanziaria per l'anno 2025.

Con il consueto rinnovo delle disposizioni della legge 448/2001, che tratta la rivalutazione delle partecipazioni nelle società non negoziate, si aprono interessanti possibilità anche per alcuni tipi di società non residenti.

Con il “Decreto Energia” D.L.n.17 del 1 Marzo 2022, é stata riproposta la rivalutazione dei terreni e delle quote sociali di cui alla legge 448/2001 che, in materia societaria, consente di rivalutare mediante una perizia di stima, le quote sociali possedute alla data del 1 gennaio 2022. La perizia, dovrà essere redatta da un Revisore dei Conti, un Dottore Commercialista o da un iscritto all’Albo degli Esperti Contabili, e dovrà essere asseverata entro il 15 Giugno di quest’anno. Essa rideterminerà il costo di acquisto, affrancando fiscalmente l’eventuale plusvalenza che si andrà a conseguire al momento della vendita.

A differenza dell’ultima rivalutazione, l’imposta sotituitiva da corrispondere sarà del 14% e non dell’11%. Tale imposta, dovrà essere calcolata sull’intero valore della quota, comprensivo del costo storico. L’importo dovrà essere pagato entro il 30 Giugno 2022 o diviso in tre rate di egual importo, la prima scadente sempre entro questa data e le rimanenti rispettivamente il 30 Giugno 2023 e il 30 Giugno 2024.

Ad essere interessate sono: a) Le persone fisiche non in qualità di imprenditori. b) Gli enti non commerciali. c) Le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n.917/1986. d) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. Pertanto, potranno usufruirne anche le società residenti all’estero.


Vedi anche: “Rivalutazone partecipazioni e terreni nella finanziaria 2024.”

Vedi anche: “Affrancamento del capital gain per fondi comuni di investimento e polizze assicurative.”


Rivalutazione partecipazioni società non residenti. Un’opportunità da non perdere, ma non in tutti i casi.

Come si é detto, anche i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione nel nostro paese, possono usufruire della rivalutazione delle partecipazioni. Tuttavia, non sempre questa operazione risulta conveniente.

E’ importante accertare se, per coloro che intendono procedere con la rivalutazione, le plusvalenze da cessione di partecipazioni italiane sono tassate in Italia. In caso contrario, la rivalutazione non sarebbe conveniente. Infatti, se la tassazione viene fatta nel paese dove ha sede la società holding, le imposte pagate in Italia, non sono recuperabili. La risposta a questo fondamentale quesito é rinvenibile nelle convenzioni sottoscritte tra l’Italia e lo stato ove a sede il cedente.

Generalmente la tassazione della plusvalenze da cessione di partecipazioni, avviene nel paese in cui ha sede la società cedente e non in quello in cui é avvenuta la cessione. Questo, anche in virtù di quanto dispone in linea generale l’art.13  c.5 (capital gain) del modello di convenzione OCSE.

A questa regola generale, a cui l’Italia ha peraltro aderito, fanno eccezione almeno 2 casi: 

  1. Quando più del 50% del valore della società partecipata, derivi direttamente o indirettamente da proprietà immobiliari.
  2. Quando ci si trovi di fronte a società cedenti con residenza in paradisi fiscali, per le quali le convenzioni non si applicano.

Rivalutazione delle partecipazioni. Ad esserne avvantaggiate sono proprio le società estere, con sede nei paradisi fiscali e le holding di “immobiliari”.

Come sappiamo, per “paradiso fiscale”, si intende uno stato che effettua una tassazione nulla o molto più bassa di quella che in media gli altri paesi applicano. Inoltre, impone regole molto rigide sul segreto bancario, tali da impedire lo scambio di informazioni. I paesi a fiscalità privilegiata sono elencati in una black list di cui D.M. 4 Maggio 1999, aggiornata periodicamente.

Per le società ivi residenti, non essendo disponibili convenzioni internazionali, la tassazione delle plusvalenze sarà trattata nei termini generali. Questo secondo l’articolo 23, 1°comma, lettera f) del DPR 917/1986  che così dispone: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: …f) ….. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti…”

Dal momento che la loro tassazione avviene in Italia, la norma sulle rivalutazioni é interamente applicabile. Le “società paradisiache” possono usufruire in pieno dei vantaggi fiscali della legge 448/2001 fino a “rivalutare” integralmente il valore della quota italiana posseduta. Azzereranno quindi, l’eventuale plusvalenza mediante il pagamento dell’imposta sotitutiva.

Parimenti, anche le imprese straniere, con intenzione di cedere partecipazioni italiane di società che detengono immobili per più del 50% del loro valore, avranno la stessa convenienza a rivalutarle. Esse sono tassate anche nel nostro paese (art.13 c.4 -capital gain- modello OCSE). Da sottolineare che, se gli immobili non sono strumentali, ai sensi dell’Art.87 c1 lett.d TUIR, non si applica nemmeno la Partecipation Exemption-Pex. Per cui, la rivalutazione rappresenta l’unico modo per ridurre concretamente il carico fiscale.

Pertanto, l’affrancamento delle partecipazioni é in questi due casi sicuramente consigliabile. In pratica, con la relativa compilazione del quandro RT del modello Unico Società di Capitali. In esso, verrà riportato il valore rivalutato della quota, l’imposta sostitutiva pagata e l’eventuale rateizzazione.


Su queste ed altre problematiche in merito alla rivalutazione di partecipazioni di società non residenti, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, sia sotto il profilo fiscale che per quanto riguarda le perizie tecniche di stima degli immobili e degli altri beni aziendali.


