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rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI PER L’ANNO 2022. A TEMPI RIDOTTI.

Posted on 8 Aprile 202223 Novembre 2023 By e_jejhdwury98 Nessun commento su LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI PER L’ANNO 2022. A TEMPI RIDOTTI.

di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista.

Sebbene in ritardo, anche quest’anno, il “Decreto Energia” D.L.n.17 del 1 Marzo 2022, all’art.29, ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle  partecipazioni.

Norma di riferimento é la progenitrice Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), artt. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola);

I. Le rivalutazioni dei terreni edificabili o con destinazione agricola;

Questa agevolazione, interessa tutti coloro che operano al di fuori del regime di impresa, arte o professione. Essi dovranno risultare possessori, alla data del 1° Gennaio 2022, di terreni edificabili o con destinazione agricola. Pertanto possono rivalutare i terreni i seguenti soggetti. a) Le persone fisiche non in qualità di imprenditori. b) Gli enti non commerciali. c) Le società semplici. d) coloro che non risiedono in Italia e sono privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

II. Le rivalutazioni delle partecipazioni di società non quotate;

Anche in questo caso, si ripete quanto previsto per le rivalutazioni dei terreni. Sono ammessi tutti coloro che al 1° gennaio 2022 possiedono partecipazioni in società non quotate e nello specifico:

a) le persone fisiche, non in qualità di imprenditori. b) le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n. 917/1986. c) gli enti non commerciali. d) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.


Per chi detenesse partecipazioni tramite società estere, anche in paradisi fiscali segnaliamo l’articolo:

“La rivalutazione delle partecipazioni. Opportunità per alcune società non residenti”


Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Gli adempimenti e la procedura da seguire:

I. La perizia di stima.

Ai fini dell’ammissibilità della rivalutazione, é necessaria una perizia. Tale adempimento é stato introdotto dai citati artt. 5 e 7 della Legge 448/2001. 1) Per la Rivalutazione dei terreni, si richiede l’intervento di un iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri. Possono redigerla anche i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e i periti industriali edili. 2) Per la Rivalutazione di una quota sociale, la perizia sarà invece di competenza di un Revisore dei Conti , di un Dottore Commercialista o di un iscritto all’Albo degli Esperti Contabili;

La perizia, a cui si applica l’art.64 del Codice di Procedura Civile, ai fini delle responsabilità per chi la redige, deve essere giurata entro il 30 Giugno presso un notaio, un giudice di pace o la Cancelleria di un Tribunale.

Per molti anni, tema controverso é stato se fosse efficace una perizia giurata in data posteriore alla compravendita. Con Risoluzione n.53/E del 27 Maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate, ha ripreso le numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia. Pertanto ha ammesso l’efficacia ai fini fiscali della perizia di stima, anche se questa viene giurata successivamente al rogito, ma sempre entro i termini di legge.

II. Il pagamento dell’imposta sostitutiva.

La procedura di affrancamento, si completa con il pagamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2022, ammonta al 14% del nuovo valore rivalutato. Questo, sia per i terreni che per le quote sociali. E’bene tenere a mente che essa si applica sull’intero nuovo valore e non sulla differenza fra il costo originario e l’importo ottenuto con la nuova stima.

L’imposta, da versare tramite F24 entro il 30 Giugno, può essere suddivisa in tre rate di pari importo. La prima con la scadenza citata e le altre due, entro il 30 Giugno dei due anni successivi. In caso di mancato versamento é ammesso il ravvedimento operoso. Tuttavia é possibile solo per la seconda e la terza rata. La prima, va versata entro i termini, pena l’inefficacia dell’affrancamento.

III. Gli obblighi dichiarativi.
 
Infine segnaliamo che i titolari dei terreni e delle partecipazioni, dovranno riportare la procedura di affrancamento, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Nel modello Unico PF relativo all’anno in cui é stata effettuata la rivalutazione, dovranno essere inseriti i dati dei nuovi valori e delle relative imposte sostitutive da versare.
 
a) In caso di rivalutazioni di terreni, il Modello Unico 2022 al quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni), prevede una sezione X, in cui riportare al rigo RM20 (colonna 1), il valore rivalutato, l’imposta sostitutiva dovuta (colonna 2), l’imposta versata (colonna 3), l’imposta da versare (colonna 4), ed eventuali rateizzazioni;
 
b) In caso di rivalutazioni di partecipazioni, il Modello Unico 2022 al quadro RT (plusvalenze di natura finanziaria), prevede la sezione VII. In essa si riporta al rigo RT105 (colonna 1) il valore rivalutato, l’aliquota (colonna 2), l’imposta sostitutiva dovuta (colonna 3), l’imposta versata (colonna 4) e  imposta da versare (colonna 5). Eventuali rateizzazioni e pagamenti cumulativi sono iscritti alle colonne 6 e 7;

Su queste ed altre problematiche, in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, sia sotto il profilo fiscale che per quanto riguarda le perizie tecniche di stima degli immobili e degli altri beni aziendali.


Per una panoramica completa sull’argomento, vai alla sezione: “Consulenza Tributaria”
PATRIMONIO E FISCO

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