Per una panoramica completa sull’argomento, vai alla sezione: “Consulenza Tributaria”
 
PATRIMONIO E FISCO, RESIDENTI ALL'ESTERO

Navigazione articoli

Previous Post: L’ IMPERO DELLE LUCI DI RENE’ MAGRITTE – SPUNTO PER UNA RIFLESSIONE SUL DIRITTO D’AUTORE.
Next Post: LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI PER L’ANNO 2022. A TEMPI RIDOTTI.

Related Posts

  • il ravvedimento del quadro rw
    IL RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW. PATRIMONIO E FISCO
  • affrancamento del capital gain
    AFFRANCAMENTO DEL CAPITAL GAIN PER FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E POLIZZE ASSICURATIVE. INVESTIMENTI
  • la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger
    LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER. PATRIMONIO E FISCO
  • lussemburgo trasparenza
    IL LUSSEMBURGO: UNA GIURISDIZIONE TOTALMENTE TRASPARENTE. INVESTIMENTI
  • Novità in materia di imposta di successione e donazione
    NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE. PATRIMONIO E FISCO
  • SUPERBONUS AL 110% – UN EMENDAMENTO LO PROROGA AL 30 GIUGNO 2022, E OLTRE… IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI

More Related Articles

IL SUPERBONUS AL 110%, TUTTE LE NOVITA’ RISPETTO AI “VECCHI” INCENTIVI. IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI PER L’ANNO 2022. A TEMPI RIDOTTI. PATRIMONIO E FISCO
demenager en Italie allègements fiscaux DEMENAGER EN ITALIE: ALLÈGEMENTS FISCAUX POUR LES RETRAITÉS ET LES CONTRIBUABLES À HAUTS REVENUS. PATRIMONIO E FISCO
IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE. IVIE E IVAFE: LE PATRIMONIALI ESTERE. PATRIMONIO E FISCO
la-regularisation-fiscale-de-limmeuble-a-letranger LA RÉGULARISATION FISCALE DE L’IMMEUBLE À L’ÉTRANGER. PATRIMONIO E FISCO
Novità in materia di imposta di successione e donazione NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE. PATRIMONIO E FISCO

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Note in merito all'utilizzo del materiale pubblicato nel blog.

Gli articoli presenti in questo blog, rappresentano solo il punto di vista personale degli autori, in relazione agli argomenti trattati. Per quanto si sia cercato di essere più accurati possibili in merito al reperimento delle fonti, quanto riportato, non può rappresentare in alcun modo una consulenza professionale.
Tutti di diritti riservati.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

  • AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
  • ANATOCISMO
  • CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO
  • IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI
  • INVESTIMENTI
  • PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA
  • PATRIMONIO E FISCO
  • PRIVATE EQUITY
  • PROTEZIONE PATRIMONIO
  • RESIDENTI ALL'ESTERO
  • SUCCESSIONI

ARTICOLI RECENTI

  • GLI STRUMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO. GUIDA COMPLETA.
  • RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI 2025, NOVITA’ DALLA FINANZIARIA.
  • NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’IMPÔT DE SUCCESSION ET DONATION EN ITALIE.
  • NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE.
  • DEMENAGER EN ITALIE: ALLÈGEMENTS FISCAUX POUR LES RETRAITÉS ET LES CONTRIBUABLES À HAUTS REVENUS.

ARCHIVI

  • Gennaio 2025
  • Dicembre 2024
  • Ottobre 2024
  • Settembre 2024
  • Gennaio 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Luglio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Gennaio 2022
  • Novembre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Luglio 2020
  • Ottobre 2019
  • Luglio 2019
  • Dicembre 2018
  • Giugno 2018

RICERCA NEL SITO

https://www.blog.tutelepatrimoniali.it/wp-content/uploads/2024/08/Les-Impots-et-lItalie.mp4

EURO-DOLLARO

Tasso EURUSD da TradingView

EURO-STERLINA

Tasso EURGBP da TradingView

PREVISIONI METEO

MERCATO AZIONARIO

Mercato azionario da TradingView

Legal

Privacy Policy
  • HAI MAI PENSATO DI NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DELL’INFERMITA’ TUA O DI UN TUO CARO? AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
  • Il trust. Che cosa é il trust e a cosa serve
    CONVERSAZIONE CON UN AGNOSTICO DEL TRUST INVESTIMENTI
  • certificato successorio europeo
    IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO, UN’ OPPORTUNITA’ PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE. RESIDENTI ALL'ESTERO
  • nouveauté en matière d'impôts de succession et donation en Italie
    NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’IMPÔT DE SUCCESSION ET DONATION EN ITALIE. PATRIMONIO E FISCO
  • società di capitali per detenere il risparmio
    LA SOCIETA’ DI CAPITALI PER DETENERE IL RISPARMIO. UN OGGETTO DA MANEGGIARE CON CURA. INVESTIMENTI
  • legge Guttuso
    HAI MAI PENSATO DI PAGARE LE IMPOSTE CON UN OPERA D’ARTE? CONSULENZA LEGALE E PERIZIE IN ARTE, NUMISMATICA E ANTIQUARIATO
  • tassazione-dipendenti-che-lavorano-allestero
    LA TASSAZIONE DEI DIPENDENTI RESIDENTI IN ITALIA, CHE LAVORANO ALL’ESTERO. PATRIMONIO E FISCO
  • affrancamento del capital gain
    AFFRANCAMENTO DEL CAPITAL GAIN PER FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E POLIZZE ASSICURATIVE. INVESTIMENTI

Copyright © 2022 Tutele Patrimoniali. Powered by FacilisSoftware